Art. 5.
  Le autorizzazioni C.E.E. e  C.E.M.T.  che  dovessero  eventualmente
risultare  disponibili nel corso del corrente anno, saranno ripartite
nelle  due  graduatorie,  seguendone  l'ordine,  secondo  i   criteri
previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82.
   Roma, 8 maggio 1992
                                                 Il Ministro: BERNINI