Art. 24.
  Il dirigente e' tenuto a  garantire  la  comunicazione  ai  singoli
utenti ed agli organismi previsti dall'art. 15 delle presenti "norme"
del  nominativo del responsabile del provvedimento e del procedimento
o delle singole fasi di esso ai sensi dell'art. 3 ovvero  con  idonee
forme di pubblicizzazione.