Art. 20.
  Per  la  graduale  eliminazione  di   particolari   situazioni   di
arretrato,   secondo   gli  obiettivi  fissati  dal  piano  triennale
dell'ente, il direttore generale, con atto motivato e  comunicato  al
consiglio  di  amministrazione,  puo'  fissare  termini piu' ampi che
dovranno essere opportunamente pubblicizzati.