Art. 7.
  La  comunicazione  di  cui  all'art.  3  e'  altresi'  inviata,  ad
eccezione  dei casi in cui sia stata rilasciata ricevuta, ai soggetti
nei confronti dei quali il  provvedimento  e'  destinato  a  produrre
effetti  diretti  o che debbono intervenire nel procedimento ai sensi
di  legge,  nonche'  a  quei  soggetti   individuati   o   facilmente
individuabili   ai   quali   il  provvedimento  possa  recare  sicuro
pregiudizio.