Art. 3.
  Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da  particolari
esigenze  di celerita', l'avvio del procedimento, azionato dagli atti
e con le modalita' previste dalle disposizioni di legge in vigore, e'
comunicato alla parte interessata, al  suo  legale  rappresentante  o
all'istituto di patronato munito di delega ai sensi e per gli effetti
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804/1947,
con   l'indicazione   dell'oggetto  del  procedimento  stesso,  della
struttura organizzativa e della persona responsabile.
  Se il procedimento e' promosso ad istanza della parte  interessata,
la  comunicazione  di cui al primo comma e' sostituita dalla ricevuta
rilasciata  dalla  struttura  ricevente,  salvo  che  l'istanza   non
pervenga per posta.
  Per  le  istanze inviate a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento, la ricevuta e' costituita da tale avviso.