Art. 7. La comunicazione di cui all'art. 3 e' altresi' inviata, ad eccezione dei casi in cui sia stata rilasciata ricevuta, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre effetti diretti o che debbono intervenire nel procedimento ai sensi di legge, nonche' a quei soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali il provvedimento possa recare sicuro pregiudizio.