Art. 4. Qualora l'istanza non sia stata formulata nei modi stabiliti dalla legge o dalla normativa emanata dall'istituto assicuratore, non sia redatta sulla modulistica prevista, sia indirizzata a struttura diversa da quella competente ovvero non sia corredata della prescritta documentazione, l'obbligo di rilasciare la ricevuta di cui al comma precedente non ricorre fino a quando l'istanza stessa non risulti ritualmente formulata.