Art. 4.
  Qualora l'istanza non sia stata formulata nei modi stabiliti  dalla
legge  o  dalla normativa emanata dall'istituto assicuratore, non sia
redatta sulla  modulistica  prevista,  sia  indirizzata  a  struttura
diversa   da   quella  competente  ovvero  non  sia  corredata  della
prescritta documentazione, l'obbligo di rilasciare la ricevuta di cui
al comma precedente non ricorre fino a quando  l'istanza  stessa  non
risulti ritualmente formulata.