Art. 4. All'interno dell'area della riserva naturale marina "Isole Egadi", sono individuate le zone appresso elencate con i relativi regimi di tutela: Zona A di riserva integrale che comprende: nell'isola di Marettimo il tratto di mare compreso in via di massima tra la punta che delimita a sud-ovest Cala Bianca, il faro a sud di Punta Libeccio e l'isobata dei 50 metri, e delimitata dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2: E') latitudine 37(gradi)59'12" Nord; longitudine 012(gradi)01'42" Est; V) latitudine 37(gradi)59'12" Nord; longitudine 012(gradi)00'54" Est; Z) latitudine 37(gradi)57'24" Nord; longitudine 012(gradi)01'24" Est; F') latitudine 37(gradi)57'24" Nord; longitudine 012(gradi)03'00" Est; nell'isola di Maraone l'area delimitata dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3: T') latitudine 38(gradi)00'08" Nord; longitudine 012(gradi)24'10" Est; A') latitudine 37(gradi)59'52" Nord; longitudine 012(gradi)25'20" Est; B') latitudine 37(gradi)58'40" Nord; longitudine 012(gradi)25'20" Est; Z') latitudine 37(gradi)58'34" Nord; longitudine 012(gradi)24'10" Est. In tali zone sono vietati: a) l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali; b) la navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli debitamente autorizzati dall'Ente gestore per motivi di servizio o di studio; c) la balneazione; d) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata; e) l'immersione con o senza apparecchi respiratori, fatte salve le immersioni autorizzate dall'Ente gestore per finalita' di ricerca scientifica; f) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee; g) l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonche' la discarica dei rifiuti solidi e liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; h) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonche' di sostanze tossiche o inquinanti; i) le attivita' che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da attuarsi sull'area. Zona B di riserva generale, che comprende: nell'isola di Marettimo il tratto di mare compreso in via di massima tra la punta che delimita a sud-ovest Cala Bianca, la Punta Troia e l'isobata dei 50 metri, delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2: V) latitudine 37(gradi)59'12" Nord; longitudine 012(gradi)00'54" Est; U) latitudine 37(gradi)59'30" Nord; longitudine 012(gradi)01'00" Est; T) latitudine 38(gradi)00'48" Nord; longitudine 012(gradi)01'24" Est; S) latitudine 38(gradi)00'54" Nord; longitudine 012(gradi)02'12" Est; R) latitudine 38(gradi)00'00" Nord; longitudine 012(gradi)04'12" Est; Q) latitudine 37(gradi)59'30" Nord; longitudine 012(gradi)04'12" Est; P) latitudine 37(gradi)59'30" Nord; longitudine 012(gradi)03'48" Est; nonche', nella stessa isola di Marettimo, il tratto compreso in via di massima tra la Punta Bassana, il faro a Sud di Punta Libeccio e l'isobata dei 50 metri e delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2: D') latitudine 37(gradi)56'54" Nord; longitudine 012(gradi)01'42" Est; C') latitudine 37(gradi)56'54" Nord; longitudine 012(gradi)05'48" Est; B') latitudine 37(gradi)56'24" Nord; longitudine 012(gradi)05'48" Est; A') latitudine 37(gradi)56'00" Nord; longitudine 012(gradi)02'54" Est; Z) latitudine 37(gradi)52'24" Nord; longitudine 012(gradi)01'24" Est; F') latitudine 37(gradi)57'24" Nord; longitudine 012(gradi)03'00" Est; nell'isola di Levanzo il tratto di mare compreso in via di massima tra Capo Grosso, lo scoglio Faraglione e l'isobata dei 50 metri e delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3: N') latitudine 38(gradi)01'07" Nord; longitudine 012(gradi)20'09" Est; O') latitudine 38(gradi)01'28" Nord; longitudine 012(gradi)20'09" Est; P') latitudine 38(gradi)00'42" Nord; longitudine 012(gradi)18'56" Est; Q') latitudine 37(gradi)58'58" Nord; longitudine 012(gradi)18'32" Est; R') latitudine 37(gradi)58'58" Nord; longitudine 012(gradi)19'56" Est; S') latitudine 37(gradi)59'05" Nord; longitudine 012(gradi)19'56" Est; nell'isola di Favignana il tratto di mare compreso in via di massima nel raggio di un chilometro intorno alla Punta Faraglione e delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3: H') latitudine 37(gradi)57'08" Nord; longitudine 012(gradi)17'36" Est; I') latitudine 37(gradi)58'04" Nord; longitudine 012(gradi)18'45" Est; L') latitudine 37(gradi)57'01" Nord; longitudine 012(gradi)19'31" Est; M') latitudine 37(gradi)56'48" Nord; longitudine 012(gradi)18'56" Est; nell'isola di Formica l'area di mare compresa in via di massima all'interno di una linea spezzata posta a Nord, Est e Sud a circa un chilometro dalla costa, chiusa e ad Ovest da una linea retta posta a circa 300 metri dalla costa confinante con la zona A di riserva integrale di Maraone, e delimitata dalla congiungente i punti appresso elencati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3: A') latitudine 37(gradi)59'52" Nord; longitudine 012(gradi)25'20" Est; B') latitudine 37(gradi)58'40" Nord; longitudine 012(gradi)25'20" Est; V') latitudine 37(gradi)58'44" Nord; longitudine 012(gradi)26'23" Est; U') latitudine 37(gradi)59'40" Nord; longitudine 012(gradi)26'23" Est. In tali zone sono vietate: a) le immersioni con apparecchi autorespiratori se non previa autorizzazione dell'ente gestore della riserva; b) la pesca subacquea; c) qualsiasi altra forma di pesca sportiva o professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore della riserva. Sono consentite la balneazione, la fotografia subacquea in apnea nonche' la navigazione oltre i 500 metri dalla costa. L'ente gestore puo' consentire la navigazione, anche entro i 500 metri dalla costa ai natanti adibiti alla visita del pubblico, con personale debitamente autorizzato dall'ente stesso, nonche' nei modi e nei periodi che dovranno essere previsti dal regolamento di cui al successivo art. 8. Zona C di riserva parziale: comprende il residuo tratto di mare, all'interno del perimetro della riserva cosi' come delimitato al precedente art. 2. In tale zona sono consentite la pesca professionale, la pesca sportiva e le immersioni con apparecchi autorespiratori, previa autorizzazione dell'ente gestore della riserva e secondo quanto sara' previsto dal regolamento di cui all'art. 8 del presente decreto; e' comunque vietata qualunque forma di pesca con reti da traino. In tale zona saranno effettuati interventi di protezione e di incremento delle risorse ittiche, anche mediante eventuale immissione di strutture artificiali, da realizzarsi in aree opportunamente scelte sulla base di specifiche indagini scientifiche. E' fatta salva la facolta' dell'ente di gestione della riserva di prevedere, in luoghi e per periodi determinati, limiti piu' restrittivi volti alla conservazione dell'ambiente naturale marino nonche' alla tutela ed all'incremento delle risorse biologiche. Il regolamento di cui al successivo art. 8 prevedera' le condizioni ed i limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo, strettamente compatibili con il perseguimento delle finalita' di cui al precedente art. 3. Sono fatti salvi gli eventuali, ulteriori vincoli risultanti dal piano generale di cui all'art. 1 della legge n. 979/82.