Art. 2.
  L'ammissione  alla  graduatoria  e'  effettuata  sotto   condizione
dell'accertamento  definitivo  dei  requisiti delle imprese, anche in
ordine alla disponibilita'  dei  veicoli  dichiarati,  nonche'  delle
condizioni  da  rispettare  ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto
ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82.