Art. 9. In attesa della regolamentazione prevista dall'art. 24 della legge n. 241/1990 per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, la Direzione generale, con comunicazione generale, o ciascuna struttura, nel proprio ambito, renderanno note, anche tramite affissioni le modalita' per prendere visione degli atti ai sensi dell'art. 10, lettera a), della citata legge n. 241/1990.