Art. 4.
  All'interno  dell'area della riserva naturale marina "Isole Egadi",
sono individuate le zone appresso elencate con i relativi  regimi  di
tutela:
  Zona A di riserva integrale che comprende:
   nell'isola  di  Marettimo  il  tratto  di  mare compreso in via di
massima tra la punta che delimita a sud-ovest Cala Bianca, il faro  a
sud  di  Punta  Libeccio e l'isobata dei 50 metri, e delimitata dalla
congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati  nella
cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2:
   E') latitudine 37(gradi)59'12" Nord; longitudine 012(gradi)01'42"
Est;
   V) latitudine 37(gradi)59'12" Nord; longitudine 012(gradi)00'54"
Est;
   Z) latitudine 37(gradi)57'24" Nord; longitudine 012(gradi)01'24"
Est;
   F') latitudine 37(gradi)57'24" Nord; longitudine 012(gradi)03'00"
Est;
   nell'isola di Maraone l'area delimitata dalla congiungente i punti
appresso  elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata
al presente decreto sotto il numero 3:
   T') latitudine 38(gradi)00'08" Nord; longitudine 012(gradi)24'10"
Est;
   A') latitudine 37(gradi)59'52" Nord; longitudine 012(gradi)25'20"
Est;
   B') latitudine 37(gradi)58'40" Nord; longitudine 012(gradi)25'20"
Est;
   Z') latitudine 37(gradi)58'34" Nord; longitudine 012(gradi)24'10"
Est.
  In tali zone sono vietati:
    a) l'asportazione, anche  parziale,  e  il  danneggiamento  delle
formazioni geologiche e minerali;
    b)  la  navigazione,  l'accesso  e  la sosta di navi e natanti di
qualsiasi  genere  e  tipo,  ad  eccezione  di   quelli   debitamente
autorizzati dall'Ente gestore per motivi di servizio o di studio;
    c) la balneazione;
    d)  la  pesca  sia professionale che sportiva con qualunque mezzo
esercitata;
    e) l'immersione con o senza apparecchi respiratori,  fatte  salve
le  immersioni autorizzate dall'Ente gestore per finalita' di ricerca
scientifica;
    f) la caccia, la cattura, la raccolta,  il  danneggiamento  e  in
genere qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento
delle  specie animali o vegetali, ivi compresa l'immissione di specie
estranee;
    g) l'alterazione,  con  qualsiasi  mezzo,  diretta  o  indiretta,
dell'ambiente  bentonico  e delle caratteristiche chimiche, fisiche e
biologiche delle acque, nonche' la discarica  dei  rifiuti  solidi  e
liquidi  e  in  genere  l'immissione  di qualsiasi sostanza che possa
modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche  dell'ambiente
marino;
    h)  l'introduzione  di  armi,  di  esplosivi e di qualsiasi mezzo
distruttivo o di cattura nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
    i)  le attivita' che possono comunque arrecare danno, intralcio o
turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca  da
attuarsi sull'area.
  Zona B di riserva generale, che comprende:
   nell'isola  di  Marettimo  il  tratto  di  mare compreso in via di
massima tra la punta che delimita a sud-ovest Cala Bianca,  la  Punta
Troia e l'isobata dei 50 metri, delimitato dalla congiungente i punti
appresso  elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata
al presente decreto sotto il numero 2:
   V) latitudine 37(gradi)59'12" Nord; longitudine 012(gradi)00'54"
Est;
   U) latitudine 37(gradi)59'30" Nord; longitudine 012(gradi)01'00"
Est;
   T) latitudine 38(gradi)00'48" Nord; longitudine 012(gradi)01'24"
Est;
   S) latitudine 38(gradi)00'54" Nord; longitudine 012(gradi)02'12"
Est;
   R) latitudine 38(gradi)00'00" Nord; longitudine 012(gradi)04'12"
Est;
   Q) latitudine 37(gradi)59'30" Nord; longitudine 012(gradi)04'12"
Est;
   P) latitudine 37(gradi)59'30" Nord; longitudine 012(gradi)03'48"
Est;
   nonche', nella stessa isola di Marettimo, il  tratto  compreso  in
via  di massima tra la Punta Bassana, il faro a Sud di Punta Libeccio
e l'isobata dei 50 metri e  delimitato  dalla  congiungente  i  punti
appresso  elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata
al presente decreto sotto il numero 2:
   D') latitudine 37(gradi)56'54" Nord; longitudine 012(gradi)01'42"
Est;
   C') latitudine 37(gradi)56'54" Nord; longitudine 012(gradi)05'48"
Est;
   B') latitudine 37(gradi)56'24" Nord; longitudine 012(gradi)05'48"
Est;
   A') latitudine 37(gradi)56'00" Nord; longitudine 012(gradi)02'54"
Est;
   Z) latitudine 37(gradi)52'24" Nord; longitudine 012(gradi)01'24"
Est;
   F') latitudine 37(gradi)57'24" Nord; longitudine 012(gradi)03'00"
Est;
   nell'isola di Levanzo il tratto di mare compreso in via di massima
tra Capo Grosso, lo scoglio Faraglione e l'isobata  dei  50  metri  e
delimitato   dalla   congiungente   i   punti   appresso  elencati  e
puntualmente indicati nella
cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3:
   N') latitudine 38(gradi)01'07" Nord; longitudine 012(gradi)20'09"
Est;
   O') latitudine 38(gradi)01'28" Nord; longitudine 012(gradi)20'09"
Est;
   P') latitudine 38(gradi)00'42" Nord; longitudine 012(gradi)18'56"
Est;
   Q') latitudine 37(gradi)58'58" Nord; longitudine 012(gradi)18'32"
Est;
   R') latitudine 37(gradi)58'58" Nord; longitudine 012(gradi)19'56"
Est;
   S') latitudine 37(gradi)59'05" Nord; longitudine 012(gradi)19'56"
Est;
   nell'isola  di  Favignana  il  tratto  di  mare compreso in via di
massima nel raggio di un chilometro intorno alla Punta  Faraglione  e
delimitato dalla congiungente i punti
appresso  elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata
al presente decreto sotto il numero 3:
   H') latitudine 37(gradi)57'08" Nord; longitudine 012(gradi)17'36"
Est;
   I') latitudine 37(gradi)58'04" Nord; longitudine 012(gradi)18'45"
Est;
   L') latitudine 37(gradi)57'01" Nord; longitudine 012(gradi)19'31"
Est;
   M') latitudine 37(gradi)56'48" Nord; longitudine 012(gradi)18'56"
Est;
   nell'isola di Formica l'area di mare compresa in  via  di  massima
all'interno  di una linea spezzata posta a Nord, Est e Sud a circa un
chilometro dalla costa, chiusa e ad Ovest da una linea retta posta  a
circa  300  metri  dalla  costa  confinante  con la zona A di riserva
integrale  di  Maraone,  e  delimitata  dalla  congiungente  i  punti
appresso  elencati  nella  cartografia  allegata  al presente decreto
sotto il numero 3:
   A') latitudine 37(gradi)59'52" Nord; longitudine 012(gradi)25'20"
Est;
   B') latitudine 37(gradi)58'40" Nord; longitudine 012(gradi)25'20"
Est;
   V') latitudine 37(gradi)58'44" Nord; longitudine 012(gradi)26'23"
Est;
   U') latitudine 37(gradi)59'40" Nord; longitudine 012(gradi)26'23"
Est.
  In tali zone sono vietate:
    a) le immersioni con apparecchi  autorespiratori  se  non  previa
autorizzazione dell'ente gestore della riserva;
    b) la pesca subacquea;
    c)  qualsiasi  altra  forma di pesca sportiva o professionale che
non  sia  stata  previamente  autorizzata  dall'ente  gestore   della
riserva.
  Sono  consentite  la  balneazione, la fotografia subacquea in apnea
nonche' la navigazione oltre i 500 metri dalla costa.
  L'ente gestore puo' consentire la navigazione, anche  entro  i  500
metri  dalla  costa  ai natanti adibiti alla visita del pubblico, con
personale debitamente autorizzato dall'ente stesso, nonche' nei  modi
e  nei periodi che dovranno essere previsti dal regolamento di cui al
successivo art. 8.
  Zona C di riserva parziale:
   comprende il residuo tratto di  mare,  all'interno  del  perimetro
della riserva cosi' come delimitato al precedente art. 2.
  In  tale  zona  sono  consentite  la  pesca professionale, la pesca
sportiva e  le  immersioni  con  apparecchi  autorespiratori,  previa
autorizzazione dell'ente gestore della riserva e secondo quanto sara'
previsto  dal  regolamento di cui all'art. 8 del presente decreto; e'
comunque vietata qualunque forma di pesca con reti da traino.
  In  tale  zona  saranno  effettuati  interventi  di protezione e di
incremento delle risorse ittiche, anche mediante eventuale immissione
di strutture  artificiali,  da  realizzarsi  in  aree  opportunamente
scelte sulla base di specifiche indagini scientifiche.
  E'  fatta  salva la facolta' dell'ente di gestione della riserva di
prevedere,  in  luoghi  e  per  periodi  determinati,   limiti   piu'
restrittivi  volti  alla  conservazione dell'ambiente naturale marino
nonche' alla tutela ed all'incremento delle risorse biologiche.
  Il regolamento di cui al successivo art. 8 prevedera' le condizioni
ed i limiti di eventuali  deroghe  ai  divieti  di  cui  al  presente
articolo,   strettamente   compatibili  con  il  perseguimento  delle
finalita'  di  cui  al  precedente  art.  3.  Sono  fatti  salvi  gli
eventuali,  ulteriori  vincoli  risultanti  dal piano generale di cui
all'art. 1 della legge n. 979/82.