Art. 5. Le autorizzazioni C.E.E. e C.E.M.T. che dovessero eventualmente risultare disponibili nel corso del corrente anno, saranno ripartite nelle due graduatorie, seguendone l'ordine, secondo i criteri previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82. Roma, 8 maggio 1992 Il Ministro: BERNINI