Art. 5.
  L'interessato, per l'esibizione di atti o documenti, puo' usufruire
delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui alla legge
4 gennaio 1968, n. 15, sue successive modificazioni ed  integrazioni,
secondo la normativa dettata dall'istituto assicuratore.
  Puo',  inoltre, rilasciare dichiarazione ai sensi del secondo comma
dell'art. 18 della legge n.  241/1990,  sulla  base  della  quale  il
responsabile  del procedimento provvedera' d'ufficio all'acquisizione
degli atti.