Art. 9.
  In attesa della regolamentazione prevista dall'art. 24 della  legge
n.  241/1990  per  l'esercizio  del  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi, la Direzione generale, con comunicazione generale,  o
ciascuna  struttura,  nel  proprio  ambito,  renderanno  note,  anche
tramite affissioni le modalita' per prendere visione  degli  atti  ai
sensi dell'art. 10, lettera a), della citata legge n. 241/1990.