(parte 2)
ordinari. In quest'ultimo caso, peraltro, la eliminazione delle
predette  poste  puo'  fare  emergere  aspetti reddituali relativi al
periodo  d'imposta  in  cui  tali poste furono iscritte in bilancio e
legittimare  quindi  l'accertamento  in rettifica della dichiarazione
originaria,  ancorche' integrata, se tali effetti non risultano dalla
stessa  assorbiti  e  purche', ovviamente, non ricorra la preclusione
costituita dalla franchigia di cui all'art. 37.
  L'eliminazione   totale   o  parziale  di  una  attivita'  provoca,
direttamente o indirettamente, una diminuzione del netto patrimoniale
senza    peraltro   generare   un   onere   fiscalmente   deducibile;
l'eliminazione   totale   o   parziale  di  una  passivita'  provoca,
direttamente  o indirettamente, un aumento del netto patrimoniale che
non concorre alla formazione del reddito di impresa.
  La rappresentazione contabile della predetta eliminazione e' libera
da  un  punto  di vista fiscale, fatti salvi i vincoli civilistici in
relazione  alla  veste  giuridica del soggetto operante (imprenditore
individuale, societa' di persone, societa' di capitali).
2.3 Iscrizioni in bilancio di attivita' in precedenza omesse (art.
    33, comma 9).
  Il  comma  9  dell'art.  33  consente  al  soggetto che ha prodotto
dichiarazione   integrativa   automatica  ai  sensi  dell'art.  34  e
dell'art.  38 di iscrivere nel bilancio in cui effettua le operazioni
di  rettifica,  attivita'  in  precedenza  omesse  compresi  i  costi
pluriennali.
  Detta operazione non puo' essere contabilmente eseguita secondo una
qualsiasi  modalita',  in  quanto  l'importo  della  nuova  attivita'
iscritta  deve essere accantonato per i quattro quinti in un apposito
fondo  del  passivo  in  sospensione  d'imposta  e  concorrera'  alla
formazione del reddito d'impresa nel periodo d'imposta e nella misura
in  cui  detto  fondo sara' comunque utilizzato; il residuo venti per
cento,  invece,  concorrera'  alla  formazione  del reddito d'impresa
dell'esercizio,  sia che venga imputato al conto dei profitti e delle
perdite,   sia  che  venga  iscritto  nel  passivo  della  situazione
patrimoniale,   effettuando,   in  quest'ultimo  caso,  le  opportune
variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.
  Per  quanto  concerne  i  valori ai quali devono essere iscritte le
nuove  attivita',  si applicano le regole previste dall'articolo 2425
del  codice  civile;  piu'  precisamente,  per  quanto  riguarda  gli
immobili,  gli impianti, il macchinario e i mobili, detti beni devono
essere   iscritti   al  prezzo  di  costo  quale  risulta  da  idonea
documentazione. Deve inoltre procedersi alla contemporanea iscrizione
del  relativo  fondo  di  ammortamento  nella  misura  corrispondente
all'intervenuto  deperimento  e consumo del bene. Si precisa peraltro
che, ai fini tributari, i valori stessi saranno assunti nei limiti in
cui risultano compatibili con le regole del capo sesto del T.U.I.R. e
cio'  anche  ai  fini  del  riconoscimento dei componenti negativi di
reddito   a   carico  dell'esercizio  con  riferimento  al  quale  si
effettuano   le   operazioni   di   rettifica  ed  eventualmente  dei
successivi.
  L'ammontare  del  fondo di ammortamento rileva, ai fini fiscali per
un   importo   non   inferiore   alla  meta'  della  quota  derivante
dall'applicazione  dei  coefficienti stabiliti nella tabella allegata
al decreto ministeriale 29 ottobre 1974 ovvero, per i beni utilizzati
a  decorrere dall'esercizio successivo a quello avente inizio dopo il
31  dicembre  1988, dalla tabella allegata al decreto ministeriale 31
dicembre 1988.
  Ai  fini  della  determinazione  della  quota  del  venti per cento
tassabile  e  dell'ottanta per cento accantonabile, i valori iscritti
nell'attivo  del  bilancio  dovranno  essere considerati al netto dei
corrispondenti fondi di ammortamento.
  I  beni  di  cui  agli  artt. 59 e 61 del T.U.I.R. devono ritenersi
iscritti  per  un  importo pari al relativo prezzo di acquisto, quale
risulta  da  idonea documentazione, ovvero, qualora si tratti di beni
facenti  parte  di  una  categoria omogenea gia' inventariata, devono
ritenersi  iscritti  per  un  importo  pari  al  prodotto  della loro
quantita' per il valore unitario medio quale emerge dalla valutazione
effettuata  delle  quantita'  inventariate  al termine del periodo di
imposta precedente.
  Le opere e i servizi in corso di esecuzione devono essere valutati,
ai  sensi dell'art. 60 del T.U.I.R., in misura non superiore a quella
corrispondente  alle  quantita'  delle prestazioni eseguite per uno o
piu'  contratti  e  non  considerate  nella valutazione effettuata al
termine  del periodo d'imposta precedente. Tale misura e' determinata
in  base  ai  criteri  stabiliti  dal  citato  art. 60 ed il relativo
calcolo  deve  risultare  da  un  nuovo  prospetto  da  allegare alla
dichiarazione  dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale e'
stata    eseguita    l'iscrizione   in   bilancio   delle   attivita'
precedentemente  omesse,  con  riferimento  alla situazione esistente
all'inizio  del  periodo  d'imposta  stesso.  Non costituisce materia
imponibile  l'imputazione  alle  rimanenze  dei corrispettivi che, in
difformita' delle disposizioni dell'art. 60, hanno gia' concorso, tra
i   ricavi,   alla  formazione  del  reddito  di  precedenti  periodi
d'imposta.
  La  norma  in  esame trova applicazione anche per l'appostazione in
bilancio di ratei e risconti attivi.
  Per concludere, si ricorda che i soggetti che si sono avvalsi delle
definizioni  automatiche  previste  negli artt. 34 e 38 possono anche
avvalersi  delle  regolarizzazioni  previste nel comma 8 e illustrate
nel paragrafo precedente.
3. Variazioni delle quantita' o dei valori delle rimanenze delle
   imprese minori (art. 33, comma 10).
  L'ultimo  comma dell'art. 33 interessa solo i soggetti ammessi alla
tenuta   della   contabilita'   semplificata   che  abbiano  prodotto
dichiarazioni integrative ai sensi degli artt. 34 e 38 della legge n.
413 in commento.
  Detti soggetti possono variare solo le quantita' e/o i valori delle
rimanenze  di cui agli artt. 62 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e
59 del T.U.I.R.
  Le variazioni in aumento possono derivare sia da maggiori quantita'
che   da  maggiori  valori  unitari  medi  attribuiti,  per  ciascuna
categoria  omogenea,  ai  singoli  beni.  Se  viene  operata solo una
variazione  quantitativa,  la  valutazione  dei nuovi beni dichiarati
dovra'  essere  eseguita  secondo  quanto  in  precedenza precisato a
proposito  del  comma  9.  Se  invece  si modificano anche, o solo, i
valori,  gli  stessi  potranno essere determinati nelle misure qui di
seguito specificate:
   per  le  merci  e  i  prodotti  destinati  alla  vendita il valore
unitario di ciascun bene di ogni categoria omogenea non potra' super-
are il 70 per cento del suo prezzo di vendita (in quanto quest'ultimo
rappresenta  il  valore  normale  di mercato dei suddetti beni) al 1'
gennaio 1991;
   per  i  beni  destinati  alla  produzione,  il  valore unitario di
ciascun bene di ogni categoria omogenea non potra' superare il prezzo
di  acquisto  corrente  o  il costo di produzione (questi due termini
rappresentano  il  valore normale di mercato dei suddetti beni) al 1'
gennaio 1991.
  Le  nuove  quantita' e/o i nuovi valori che concorrono a formare le
rimanenze  iniziali  esposte nella dichiarazione dei redditi del 1991
devono  essere  messe a confronto in apposito prospetto con dettaglio
delle  quantita' e dei rispettivi valori, con le quantita' e i valori
delle  rimanenze  finali  esposte  nella  dichiarazione  relativa  al
precedente  periodo  di  imposta. Il prospetto dovra' essere allegato
alla  dichiarazione mentre, a richiesta dell'Ufficio, il contribuente
dovra'   dare  dimostrazione  di  come  ha  eseguito  le  valutazioni
dell'intero ammontare delle predette rimanenze iniziali.
  Il  venti  per  cento della differenza tra il nuovo ammontare delle
esistenze  iniziali  e  l'ammontare  delle  rimanenze  rilevate al 31
dicembre 1990 costituisce un componente positivo di reddito che, come
fatto  presente  nelle  istruzioni  ai  modelli  di dichiarazione dei
redditi relativi al 1991, va evidenziato:
   ai righi 20 e 21 del Mod. 740/G;
   ai righi 27 e 28 del Mod. 750/B;
   al rigo 18 del Mod. 760/D.
  Il  residuo  ottanta per cento concorrera', in quote costanti, alla
formazione  del  reddito  di  impresa  nei quattro periodi di imposta
successivi.  Qualora  l'attivita'  di  impresa cessi prima del quarto
periodo  di  imposta,  l'importo residuo concorre alla formazione del
reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta.
  Stante  lo  specifico riferimento fatto dalla norma all'art. 62 del
D.P.R.  n.  597  e  59  del  T.U.I.R.,  non  possono  essere eseguite
variazioni  degli  importi  relativi alle opere e servizi in corso di
esecuzione,  di  cui  all'art. 63 del predetto decreto, e all'art. 60
del T.U.I.R.
  Tenuto  conto  dell'espressione  usata  dal  legislatore  nel terzo
periodo  del  comma  in  commento "in caso di variazioni in aumento",
deve  ritenersi  che  le  variazioni  consentite  alle imprese minori
possono essere effettuate anche in diminuzione.
  In  tal  caso il valore delle esistenze iniziali al 1' gennaio 1991
potra'  essere  evidenziato  per  un  valore inferiore alle rimanenze
finali indicato al 31 dicembre 1990.
4. Effetti fiscali e rettifiche contabili conseguenti alle
  dichiarazioni integrative estintive delle controversie pendenti.
  Il  comma  3  dell'art. 34 stabilisce che "le rettifiche al reddito
d'impresa,  oggetto di contestazione, idonee ad esplicare effetti sui
periodi  di  imposta  successivi, si considerano riconosciute ai fini
delle  imposte sul reddito per la quota a loro imputabile del maggior
reddito imponibile determinato ai sensi del presente articolo".
  Il  riconoscimento  delle  rettifiche al reddito di impresa operate
dagli  uffici  con  riferimento  ad un periodo di imposta nei periodi
d'imposta  successivi  per  la quota a ciascuno di essi imputabile e'
subordinato dallo stesso comma 3 alla condizione che dette rettifiche
"risultino  esplicitamente  indicate  nella dichiarazione dei redditi
relativa  al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1991 o in corso
a tale data".
  E' appena il caso di osservare che dette rettifiche potranno essere
determinate  solo  se  l'accertamento  del reddito d'impresa e' stato
eseguito  in via analitica, ai sensi del primo comma dell'art. 39 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
  Al riguardo occorrera' procedere nel modo seguente:
   preliminarmente  deve  essere determinata la parte dell'imponibile
definito   ai   fini   dell'imposta   personale,  imputabile  in  via
proporzionale al reddito di impresa.
  Qualora  la definizione sia avvenuta ai sensi del comma 1 dell'art.
34,   e   cioe'   in   misura  pari  alla  somma  del  60  per  cento
dell'imponibile   accertato   dall'ufficio   e   del   15  per  cento
dell'imponibile  dichiarato,  occorre  calcolare  il  rapporto tra il
maggior  reddito  complessivo  definito (rispetto al dichiarato) e il
maggior  reddito  complessivo  accertato  (rispetto al dichiarato) ed
applicare  detto  rapporto  al  maggior  reddito di impresa accertato
(rispetto al reddito di impresa dichiarato).
  L'importo  cosi'  determinato  rappresenta  il  maggior  reddito di
impresa  definito  in  via  agevolata (rispetto al reddito di impresa
dichiarato).
  Esempio n. 1 (persona fisica: dati relativi all'imponibile IRPEF)
                  Dichiarato Accertato Definito (B-A) (C-A) - - - - -
Fabbricati 100 400 300 x
Impresa 900 (a) 1.600 (b) 700 v
                   --------- --------- --------- ------ ---
Redd. compl. 1.000 (A) 2.000 (B) 1.350 (C) 1.000 350

  (B-A) : (C-A) = (b-a) : y

  1.000 : 350 = 700 : y

        350
  y = ----- x 700 = 245 incremento dell'imponibile
      1.000 da imputare al reddito di
                                 impresa
Reddito d'impresa definito = (900+245) = 1.145
  Esempio n. 2 (persona fisica: dati relativi all'imponibile IRPEF)
                  Dichiarato Accertato Definito (B-A) (C-A) - - - - -
Fabbricati 100 400 300 x
Impresa -600 (a) 300 (b) 900 y
                   --------- --------- ---------- ------ ---
Redd. compl. -500 (A)(1) 700 (B) 220 (C)(1) 1.200 720

  (B-A) : (C-A) = (b-a) : y

  1.200 : 720 = 900 : y

        720
  y = ----- x 900 = 540 incremento dell'imponibile
      1.200 da imputare al reddito di
                                 impresa
Reddito d'impresa definito = (-600+540) = -60
-------------
   (1)  Nella  dichiarazione originaria e' stata indicata una perdita
di  lire 600, rilevante ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 597/1973 e
ai  sensi  dell'art.  8  del T.U.I.R. Pertanto il reddito definito e'
pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della
perdita accertata e dell'imponibile accertato.
  Si  precisa che, nei casi in cui si applica il disposto della prima
parte  del secondo comma dell'art. 34 - secondo cui non e' consentito
di   effettuare   un  versamento  d'imposta,  integrativo  di  quello
corrisposto   in   conseguenza  della  dichiarazione  originaria,  di
ammontare   inferiore   al   20%   della   differenza  tra  l'imposta
corrispondente   all'imponibile  accertato  e  quella  corrispondente
all'imponibile  dichiarato - occorrera' procedere alla determinazione
del  reddito  complessivo  netto  definito,  ricavandolo dall'imposta
personale minima dovuta;
   successivamente  si ripartisce l'incremento del reddito di impresa
tra  le  poste di detto reddito che risultano rettificate nell'avviso
di accertamento.
  Riprendendo  gli  esempi  sopra  riportati,  si  procede  nel  modo
seguente
  Esempio n. 1:
                  Dichiarato Accertato Definito (B-A) (C-A) - - - - -
Ricavi 10.000 10.500 500
Rim. fin. 2.000(a) 2.200(b) 200
y
meno:
Costi e spese 11.100 11.100
                   ---------  ---------  -------  ----- ----- Reddito
d'impresa 900(A) 1.600(B) 1.145(C) 700 245
  La  rettifica  dei  ricavi dichiarati esaurisce gli effetti fiscali
nel periodo d'imposta nel quale e' stata operata, mentre la rettifica
delle  rimanenze  finali  ha  effetti  anche  sui  periodi  d'imposta
successivi nei limiti in cui deve ritenersi "definita" e cioe':
  (B-A) : (C-A) = (b-a) : y
   700 : 245 = 200 : y

      245
  y = --- x 200 = 70 incremento del reddito di
      700 impresa da imputare alle
                               rimanenze finali
  Esempio n. 2:
                  Dichiarato Accertato Definito (B-A) (C-A) - - - - -
Ricavi 10.300 10.800 500
meno:
Costi e spese (1) 10.900(a) 10.500(b) -400 y
                   ---------  ---------  -------  ----- ----- Reddito
d'impresa -600(A) 300(B) -60(C) 900 540
------------
   (1)  Si  ipotizza  che  la  rettifica  di L. 400 riguardi costi di
competenza  di  periodi  d'imposta  successivi  e  pertanto  si  deve
stabilire per quale ammontare deve intendersi "definita".
  (B-A) : (C-A) = (b-a) : y
   900 : 540 = -400 : y = -240

      540
  y = --- x (-400) = -240 incremento del reddito di
      900 impresa da imputare in
                                  diminuzione dei costi e
                                  spese
  Si  precisa  che  i  soggetti  titolari  di  solo reddito d'impresa
eseguiranno esclusivamente i conteggi della seconda delle fasi illus-
trate,  salvo  che  si  tratti  di imprenditori persone fisiche per i
quali  l'accertamento  dell'ufficio abbia rettificato anche gli oneri
deducibili  a  suo  tempo dichiarati, nel qual caso occorre procedere
alle due fasi di calcolo.
  Se  alcuni  elementi  dell'imponibile accertato non sono oggetto di
contestazione  da  parte  del  contribuente, il reddito accertato, ai
fini  della  determinazione del reddito definito, va assunto al netto
degli elementi che non sono oggetto di contestazione.
  Quindi, ai fini dell'attribuzione proporzionale del maggior reddito
definito  ai  vari  elementi  oggetto  di  contestazione,  il reddito
accertato  dovra'  essere considerato al netto degli elementi che non
sono oggetto di contestazione.
  Qualora  la definizione in via agevolata avvenga ai sensi del comma
8  dell'art.  34  e  cioe'  con un maggior imponibile che risulti non
inferiore  al 20% del maggior imponibile accertato dall'ufficio e non
inferiore  all'80%  del  maggior  imponibile deciso dalla Commissione
tributaria  di 1' grado, ai fini della determinazione del rapporto di
cui  tener conto per l'imputazione proporzionale, occorre assumere il
maggior  imponibile  accertato  ovvero  il  maggior imponibile deciso
dalla  Commissione, a seconda che l'importo definito in via agevolata
sia   quello   determinato  con  riferimento  al  maggior  imponibile
accertato ovvero al maggior imponibile deciso.
Riprendendo l'esempio n. 1:
            Dichiarato Accertato Deciso Definito (D-A) (C-A)
                - - - - - -
Fabbricati 100 400 400 300 x
Impresa 900(a) 1.600(b) 1.200(a) 300 y
             -------- --------- -------- -------- ----- ------
Reddito
complessivo 1.000(A) 2.000(B) 1.600(D) 1.480(C) 600 480(1)
------------
   (1)  L'integrazione  pari  a  480  e'  stata  operata assumendo il
maggiore degli importi che derivano dalle seguenti operazioni:
20% (B-A) = 20% (2000 - 1000) = 200
80% (D-A) = 80% (1600 - 1000) = 480

(D-A) : (C-A) = (d-a) : y
 600 : 480 = 300 : y

       480
   y = --- x 300 = 240 incremento del reddito imponibile
                600 da imputare al reddito d'impresa
 Reddito d'impresa definito = (900 + 240) = 1.140.
   Pertanto,  ai  fini  della  ripartizione  di detto incremento alle
 poste  del  reddito d'impresa che sono state rettificate nell'avviso
 di accertamento, si avra':
             Dichiarato Accertato Deciso Definito (D-A) (C-A)
                 - - - - - -
 Ricavi 10.000 10.500 10.200 200
 Rim. fin. 2.000(a) 2.200(b) 2.100(d) 100 y
 meno
 Costi e
                  spese 11.100 11.100 11.100 -- --
             -------- -------- --------- -------- ----- ------
 Reddito
 d'impresa 900(A) 1.600(B) 1.200(D) 1.140(C) 300 240

   (D-A) : (C-A) = (d-a) : y
    300 : 240 = 100 : y

       240
   y = --- x 100 = 80 incremento del reddito di
       300 impresa da imputare alle
                                rimanenze finali
   I criteri sopraindicati dovranno essere applicati anche qualora la
 definizione  avvenga  ai sensi del comma 9 dell'art. 34 che riguarda
 il caso in cui alla data di entrata in vigore della legge n. 413 sia
 stata  depositata  decisione  di  organi  giurisdizionali  di  grado
 superiore al primo.
   Nell'ipotesi  in  cui  ricorrano  le  condizioni  per  definire il
 maggiore  imponibile  integrato  con  riferimento al maggior reddito
 accertato, ai fini dell'attribuzione del suddetto maggior imponibile
 integrato,  l'imputazione  proporzionale  avverra'  con  gli  stessi
 criteri  adottati  nel  caso  in  cui alla data di entrata in vigore
 della  legge  n.  413  non  sia  stata  depositata  decisione  della
 commissione tributaria.
   Occorre  ora precisare quali effetti abbiano le rettifiche operate
 ai  sensi  del  comma  3  dell'art.  34  con  riguardo agli esercizi
 successivi.
   Prendendo a base il periodo di imposta accertato e definito in via
 automatica, si formulano le seguenti ipotesi:
    se  il  periodo  di  imposta  successivo,  anch'esso  oggetto  di
 accertamento  dell'ufficio,  viene  definito  ai  sensi dell'art. 34
 ovvero,   non   essendo   stato   oggetto   di  accertamento,  viene
 automaticamente definito ai sensi dell'art. 38, il comma 3 dell'art.
 34 non trova applicazione;
    se   per  il  periodo  di  imposta  successivo  viene  presentata
 dichiarazione  integrativa  analitica ai sensi del comma 5 dell'art.
 33,  il  soggetto  potra'  inserire  in  tale dichiarazione anche le
 variazioni  reddituali  derivanti  dalle  rettifiche  del periodo di
 imposta precedente nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 34;
    se  il  periodo di imposta successivo e' quello seguente l'ultimo
 definibile  in  via  agevolata  (1990  per  la quasi generalita' dei
 casi),   le  rettifiche  potranno  essere  effettuate  sul  relativo
 bilancio   nei  limiti  e  alle  condizioni  evidenziati  nei  punti
 precedenti.
   In  particolare,  per  quanto  concerne  il  disposto  del comma 7
 dell'art.   33,   si  richiama  quanto  gia'  detto  in  precedenza,
 precisando  che  nelle  scritture  contabili  relative  al  bilancio
 interessato   alle  variazioni  si  potranno  eseguire,  nei  limiti
 previsti   dal   comma  3  dell'art.  34,  le  rettifiche  contabili
 conseguenti alle dichiarazioni integrative relative ai periodi di
imposta in cui hanno trovato origine le poste contabili rettificate.
Per quanto concerne l'applicazione del disposto dei commi 8, 9 e
 10 dell'art. 33 si rinvia a quanto precedentemente detto in merito.
 5. Dichiarazione integrativa senza definizione automatica delle
    controversie pendenti.
   In relazione ai periodi di imposta per i quali e' stato notificato
 fino  al  30  settembre  1991 accertamento in rettifica o d'ufficio,
 l'art.  36  prevede  che  la controversia, se non risulta estinta ai
 sensi  dell'art.  34,  prosegue  limitatamente  alla  differenza tra
 l'imponibile  accertato  e  quello  risultante  dalla  dichiarazione
 integrativa.
   In   tal   caso,   il   comma  2  dello  stesso  art.  36  prevede
 l'applicabilita'  delle  disposizioni  di  cui  ai commi 5, 6, 7 e 8
 dell'art.  33 nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate
 per il reddito di impresa.
   Inoltre,  per  quanto riguarda i periodi di imposta per i quali e'
 stato  notificato  accertamento  in rettifica o d'ufficio dopo il 30
 settembre  1991  sino  al 1' giugno 1992, il comma 2 dell'art. 3 dei
 DD.LL.  nn.  174,  269  del  1992  prevede  che il contribuente puo'
 presentare  dichiarazioni  integrative per definizione automatica ai
 sensi  dell'art.  38  ovvero  la  dichiarazione integrativa ai sensi
 dell'art. 32.
   In  quest'ultimo  caso, si rendono conseguentemente applicabili le
 disposizioni  di  cui  ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 33 nell'ambito
 delle   rettifiche  analiticamente  effettuate  per  il  reddito  di
 impresa. 6. Maggiorazione di conguaglio.
   L'art.  33,  comma 1, prevede che la dichiarazione integrativa non
 esplica  alcun  effetto  ai  fini del calcolo della maggiorazione di
 conguaglio  di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649 e
 agli artt. 105, 106 e 107 del T.U.I.R.
   In  considerazione  di  tale  disposizione  i  maggiori imponibili
 derivanti   dalle   dichiarazioni  integrative  non  sono  idonei  a
 determinare franchigia da utilizzare per la distribuzione di riserve
   o   altri   fondi  senza  l'applicazione  della  maggiorazione  di
   conguaglio.
 Il maggior imponibile rispetto all'utile di bilancio derivante
 dall'indeducibilita'   degli   importi   dovuti   a   seguito  delle
 dichiarazioni  di condono e' da considerarsi irrilevante ai fini del
 computo dell'utile distribuibile senza maggiorazione di conguaglio e
 pertanto,  per stabilire l'utile distribuibile in franchigia occorre
 decrementare  il  reddito  dichiarato  su cui va applicato il 64 per
 cento del suddetto ammontare indeducibile.
   In  relazione  a  quanto  sopra  chiarito,  con  riferimento  alle
 rettifiche  contabili  operate  ai  sensi dell'art. 33, comma 7, gli
 utili,  le  riserve o altri fondi derivanti dall'eliminazione di una
 passivita'    ovvero   dall'iscrizione   di   una   attivita'   sono
 distribuibili senza la maggiorazione di conguaglio.
   Per converso, con riferimento alle rettifiche contabili operate ai
 sensi  dell'art.  33,  comma  8,  tenuto  conto  che  esse non hanno
 corrispondenza  con l'eventuali integrazioni in relazioni alle quali
 e'  stato  assolto  l'onere  tributario, gli utili, le riserve o gli
 altri  fondi  derivanti  dall'eliminazione di una passivita', devono
 considerarsi distribuibili con l'applicazione della maggiorazione di
 conguaglio.
   La riduzione di utili conseguente all'eliminazione di un'attivita'
 ovvero all'iscrizione di una passivita' - alla quale non corrisponde
 una  riduzione  del  reddito  imponibile  -  non  determina tuttavia
 emergenza di franchigia.
                             Capitolo IX
           DEFINIZIONE PER I SOSTITUTI D'IMPOSTA (art. 63)
 1. Generalita'.
   I  sostituti d'imposta sono configurati dalla normativa tributaria
 al  precipuo scopo di obbligarli al pagamento delle imposte in luogo
 di  altri  per fatti e situazioni a questi ultimi riferibili, previa
 applicazione  delle  ritenute  alla fonte sia a titolo d'acconto che
 d'imposta.  Pertanto  la possibilita' di condono offerta dalla legge
 in  esame  non  poteva avere la stessa portata di quella concessa ai
 normali contribuenti per i redditi propri.
   E'  stata  conseguentemente  prevista  soltanto la possibilita' di
 presentazione  di  dichiarazioni  integrative,  prive  di  qualsiasi
 effetto  di  definizione automatica e cio' anche nell'ipotesi in cui
 siano  stati  notificati  accertamenti  non divenuti definitivi alla
 data del 1' gennaio 1992.
   Ovviamente,  anche  le  dichiarazioni  integrative  presentate dai
 sostituti   d'imposta   potranno   essere   sottoposte   a  verifica
 nell'ambito  dei  programmi annuali d'accertamento e le rettifiche a
 carico  di tali dichiarazioni integrative potranno essere effettuate
 dagli  Uffici  delle  imposte  ogni  qualvolta  dovessero  risultare
 maggiori  somme  da assoggettare a ritenuta oltre a quelle emergenti
 dalle   dichiarazioni   integrative,   ferma   restando,   comunque,
 l'inapplicabilita'  delle  rela-  tive sanzioni fino ai limiti degli
 imponibili indicati nelle dichiarazioni integrative.
 2. Soggetti legittimati alla presentazione delle dichiarazioni
    integrative.
   Ai  sensi  dell'art.  63  della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la
 facolta'  di presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle
 omesse e per rettificare in aumento quelle gia' presentate, anche se
 con ritardo superiore ad un mese, spetta in via di principio a tutti
 i  soggetti  indicati nel titolo terzo del D.P.R. 29 settembre 1973,
 n.  600,  obbligati  ad operare le ritenute alla fonte sulle somme o
 valori da essi corrisposti ed a presentare la relativa dichiarazione
 annuale.
   Destinatari  della  normativa  in  esame  sono, quindi, tutti quei
 soggetti  che,  essendosi  venuti  a  trovare, nei periodi d'imposta
 interessati   dal   provvedimento,   nella  posizione  di  sostituti
 d'imposta,  dovevano  rispettare  tutti gli adempimenti di carattere
 sostanziale   e  procedurale  previsti  dalle  singole  disposizioni
 vigenti nei periodi stessi.
   Ne  consegue  che possono fruire delle disposizioni agevolative in
 rassegna:
     a)   i  soggetti  che  erano  tenuti  alla  presentazione  della
 dichiarazione annuale Mod. 770;
     b)  i soggetti che, in base al combinato disposto degli artt. 9,
 sesto  comma, e 7, quinto comma, dello stesso decreto erano tenuti a
 presentare  la  dichiarazione  annuale  Mod.  770/bis  nello  stesso
 termine  entro  il  quale  doveva essere presentata la dichiarazione
 annuale dei redditi propri (Mod. 760);
     c) i soggetti che, in base al combinato disposto dell'art. 7 del
 citato  D.P.R.  n.  600 e degli artt. 5, 6 e 8 del D.L. 30 settembre
 1983,  n.  512,  convertito  dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e
 dell'art. 32 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27
 aprile  1989,  n.  154,  erano  tenuti a presentare la dichiarazione
 annuale Mod. 770/ter.
   L'art.  62  bis  della legge n. 413 del 1991 consente ai sostituti
 d'imposta    che   hanno   presentato   le   dichiarazioni   annuali
 anteriormente  al  30  novembre  1991  e  per le quali il termine di
 versamento   delle  ritenute  e'  scaduto  anteriormente  alla  data
 suindicata  di  provvedere  al  relativo  versamento, qualora non vi
 abbiano gia' provveduto alla data del 29 aprile 1992, in due rate di
 uguale importo entro il 20 maggio 1992 e nel mese di luglio 1992 con
 il  beneficio  della  non applicazione delle sanzioni amministrative
 previste  nell'articolo  92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Al
 riguardo,  si  rinvia  a  quanto  verra'  precisato  nel  successivo
 Capitolo.
   Relativamente  alle  fattispecie contemplate dall'art. 63, restano
 esclusi  dal  beneficio di che trattasi quei sostituti d'imposta che
 siano  stati  raggiunti  da  accertamenti  resisi  definitivi.  Tale
 esclusione   concerne,  ovviamente,  soltanto  i  periodi  d'imposta
 interessati  dagli  accertamenti  definitivi  ed opera limitatamente
 alle  somme  accertate.  Ne  consegue che, ove i sostituti d'imposta
 intendano  sanare  altre  violazioni  commesse nei periodi d'imposta
 gia'  definitivamente  accertati,  agli  stessi  non  e' preclusa la
 possibilita'    di    presentare   la   dichiarazione   integrativa,
 evidenziante  nuove somme o valori e nuove ritenute, con riferimento
 alle annualita' per le quali e' intervenuto accertamento definitivo,
 ferma  restando  pero'  l'intangibilita', a tutti gli effetti, degli
 accertamenti gia' operati e non piu' impugnabili.
   Relativamente   agli   effetti  generali  delle  dichiarazioni  di
 condono,  ai termini di presentazione, nonche' per la individuazione
 dei  soggetti  diversi dagli originari sostituti d'imposta ammessi a
 beneficiare del condono (ipotesi di fusione, trasformazione, etc.) e
 di  quelli  esclusi  dal  medesimo  si rinvia a quanto precisato con
 riferimento  alle  dichiarazioni  integrative  relative  all'IRPEF e
 all'ILOR.
   Al  riguardo  si  fa  presente  che  anche gli eredi dei sostituti
 d'imposta deceduti nel periodo compreso fra il 1' dicembre 1991 e il
 30  aprile  1992, sebbene non espressamente contemplati dall'art. 63
 della  citata  legge  n.  413,  possono  presentare le dichiarazioni
 integrative in questione entro il 30 settembre 1992.
 3. Periodi d'imposta definibili per condono.
   Occorre  precisare che, potendo verificarsi l'ipotesi di sostituti
 d'imposta  obbligati a presentare le dichiarazioni annuali Mod. 770,
 Mod.  770/bis  e  Mod.  770/ter,  la  dichiarazione integrativa puo'
 essere presentata per l'una e non per l'altra ovvero per tutti e tre
 i  tipi  di dichiarazione originaria e che in ogni caso la richiesta
 di  definizione  per  condono  potra'  essere  limitata a uno o piu'
 periodi  d'imposta  ed  a  uno  o  piu'  tipi  di reddito soggetto a
 prelievo alla fonte.
   Le  nuove  somme  o valori e le relative ritenute ai cui effetti i
 sostituti   d'imposta   sono   ammessi  a  presentare  dichiarazioni
 integrative  -  sempreche' per essi non sia intervenuto accertamento
 definitivo   -   sono   quelli   ricadenti   nei  periodi  d'imposta
 relativamente  ai  quali  il  termine  per  la  presentazione  della
 dichiarazione e' scaduto anteriormente al 30 novembre 1991.
   Relativamente  ai  periodi  d'imposta  non  accertati,  quindi, in
 assenza  di  particolari  disposizioni  in  materia, dovendo trovare
 applicazione  le  regole  ordinarie previste per le tre fattispecie,
 puo'   affermarsi   che,   se   trattasi  di  situazioni  rientranti
 nell'ipotesi  di  dichiarazione annuale originaria Mod. 770 e/o Mod.
 770/ter, le annualita' per le quali puo' di regola essere presentata
 dichiarazione  integrativa  corrispondono  ai  periodi d'imposta dal
 1984   al  1990,  la  cui  dichiarazione  originaria  doveva  essere
 presentata  negli  anni,  rispettivamente,  dal  1985  al  1991;  se
 trattasi  di  situazioni  rientranti  nell'ipotesi  di dichiarazione
 originaria  Mod.  770/bis,  i  periodi d'imposta per i quali puo' di
 regola  essere presentata dichiarazione integrativa corrispondono ai
 periodi  d'imposta  coincidenti con gli esercizi sociali per i quali
 il  soggetto  era  tenuto a presentare le dichiarazioni annuali Mod.
 760 relative ai redditi propri.
   A  quest'ultimo  riguardo  si  rinvia  a quanto gia' precisato nel
 capitolo terzo.
 4. Controversie relative ad infrazioni formali.
   Va  evidenziato  che  ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 del
 citato  art.  63  della legge n. 413, le controversie pendenti al 1'
 gennaio  1992 aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse rela-
 tive  ad  infrazioni  diverse  da quelle connesse alla effettuazione
 delle ritenute, possono essere definite mediante il pagamento del 10
 per cento delle predette sanzioni.
   Poiche'  la  disposizione  in  esame riproduce, con riferimento ai
 sostituti  di  imposta, quella contenuta nell'art. 35 si rinvia, per
 ulteriori chiarimenti, a quanto specificato nel capitolo XI.
   Relativamente  al versamento del predetto 10 per cento, si precisa
 che lo stesso potra' essere effettuato in tre rate di eguale importo
 scadenti,  rispettivamente,  entro  il  20  maggio 1992, nel mese di
 luglio 1992 e nel mese di luglio 1993.
 5. Modalita' di presentazione delle dichiarazioni integrative e
    versamenti.
   Ai  sensi  del  comma  3  dell'articolo  63  della legge n. 413 le
 dichiarazioni   integrative  devono  essere  redatte  dai  sostituti
 d'imposta,  a  pena  di  nullita',  su  stampati conformi ai modelli
 approvati  con  il gia' citato decreto del Ministro delle Finanze 29
 gennaio   1992  e,  per  quanto  riguarda  la  sottoscrizione  e  la
 presentazione delle stesse, si applicano le disposizioni del comma 2
 dello stesso art. 63.
   Pertanto, ai fini della scelta e dell'uso del modulo occorrente, i
 sostituti  dovranno adottare il corrispondente modello approvato con
 il  citato  decreto  ministeriale,  a  seconda  che la dichiarazione
 integrativa  si riferisca a somme e valori che sono stati o dovevano
 essere  dichiarati  con  il Mod. 770, con il Mod. 770/bis e/o con il
 Mod. 770/ter.
   Per   gli   ulteriori   chiarimenti  relativi  alle  modalita'  di
 presentazione delle dichiarazioni integrative, nonche' per i termini
di presentazione delle stesse si fa rinvio al precedente Capitolo V.
Per quanto riguarda i versamenti relativi alle dichiarazioni
 integrative,  si  ricorda  che  gli  stessi  possono essere eseguiti
 esclusivamente  al Concessionario della Riscossione e alla Tesoreria
 Provinciale  dello  Stato, secondo le modalita' indicate dall'art. 3
 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
 6. Contenuto delle dichiarazioni integrative.
   I   sostituti   d'imposta   devono  indicare  nelle  dichiarazioni
 integrative,  distintamente  per  ciascun  periodo  d'imposta per il
 quale  si avvalgono della facolta' prevista dall'art. 63 della legge
 n.  413,  l'ammontare  delle  nuove  somme  o  valori  e delle nuove
 ritenute  da  determinare,  per  ciascun tipo di reddito, sulla base
 delle aliquote vigenti in ciascun periodo d'imposta.
   Qualora  la  dichiarazione  integrativa  riguardi  somme  o valori
 soggetti a ritenuta alla fonte con una pluralita' di aliquote, ferma
 restando  la  determinazione  dell'importo  delle ritenute secondo i
 criteri  fissati nel primo comma dello stesso articolo, il sostituto
 d'imposta  dovra'  indicare  nella dichiarazione integrativa, sempre
 distintamente   per  ciascun  periodo  d'imposta,  l'aliquota  media
 ponderata delle ritenute applicate.
   Va  precisato  che  gli importi delle nuove somme o valori e delle
 ritenute   devono  essere  indicati  nei  modelli  di  dichiarazione
 integrativa tenendo conto che le ultime tre cifre sono sostituite da
 tre zeri prestampati.
 7. Effetti della presentazione delle dichiarazioni integrative.
   La  presentazione  delle  dichiarazioni  integrative  comporta  la
 inapplicabilita'  delle  sanzioni amministrative previste dal titolo
 quinto  del  D.P.R. n. 600 del 1973 e dal titolo terzo del D.P.R. n.
 602 del medesimo anno, con specifico riferimento alle violazioni dei
 sostituti d'imposta.
   In particolare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 63, le suddette
 sanzioni  non trovano applicazione nel caso in cui l'ammontare delle
 ritenute  versate  resti  definito  per  l'importo  corrispondente a
 quello indicato nelle dichiarazioni integrative. Se cio' non dovesse
 verificarsi   (ad   esempio  perche'  il  sostituto  d'imposta,  pur
 raggiunto  da  avviso  accertamento, ha indicato nella dichiarazione
 integrativa  somme  o  valori  e  quindi  anche  ritenute  in misura
 inferiore  a quelle accertate dall'Ufficio, ovvero perche' lo stesso
 sostituto  non  ha  rettamente  applicato,  sui  redditi  soggetti a
 ritenuta compresi nella dichiarazione integrativa, le aliquote nella
 misura  esatta;  oppure perche' l'Ufficio delle imposte accerta, pur
 dopo la presentazione della dichiarazione integrativa, altre somme o
 valori  assoggettabili  a prelievo alla fonte, ecc.) si applicano le
 sanzioni   commisurate   alle   maggiori   ritenute  definitivamente
 accertate.
                             Capitolo X
             SANATORIA RELATIVA AI VERSAMENTI D'IMPOSTA
                            O DI RITENUTA
 1. Generalita'.
   L'art.   62-bis  consente  la  presentazione  della  dichiarazione
 integrativa  per  sanare  talune  ipotesi  di  omessi,  ritardati  o
 insufficienti versamenti d'imposta.
   In  particolare, detta disposizione si rivolge a quei contribuenti
 e   sostituti   che,   pur   avendo  esattamente  evidenziato  nelle
 dichiarazioni originarie ai fini delle imposte sui redditi, comprese
 quelle  specificate  nel  paragrafo  1  del  capitolo VI, presentate
 anteriormente  al  30  novembre  1991,  le  imposte  e  le  ritenute
 correttamente  calcolate,  ne  hanno  omesso o ritardato il relativo
 versamento o l'hanno eseguito in misura insufficiente.
   Si  tratta  di  talune  delle  violazioni  emergenti  in  sede  di
 liquidazione ai sensi dell' art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
   Restano tuttavia escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 62-
 bis   e   non   possono   quindi  essere  sanate  avvalendosi  della
 presentazione  di  dichiarazioni  integrative,  le  altre violazioni
 rilevabili  in  sede  di liquidazione eseguite ex art. 36-bis, quali
 gli  errori  materiali  e  di  calcolo commessi nella determinazione
 degli  imponibili  e  delle  imposte  o  delle ritenute; detrazioni,
 crediti  d'imposta,  oneri  deducibili  in  tutto  o  in  parte  non
 spettanti.
   Restano parimenti escluse, per espressa disposizione dell'art. 62-
 bis,  le  ipotesi di versamenti omessi, tardivi o carenti di imposte
 (anche  in  acconto)  o di ritenute se le imposte e le ritenute, con
 relative soprattasse, sono state gia' iscritte a ruolo e le relative
 rate  sono  gia'  scadute alla data del 29 aprile 1992, salvo quanto
 specificato nel successivo paragrafo 4.
 2. Dichiarazione integrativa in assenza di iscrizione a ruolo.
   Qualora  nelle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta
 presentate  anteriormente  al  30  novembre  1991,  le  imposte e le
 ritenute siano state correttamente calcolate, ma ne sia stato omesso
 o  ritardato  il  relativo  versamento  ovvero  lo  stesso sia stato
 eseguito   in   misura  insufficiente,  puo'  essere  presentata  la
 dichiarazione  integrativa  di cui ai titoli VI e VII della legge n.
 413  del  1991,  specificando  nelle  "Annotazioni"  del  modello di
 dichiarazione   o   in   apposito   prospetto,   da   allegare  alla
 dichiarazione  stessa  e  di  cui  va  fatta espressa menzione nelle
 "Annotazioni",  le  imposte  e  le  ritenute  dovute  o tardivamente
 versate,  distintamente  per  ciascun periodo d'imposta e i dati del
 versamento effettuato.
   A  tal  fine,  si  allega  alla  presente  circolare uno schema di
 prospetto che puo' essere utilizzato dagli interessati.
   L'indicazione  dei  dati  relativi  al versamento non e' richiesta
 quando  le  imposte o le ritenute sono state versate tardivamente ma
 prima  del  29  aprile 1992 e alla medesima data non e' stata emessa
 cartella di pagamento.
   I  versamenti  delle  imposte e delle ritenute dovute in base alle
 dichiarazioni  integrative  e non effettuati alla data del 29 aprile
 1992  devono  essere eseguiti, maggiorati, a titolo di interessi, di
 una somma pari al 12% dell'ammontare delle somme dovute, in due rate
 di  eguale  importo  scadenti  entro il 20 maggio 1992 e nel mese di
 luglio  1992.  Sugli  importi  cosi'  determinati e versati entro le
 predette  date  non si applica la soprattassa di cui all'art. 92 del
 D.P.R. n. 602 del 1973.
   Si  precisa  che  nei  casi  in  cui  debbano  essere effettuati i
 versamenti  in  base  alla  dichiarazione integrativa anche ad altro
 titolo,   i   versamenti  di  cui  all'art.  62-bis  vanno  eseguiti
 distintamente pur se con le medesime modalita'.
 3. Dichiarazione integrativa in presenza di iscrizioni a ruolo.
   L'art.   62-bis  consente  la  presentazione  della  dichiarazione
 integrativa  di  cui  ai titoli VI e VII della legge n. 413 del 1991
 anche  a  quei  contribuenti  e  sostituti d'imposta che, pur avendo
 commesso   le   medesime   violazioni   individuate  nel  precedente
 paragrafo, abbiano gia' subito, in conseguenza della liquidazione da
 parte    dell'Amministrazione    finanziaria   della   dichiarazione
 originaria,  la iscrizione a ruolo delle imposte e ritenute dovute e
 delle  relative  sanzioni.  In  tali  ipotesi  la sanatoria riguarda
 soltanto  le soprattasse relative alle somme comprese nelle rate non
 scadute  alla data del 29 aprile 1992, ovvero in quelle per le quali
 e'   stato   comunque  sospeso  l'inizio  dell'azione  esecutiva.  I
 contribuenti  devono  specificare  nelle "Annotazioni" al modello di
 dichiarazione o in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione
 stessa,  facendone  menzione  nelle "Annotazioni", distintamente per
 ciascun  periodo  d'imposta,  le  imposte e le ritenute, nonche' gli
 estremi  della  cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di
 mora (mese e anno di emissione) e i dati dei relativi versamenti.
   In  tali  ipotesi,  qualora le imposte e le ritenute siano stati o
 vengano  pagati  alle  scadenze  del  ruolo, non sono applicabili le
 soprattasse  di  cui  all'art.  92  del D.P.R. n. 602 del 1973 e gli
 Uffici  provvederanno  ai  conseguenti  sgravi  e  ai rimborsi della
 soprattassa eventualmente pagata dopo il 29 aprile 1992.
 4. Versamenti  non  eseguiti  tempestivamente  per  fatto  doloso di
   terzi.   Relativamente   alle  ipotesi  esaminate  nel  precedente
   paragrafo,
 qualora  i  contribuenti  o  i sostituti d'imposta dimostrino che il
 mancato,  insufficiente  o  tardivo versamento delle imposte e delle
 ritenute  e'  stato  causato  da  fatto  doloso  di terzi denunciato
 all'autorita'  giudiziaria  prima  del  29  aprile  1992, gli Uffici
 devono  effettuare  il rimborso anche relativamente alle soprattasse
 versate  a  seguito  di  iscrizioni  a  ruolo le cui rate siano gia'
 scadute alla predetta data del 29 aprile 1992 ovvero allo sgravio di
 quelle non versate.
   In  tal  caso,  i  contribuenti  o  i  sostituti  d'imposta devono
 presentare  la  dichiarazione  integrativa  indicando  i  dati  gia'
 evidenziati   nel   paragrafo  precedente,  allegando  copia,  anche
 fotostatica, della denuncia all'autorita' giudiziaria.
                             Capitolo XI
                      CONTROVERSIE CONCERNENTI
                   IRREGOLARITA' FORMALI (art. 35)
  1. Dichiarazioni integrative relative alle controversie concernenti
 irregolarita' formali.
   L'articolo 35 consente ai contribuenti di definire le controversie
 pendenti  alla  data  del  1'  gennaio 1992, aventi per oggetto pene
 pecuniarie  e  soprattasse  relative ad infrazioni che non prevedono
 applicazione d'imposta.
   Tale  disposizione trova applicazione soltanto nell'ipotesi in cui
 l'Ufficio  delle  imposte alla data di entrata in vigore della legge
 abbia   gia'   notificato  il  provvedimento  di  irrogazione  delle
 sanzioni,  anche  se lo stesso, alla predetta data, non abbia ancora
 formato  oggetto  di impugnativa. Qualora l'avviso di irrogazione di
 sanzioni sia stato notificato successivamente al 1' gennaio 1992 non
 si rende applicabile la disposizione in esame.
   La  presentazione  di  una  dichiarazione  integrativa  secondo le
 modalita' gia' illustrate nei precedenti capitoli comporta, ai sensi
 dell'articolo  42,  comma  1, ultimo periodo, della legge n. 413 del
 1991,  la  inapplicabilita'  delle  sanzioni  amministrative  per le
 violazioni che hanno formato oggetto del citato avviso.
   Anche con riferimento alle controversie di cui trattasi, i giudizi
 in  corso  e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla
 data  di  entrata  in  vigore  della presente legge o che iniziano a
 decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 1' giugno 1992;
 tuttavia  i  giudizi  per  i  quali  sia  stata fissata l'udienza di
 discussione  nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima
 a  richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle
 disposizioni  del  presente  articolo.  Successivamente al 1' giugno
 1992  i  giudizi  si  estinguono mediante ordinanza subordinatamente
 alla   esibizione   da   parte  del  contribuente  di  copia,  anche
 fotostatica,   della  dichiarazione  integrativa  e  della  ricevuta
 comprovante   la   consegna   all'ufficio   postale   della  lettera
 raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa.
   Gli  uffici,  a  seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva,
 comunicano  i  motivi  di  invalidita' delle dichiarazioni dai quali
 consegue  la  mancata estinzione della controversia; in tali casi e'
 revocata l'ordinanza di estinzione.
   La  sanatoria  di  queste  irregolarita' formali e' subordinata al
 pagamento  di  un  importo  pari  al  10  per  cento  delle predette
 sanzioni,  secondo  le  modalita'  gia'  illustrate nel capitolo VI,
 paragrafo 2.
   L'ambito  applicativo  della sanatoria delle irregolarita' formali
 recata  dall'art.  35 e', sostanzialmente, analogo a quello previsto
 dall'art. 21 del decreto-legge n. 69 del 1989.
   Va  considerato,  peraltro,  che  per  effetto  della disposizione
 contenuta  nell'art. 57, comma 1, in base alla quale "sono salvi gli
 effetti  della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione
 originaria  a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600
 del   1973",   dall'ambito   applicativo   della   sanatoria   delle
 irregolarita' formali, come precedentemente delineato, vanno escluse
 le  controversie aventi ad oggetto sanzioni irrogate a seguito delle
 predette  liquidazioni,  fermo  restando  quanto gia' specificato al
 precedente Capitolo X.
   Per  quanto concerne l'individuazione delle violazioni formali che
 rientrano  nell'ambito  di applicazione della sanatoria in esame, si
 fa  riferimento  alla casistica esaminata, ai fini dell'applicazione
 dell'art. 21 del decreto-legge n. 69 del 1989, nella circolare n. 17
 dello stesso anno.
                            Capitolo XII
 ISTANZA DELLE PERSONE FISICHE CHE ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 1991
    HANNO   PERSO   LA   RAPPRESENTANZA   DEL   SOGGETTO   PASSIVO  O
  INADEMPIENTE. 1. Generalita'.
   L'articolo 57, comma 6, della legge n. 413 del 1991 stabilisce che
 coloro  che alla data del 30 settembre hanno perso la rappresentanza
 di soggetti passivi o inadempienti possono presentare, dal 1' aprile
 al  1'  giugno  1992,  una apposita istanza di sanatoria all'Ufficio
 delle  imposte al fine di evitare l'applicazione delle soprattasse e
 delle  pene pecuniarie previste ai fini dell'IVA e delle imposte sui
 redditi,  a condizione che venga pagata la somma di lire due milioni
 per   ciascuno   dei  periodi  d'imposta  a  cui  le  violazioni  si
 riferiscono.
   La  sanatoria  opera  anche  quando  sia  stato  gia' richiesto il
 pagamento delle sanzioni al soggetto che ha perso la rappresentanza,
 a condizione che l'eventuale controversia sia pendente alla data del
 1' gennaio 1992. Nel caso in cui le sanzioni siano state gia' pagate
 le stesse formeranno oggetto di rimborso d'ufficio.
   Si  ricorda  che  la  responsabilita'  degli amministratori per il
 pagamento  delle  sanzioni  amministrative in solido con il soggetto
 rappresentato  e'  sancita,  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,
 dell'articolo 98, sesto comma, del D.P.R. n. 602 del 1973.
   I  soggetti interessati ad avvalersi della sanatoria in esame sono
 non  soltanto gli ex-rappresentanti di societa' ed enti di ogni tipo
 (ivi  compresi  i  liquidatori)  ma  anche  gli ex-rappresentanti di
 soggetti legalmente incapaci, quali i minori e gli interdetti.
   Naturalmente   gli   stessi  soggetti  possono  contemporaneamente
 avvalersi   del   condono   relativamente   alla  propria  posizione
 tributaria, secondo le modalita' precedentemente illustrate.
   Non  possono  fruire, invece, della predetta sanatoria coloro che,
 sia  pure  a  diverso  titolo,  sono rappresentanti della societa' o
 dell'ente   alla   data   di   presentazione   della   dichiarazione
 integrativa,   quali   ad   esempio   gli   amministratori  divenuti
 liquidatori.
   Atteso  che,  ai  fini  dei  versamenti delle somme dovute in base
 all'istanza  di  sanatoria,  e'  espressamente affermato che trovano
 applicazione  le  disposizioni contenute negli articoli da 39 a 41 e
 considerato  che  nell'articolo  39,  comma  2,  viene  stabilito il
 differimento  dei  termini entro i quali possano essere effettuati i
 versamenti  da  parte  degli eredi dei soggetti deceduti nel periodo
 dal  1' dicembre 1991 al 30 aprile 1992, si ritiene che l'istanza di
 cui  trattasi  possa  essere presentata anche da parte degli eredi e
 che  il  termine  di  presentazione  della stessa e' differito al 30
 settembre  1992  in caso di decesso avvenuto entro il suddetto lasso
 temporale.
   E'  appena  il  caso  di  ricordare  che la inapplicabilita' delle
 sanzioni   amministrative   conseguente   alla  presentazione  della
 dichiarazione  integrativa  da  parte della societa' o ente, esplica
 efficacia anche nei confronti del rappresentante.
 2. Violazioni interessate dalla sanatoria.
   La  disposizione  contenuta nel comma 6 dell'articolo 57, nel fare
 riferimento  a  coloro  che  hanno  esercitato la rappresentanza del
 soggetto  passivo  o  del  soggetto  inadempiente,  ha  mutuato tale
 definizione dal disposto dell'articolo 98, sesto comma, del D.P.R.
 n.  602 del 1973, in base al quale "al pagamento delle soprattasse o
 delle  pene  pecuniarie  sono  obbligati  in  solido con il soggetto
 passivo  o  con  il  soggetto  inadempiente  coloro  che ne hanno la
 rappresentanza".
   Si ricorda che con la risoluzione n. 15/2701 del 5 giugno 1981, e'
 stato   precisato  che  la  responsabilita'  dei  rappresentati  del
 soggetto iscritto a ruolo, prevista nel sesto comma dell'articolo 98
 sopra  citato,  va  riferita  anche  alle  pene  pecuniarie  e  alle
 soprattasse applicate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973.
 3. Modalita' di definizione e periodi di imposta interessati.
   I soggetti interessati devono versare, per fruire della sanatoria,
 la somma di lire due milioni per ciascuno dei periodi di imposta cui
 le  violazioni  si  riferiscono.  Quindi  la  sanatoria  puo' essere
 chiesta anche soltanto per un periodo di imposta.
   Se  un  soggetto  ha  rivestito contemporaneamente la qualifica di
 rappresentante di piu' soggetti passivi, la menzionata somma di lire
 due  milioni deve essere versata in riferimento a ciascun periodo di
 imposta  di  ciascun  soggetto  passivo  relativamente  al  quale si
 intende fruire della sanatoria.
   Il  predetto  importo  di lire due milioni definisce le violazioni
 sia ai fini dell'IVA che ai fini delle imposte sui redditi.
   Nel  caso  in  cui  il  periodo  di  imposta della societa' o ente
 rappresentato  sia  coincidente  con  l'anno  solare  il  versamento
 definisce   le   violazioni  commesse  nell'anno  cui  si  riferisce
 l'istanza,  comprese quelle riguardanti le dichiarazioni relative al
 periodo di imposta precedente.
   Nel  caso  di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare
 il  versamento  definisce  le infrazioni commesse, ai fini dell'IVA,
 nell'anno  cui  si  riferisce  l'apposita  istanza  e, ai fini delle
 imposte sui redditi, nel periodo di imposta avente fine nel predetto
 anno. Ove nello stesso anno solare si chiudano due o piu' periodi di
 imposta  l'interessato dovra' specificare in allegato all'istanza il
 periodo  di  imposta  cui  si  riferiscono le infrazioni che intende
 sanare  e,  qualora  intenda  definire  quelle  commesse  in tutti i
 periodi di imposta, dovra' versare due milioni per ciascuno di essi.
 In   mancanza  di  specifica  indicazione  si  ritengono  sanate  le
 infrazioni  relative  al  primo  periodo di imposta chiuso nell'anno
 medesimo.
   Si  precisa  che  qualora  lo  spazio  contenuto  nel quadro della
 dichiarazione  integrativa (quadro H) sia insufficiente e' possibile
 utilizzare  ulteriori  quadri,  anche  in fotocopia, che dovranno in
 ogni  caso  essere  allegati  all'istanza riepilogando il totale nel
 quadro compreso nel modulo base.
   Poiche' la disposizione contenuta nel comma 6 dell'articolo 57 non
 indica  un  termine  finale  al  quale si debba fare riferimento per
 l'individuazione  delle  violazioni  sanabili,  possono comprendersi
 nella  sanatoria anche quelle commesse nel 1991 (qualora il soggetto
 interessato  abbia  perso  la rappresentanza nel corso di tale anno)
 non  oltre,  naturalmente,  il 30 settembre; in tal caso va comunque
 versata  la somma di lire due milioni anche per la detta frazione di
 periodo d'imposta.
   E'   espressamente   stabilito  che  i  versamenti  devono  essere
 effettuati nei termini e con le modalita' previste negli articoli da
 39  a  41: cioe' quelli previsti per i versamenti delle somme dovute
 in  base  alle  dichiarazioni  integrative presentate per fruire del
 condono ai fini delle imposte sui redditi.
   Al  controllo delle istanze ed alla conseguente liquidazione delle
 somme  in  base  ad esse dovute, provvedono gli Uffici delle imposte
 che  le  hanno  ricevute con le modalita' di cui all'articolo 36-bis
 del  D.P.R.  n.  600  del  1973  entro  il 31 dicembre 1997 mediante
 iscrizioni  in  ruolo  speciale. Sulle somme dovute e non versate si
 applicano  gli  interessi del 9 per cento annuo e la soprattassa del
 40 per cento.
   La  disposizione in esame, sancisce che le sanzioni amministrative
 non  si  applicano  a  condizione  che,  oltre  ad essere presentata
 l'istanza,  "venga effettuato il pagamento" della somma prevista. Ne
 consegue,  quindi,  l'inefficacia dell'istanza qualora l'interessato
 non  esegua  regolarmente  i  versamenti delle somme dovute, nonche'
 degli  interessi e delle soprattasse, anteriormente all'inizio della
 procedura di riscossione coattiva, prevista nel Titolo II del D.P.R.
 29 settembre 1973, n. 602.
   Dalla   presentazione   dell'istanza  consegue,  innanzitutto,  la
 inapplicabilita'  delle  pene  pecuniarie e delle soprattasse per il
 periodo o i periodi di imposta cui i versamenti delle somme previste
 dalla legge si riferiscono.
   Consegue,  altresi',  la estinzione delle controversie in corso al
 momento  della  presentazione  dell'istanza  aventi  ad  oggetto  le
 sanzioni di cui trattasi.
                              PARTE II
                     IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
                             Capitolo I
                    ESTINZIONE DELLE CONTROVERSIE
                 RELATIVE AD ACCERTAMENTI NOTIFICATI
   L'art.  44  indica le condizioni necessarie affinche' si determini
 la  definizione delle controversie, originate da avvisi di rettifica
 o  di  accertamento  dell'imposta  notificati  entro il 30 settembre
 1991, in ordine alle quali, alla data del 1' gennaio 1992, non siano
 intervenuti  accertamenti  definitivi  o  pronunzie degli organi del
 contenzioso tributario non piu' impugnabili.
   Al  riguardo  sembra  opportuno  precisare  che  la pendenza della
 controversia,   condizione  essenziale  per  la  operativita'  delle
 disposizioni  in  argomento,  non  sussiste  quando alla data del 1'
 gennaio 1992 il debito d'imposta sia gia' consolidato in conseguenza
 di  un  avviso  di rettifica o di accertamento o in una decisione di
 commissione tributaria non impugnati nei termini di legge.
   Si  richiama  l'attenzione  degli  uffici  sul fatto che, ai sensi
 dell'art.  45, la facolta' di usufruire delle disposizioni contenute
 nell'art. 44 in esame non deve essere necessariamente esercitata dal
 contribuente  per  tutti  i  periodi  d'imposta per i quali ha avuto
 notificato  avviso  di  rettifica  o di accertamento, ma puo' essere
 limitata a uno o ad alcuni dei periodi suddetti e, nell'ambito di un
 determinato   periodo,   anche   a   singoli  rilievi  autonomamente
 individuabili.
   Dall'imposta che deve essere versata ai fini della definizione, da
 determinarsi  secondo  i  criteri  di  cui  si  dira'  tra breve, va
 detratta  quella  eventualmente  gia' corrisposta ai sensi dell'art.
 60,  comma  2,  del  D.P.R.  26  ottobre  1972, n. 633, e successive
 modificazioni,  in  occasione della proposizione dei ricorsi innanzi
 agli  organi del contenzioso tributario. Poiche' l'art. 59, comma 1,
 nel  ribadire  il  diritto  del  contribuente alla compensazione, fa
 riferimento  agli  "importi  pagati o iscritti a ruolo e versati" si
 deve  intendere  che  la  detrazione consentita non riguardi solo il
 tributo  corrisposto  a  titolo  provvisorio,  ma  anche  i relativi
 interessi  pagati  dal  contribuente  contestualmente  all'imposta o
 separatamente.
   Se   per  effetto  dell'operata  compensazione  si  determina  una
 eccedenza  d'imposta a favore del contribuente, questa potra' essere
 computata  in  detrazione  nelle  liquidazioni  periodiche dell'anno
 1993,  mentre  non  si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene
 pecuniarie   gia'   pagate   che,  ovviamente,  sono  escluse  dalla
 compensazione  (art.  6, comma 1, lettera c) del D.L. 26 marzo 1992,
 n.244).
   Tanto  chiarito  in  via  preliminare, si illustrano di seguito le
 modalita'  previste  per  la  definizione delle vertenze nelle varie
 situazioni ipotizzabili.
 1. Dichiarazione annuale a debito.
   Nel  caso in cui sia stata presentata la dichiarazione annuale con
 imposta  dovuta  e,  alla  data del 1' gennaio 1992, non siano state
 depositate decisioni degli organi del contenzioso tributario, la
controversia sorta a seguito della rettifica eseguita dall'ufficio si
 definisce  con il pagamento di un importo pari al 60 per cento della
 maggiore  imposta  accertata  dall'Ufficio o enunciata in decreto di
 citazione a giudizio penale, diminuita del 25 per cento dell'imposta
 dovuta  in base alla dichiarazione e, in ogni caso, non inferiore al
 20 per cento della maggiore imposta accertata.
   Per  "imposta  dovuta"  non  si deve intendere il risultato finale
 della  dichiarazione bensi' la differenza tra l'IVA sulle operazioni
 imponibili  e  quella  complessivamente  portata in detrazione nella
 dichiarazione,  senza  che  su  tale  differenza possano interferire
 altri  elementi  quali, per esempio, computazione di crediti di anni
 precedenti, versamenti omessi o effettuati, ecc.
   Poiche'  l'imposta  dovuta,  come  sopra specificata, e' quella di
 competenza  dell'anno,  puo' aversi imposta dovuta anche in presenza
 di  una  dichiarazione  annuale  con risultato finale a credito, per
 effetto,  ad  esempio,  del computo dell'eccedenza relativa all'anno
 precedente.
   Si espongono, a maggior chiarimento, i seguenti esempi:
   A - Imposta  dovuta  risultante  dalla dichiarazione . . 2.000.000
       maggiore imposta accertata dall'ufficio . . . . . 40.000.000
   Il contribuente dovra' versare il maggiore dei due importi:
    1) 0,6 (40.000.000 - 0,25 x 2.000.000) = 23.700.000;
    2) 0,2 x 40.000.000 = 8.000.000
   B  -  Se,  nello  stesso  caso  di  cui  al precedente punto A, il
 contribuente avesse gia' corrisposto la somma di lire 20.000.000, in
 pendenza  di  giudizio,  tale  importo  dovrebbe essere computato in
 detrazione,  con  la  conseguenza  che  la  definizione dell'imposta
 comporterebbe   un   pagamento   di  lire  3.700.000  (23.700.000  -
 20.000.000).
   C - Imposta  dovuta  risultante dalla dichiarazione . . 20.000.000
       maggiore imposta accertata dall'ufficio . . . . . 6.000.000
   Il contribuente dovra' versare il maggiore dei due importi:
    1) 0,6 (6.000.000 - 0,25 x 20.000.000) = 600.000;
    2) 0,2 x 6.000.000 = 1.200.000
 2. Definizione dei singoli rilievi.
   Qualora  nell'accertamento  eseguito  dall'ufficio  sia  possibile
 enucleare  singoli  rilievi,  al  contribuente  e'  data facolta' di
 definire  parzialmente  la  vertenza.  In  tal  caso, ovviamente, la
 controversia   prosegue   nelle   competenti   sedi  giurisdizionali
 limitatamente ai rilievi non definiti.
   Inoltre,  trattandosi di definizione parziale, l'imposta dovuta da
 prendere  in  considerazione  per il calcolo dell'imposta da versare
 non  e'  quella  risultante  dalla  dichiarazione  annuale ma quella
 rideterminata   in   proporzione  alla  parte  di  maggiore  imposta
 accertata che si intende definire.
   Analogamente  si  deve  procedere  se il contribuente abbia, a suo
 tempo,  impugnato  soltanto alcuni dei rilievi contenuti nell'avviso
 di   rettifica,  prestando  parziale  acquiescenza  all'accertamento
 dell'ufficio.
   Anche  la computazione di quanto gia' eventualmente corrisposto in
 pendenza di giudizio, dovra' avvenire in misura proporzionale.
  Esempi:
   A  -  Imposta dovuta risultante dalla dichiarazione . . 14.000.000
 Maggiore imposta accertata dall'ufficio:
                | 2.000.000 (1' rilievo)
     10.000.000 |
                | 8.000.000 (2' rilievo)
   Se  il contribuente intende definire soltanto il secondo rilievo e
 attendere  la  decisione  della  commissione tributaria in ordine al
 primo  rilievo,  dovra'  anzitutto rideterminare l'imposta dovuta in
 proporzione alla maggiore imposta che vuole definire:
    10.000.000 : 8.000.000 = 14.000.000 : x;
     x = 11.200.000.
   L'importo da versare sara' quindi:
    0,6 (8.000.000 - 0,25 x 11.200.000) = 3.120.000.
   Analogamente  si procedera' se per il rilievo n. 1 il contribuente
 abbia, a suo tempo, prestato acquiescienza.
   B  -  Se,  nella  stessa  ipotesi di cui al precedente punto A, il
 contribuente  abbia  gia'  corrisposto lire 5.000.000 in pendenza di
 giudizio, la somma da computare in detrazione derivera' dal seguente
 rapporto:
    10.000.000 : 8.000.000 = 5.000.000 : x;
     x = 4.000.000,
 con   la  conseguenza  che  la  definizione  non  comportera'  alcun
 pagamento (3.120.000 minore di 4.000.000) e la differenza di 880.000
 lire  potra'  essere  computata  in  detrazione  nelle  liquidazioni
 periodiche dell'anno 1993.
 3. Dichiarazione annuale omessa.
   Nell'ipotesi  in cui sia stata omessa la dichiarazione annuale, la
 controversia  sorta  a  seguito  dell'accertamento induttivo operato
 dall'ufficio  si  definisce,  qualora  non  siano  state  depositate
 decisioni, con il pagamento del 60 per cento dell'imposta accertata.
 Esempio:
 Imposta dovuta 0
 imposta accertata 20.000.000
 Importo da pagare 0,6 x 20.000.000 = 12.000.000
 4. Dichiarazione annuale a credito.
   Nel  caso  in  cui  sia  stata  presentata dichiarazione annuale a
 credito  -  tanto  con  richiesta  di computazione dell'eccedenza in
 detrazione  nell'anno  successivo,  quanto con richiesta di rimborso
 totale  o  parziale - rettificata dall'ufficio con riconoscimento di
 un  minore  credito,  la  controversia,  sempreche'  non siano state
 depositate   decisioni  degli  organi  aditi,  si  estingue  con  il
 pagamento del 50 per cento dell'eccedenza non riconosciuta.
   Sulla portata delle locuzioni "dichiarazione annuale a credito" ed
 "eccedenza  di  credito  non  riconosciuta",  quest'ultima contenuta
 nella  seconda parte del comma 1 dell'art. 44 in rassegna, si reputa
 opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
   Considerata  l'autonomia  di  ogni  periodo d'imposta, tra l'altro
 soggetto  a  proprio termine di decadenza in relazione all'azione di
 accertamento della finanza, ed in correlazione a quanto innanzi gia'
 precisato  in ordine all'accezione dell'espressione "imposta dovuta"
 si  ritiene  che per dichiarazione a credito di competenza dell'anno
 debba  intendersi  quella  in  cui l'imposta sulle operazioni attive
 (cessioni  e prestazioni) sia inferiore a quella detraibile relativa
 agli   acquisti,   sempre   con  riferimento  al  periodo  d'imposta
 considerato.
   Conseguentemente,   la   locuzione   "eccedenza   di  credito  non
 riconosciuta"   e'   tutta   o  parte  dell'eccedenza  detraibile  o
 rimborsabile non spettante nell'anno di competenza, sia per indebita
 detrazione  sia  per  effetto dell'indicazione di una minore imposta
 sulle operazioni attive. Rientra ugualmente nella predetta locuzione
 anche  l'indicazione  di  una erronea eccedenza dell'anno precedente
 (con  l'indicazione  per  esempio  di  qualche zero in piu) o di una
 eccedenza  della  quale sia stato gia' chiesto il rimborso nell'anno
 precedente. Naturalmente in queste ultime due ipotesi la definizione
 della  controversia  non  puo'  legittimare  un credito "ictu oculi"
 inesistente.
   Al fine di rendere piu' evidenti i concetti sopra espressi valgano
 i seguenti esempi:
    Esempio n. 1 Dichiarazione per l'anno 1986:
 Riporto  di  credito  anno 1985 . . . . . . . . . . . . L. 4.000.000
 Imposta dovuta anno 1986:
 differenza tra 5.000.000 operazioni attive e 3.000.000
 IVA in detrazione per acquisti . . . . . . . . . . . L. 2.000.000
 ---------------
 Credito finale. . . L. 2.000.000
    Accertamento dell'Ufficio
 Riporto  credito  anno 1985 . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000.000
 Imposta dovuta anno 1986:
 operazioni attive . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000.000
 IVA in detrazione acquisti = 0 . . . . . . . . . . . L. 5.000.000
 ---------------
 Debito finale. . . L. 1.000.000
 In questo caso non e' configurabile con riferimento all'anno di
 competenza   (1986)   l'ipotesi   di   "eccedenza   di  credito  non
 riconosciuta", posto che sia dalla dichiarazione presentata che
 dall'accertamento dell'Ufficio emerge un periodo con imposta dovuta.
Quantunque il credito finale dichiarato venga neutralizzato,
 l'accertamento  evidenzia soltanto una maggiore imposta dovuta, pari
 a L. 3.000.000, a nulla rilevando, ai fini della definizione ex art.
   44,   le   vicissitudini  del  credito  dell'anno  precedente  non
   invalidato.
 Ne consegue che il contribuente deve operare seguendo le modalita'
 del paragrafo precedente e quindi pagare:
    0,6 (3.000.000 - 0,25 x 2.000.000) = L. 1.500.000.
   Il  contribuente conserva naturalmente il diritto di credito di L.
 2.000.000.
   In  tal senso devono intendersi modificate le istruzioni contenute
 a  pag.  3  (colonna  11,  situazione  A,  punto 3) della Guida alla
 compilazione della istanza per la definizione delle controversie.
    Esempio n. 2 Dichiarazione per l'anno 1986:
 Eccedenza  (erronea)  di  credito anno 1985 . . . . . . L. 2.000.000
 Imposta dovuta anno 1986:
 differenza tra L. 1.500.000 operazioni attive e
  L. 1.000.000 IVA in detrazione per acquisti . . . . L. 500.000
 ---------------
 Credito finale. . . L. 1.500.000
    Accertamento dell'Ufficio:
 Eccedenza  di  credito  anno 1985 annullato . . . . . . L. 0 Imposta
 dovuta anno 1986:
 differenza tra L. 3.500.000 operazioni attive e
 L. 1.000.000 IVA in detrazione per acquisti . . . . . L. 2.500.000
 ---------------
 Debito finale. . . L. 2.500.000
 L'Ufficio rileva l'erroneita' del riporto dell'eccedenza di credito
 di  L. 2.000.000, che annulla e la debenza, inoltre, di una maggiore
 imposta di L. 2.000.000.
   In  tale situazione il contribuente, ai sensi dell'art. 44, dovra'
 versare:
    2.000.000  (credito  inesistente)  +  0,60  (2.000.000  -  0,25 x
 500.000) = L. 3.125.000.
   Con  il  pagamento  di  L.  3.125.000 il contribuente convalida il
 diritto  del  credito finale del 1986 derivante dall'erroneo riporto
 del credito 1985, inesistente o gia' chiesto a rimborso.
   Va  messo  in  evidenza  in  quest'ultimo  esempio  che  l'erronea
 indicazione  dell'eccedenza  di  credito  del 1985 si identifica, in
 definitiva, in un credito oggettivamente inesistente.
   Se   la   rettifica   dell'ufficio  consiste  nel  disconoscimento
 dell'intero  credito  dichiarato  relativo  al  periodo  d'imposta e
 nell'accertamento di imposta dovuta, la controversia si estingue con
 il  pagamento del 50 per cento del credito non riconosciuto e del 60
 per cento dell'imposta dovuta a seguito dell'accertamento.
   Valgano i seguenti esempi:
 A - Eccedenza di credito di competenza risultante
 dalla dichiarazione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000.000
 Eccedenza non riconosciuta dall'ufficio . . . . . . L. 12.000.000 Il
   contribuente dovra' versare il seguente importo:
    0,5 x 12.000.000 = L. 6.000.000.
   Effettuando  tale  pagamento  la  controversia  si  estingue  e il
 contribuente   conserva   il   diritto  all'eccedenza  detraibile  o
 rimborsabile dichiarata di lire 20.000.000.
 B - Eccedenza di credito di competenza risultante
 dalla  dichiarazione  .  . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000.000
 Eccedenza di credito non riconosciuta . . . . . . . L. 20.000.000
 Imposta dovuta a seguito di accertamento . . . . . L. 10.000.000
   L'importo da pagare sara' uguale a:
    0,5 x 20.000.000 + 0,6 x 10.000.000 = L. 16.000.000
  5. Decisione di primo grado depositata.
  Qualora alla data del 1' gennaio 1992 sia stata depositata la
decisione  della  commissione tributaria di 1' grado e penda giudizio
in  secondo  grado  (o comunque non sia ancora scaduto il termine per
l'impugnazione)  la  controversia  si estingue con il pagamento di un
importo  pari  al  50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta
accertata  dall'ufficio  e,  comunque,  non inferiore al 70 per cento
dell'imposta  o  della maggiore imposta determinata dalla commissione
di  1'  grado.  Nelle ipotesi di dichiarazioni a credito, le suddette
percentuali si applicano sull'ammontare costituito dalla eccedenza di
credito  dell'anno  non  riconosciuta, rispettivamente dall'ufficio o
dalla  commissione  di  1'  grado, e dalla eventuale maggiore imposta
accertata dall'ufficio o determinata dalla commissione.
  Esempi:
A - Dichiarazione del periodo a debito.
                       | accertata dall'ufficio
                       | L. 10.000.000
Maggiore imposta |
                       | decisa dal comm. di 1' grado
                       | L. 6.000.000
Il contribuente dovra' versare il maggiore dei due importi:
   1) 0,5 x 10.000.000 = L. 5.000.000;
   2) 0,7 x 6.000.000 = L. 4.200.000.
B - Dichiarazione del periodo a credito di L. 20.000.000
    Accertamento dell'Ufficio:
    disconoscimento del credito di L. 20.000.000
    accertamento imposta a debito L. 6.000.000
Decisione commissione 1' grado:
    disconoscimento del credito di L. 20.000.000
    imposta a debito L. 2.000.000
  Il contribuente dovra' versare il maggiore dei seguenti importi:
   1) 0,5 x (20.000.000 + 6.000.000) = L. 13.000.000;
   2) 0,7 x (20.000.000 + 2.000.000) = L. 15.400.000.
  6. Decisioni successive depositate.
  Qualora  alla  data  del  1' gennaio 1992, sia stata depositata una
decisione  successiva a quella di primo grado e penda ancora giudizio
(nel  senso  sopra  chiarito)  la  controversia  si  estingue  con il
pagamento  di  un  importo  pari al 30 per cento dell'imposta o della
maggiore  imposta  accertata  dall'ufficio e, comunque, non inferiore
all'80  per  cento  dell'imposta o della maggiore imposta determinata
dalla  commissione  di  2›  grado, dalla Commissione Centrale o dalla
Corte d'Appello. Nelle ipotesi di dichiarazione del periodo a credito
vale quanto detto al precedente punto V.
Esempi:
A - Dichiarazione del periodo a debito
                       | accertata dall'ufficio
                       | L. 15.000.000
Maggiore imposta |
                       | decisa dal comm. di 2› grado
                       | L. 5.000.000
  Il contribuente dovra' versare il maggiore dei seguenti importi:
   1) 0,3 x 15.000.000 = L. 4.500.000;
   2) 0,8 x 5.000.000 = L. 4.000.000.
B - Dichiarazione del periodo a debito
                       | accertata dall'ufficio
                       | L. 15.000.000
Maggiore imposta |
                       | decisa dal comm. di 2› grado
                       | L. 10.000.000
  Il contribuente dovra' versare il maggiore dei seguenti importi:
   1) 0,3 x 15.000.000 = L. 4.500.000;
   2) 0,8 x 10.000.000 = L. 8.000.000.
  I  criteri  di  definizione  fin qui illustrati, e' bene ripeterlo,
riguardano  le  controversie  derivanti  da  avvisi di rettifica o di
accertamento notificati entro il 30 settembre 1991.
  Per  gli  avvisi  notificati  dopo  tale data, il contribuente puo'
definire  i propri rapporti tributari pendenti, ai sensi dell'art. 49
o dell'art. 50, come meglio si dira' nei paragrafi successivi.
  7.   Definizione   delle   controversie   relative   a   operazioni
inesistenti.
  Discorso  a  parte  meritano  le  definizioni ai sensi dell'art. 44
delle  controversie,  pendenti  alla  data  del  1' gennaio 1992, che
riguardano  l'emissione  o  l'utilizzazione di fatture per operazioni
inesistenti. Tali controversie possono essere definite, come previsto
dall'art. 52, comma 1, a condizione che:
    a)  se  l'infrazione  consiste  nella  emissione  di  fatture per
operazioni inesistenti, sia versata la relativa imposta;
    b)  se  l'infrazione  consiste  nella  indebita  detrazione,  sia
versata una somma pari all'intera detrazione non spettante.
  Va  inoltre precisato che il richiamo contenuto nell'art. 52, comma
1, agli artt. 44 e 49, ai fini della definizione delle infrazioni per
operazioni  inesistenti,  comporta che in presenza di controversie il
contribuente  puo'  definire  ciascuna  annualita'  di  imposta o uno
specifico  rilievo,  mentre in assenza di accertamento debbono essere
definiti, a pena di nullita', tutti i periodi di imposta chiusi al 31
dicembre  1990,  per i quali alla data del 1'.1.1992, non siano stati
notificati atti di accertamento.
  Qualora   la   rettifica   eseguita   dall'ufficio   riguardi   una
dichiarazione a debito in ordine alla quale concorrano violazioni per
operazioni  inesistenti e altre violazioni che ugualmente determinino
una maggiore imposta accertata, ai fini della definizione dell'intera
controversia,  si  rende  anzitutto  necessario determinare l'imposta
dovuta  in  proporzione  alla  parte di maggiore imposta accertata da
definire   secondo   i   criteri   previsti  dall'art.  44;  si  deve
determinare, poi, la parte d'imposta da versare ai sensi dello stesso
art.  44  e  alla stessa aggiungere, infine (tranne che non sia stata
precedentemente   corrisposta)  l'imposta  relativa  alle  operazioni
inesistenti:
  Esempio n. 1 Dichiarata Accertata Differenza
       - - - -
IVA oper. impon. 114.000.000 124.000.000 10.000.000
IVA detraibile 100.000.000 85.000.000 15.000.000 (detr. per
                                                         operazioni
                                                         inesistenti)
IVA dovuta tot. 14.000.000 25.000.000
  Imposta dovuta da prendere in considerazione:
   25.000.000: 10.000.000 = 14.000.000: x;
    x = L. 5.600.000.
  L'importo da versare sara' dato dalla somma di:
   1) 0,6 (10.000.000 - 0,25 x 5.600.000) = L. 5.160.000 essendo 0,20
x 10.000.000 = L. 2.000.000 minore di L. 5.160.000;
   2) intero importo per detrazioni operazioni
inesistenti L. 15.000.000 3) somma da versare L. 20.160.000
  Esempio n. 2 Dichiarata Accertata Differenza
       - - - -
IVA oper. impon. 154.000.000 155.000.000 1.000.000
IVA detraibile 100.000.000 85.000.000 15.000.000 (detr. per
                                                         operazioni
                                                         inesistenti)
IVA dovuta tot. 54.000.000 16.000.000
  Imposta dovuta da prendere in considerazione:
   16.000.000: 1.000.000 = 54.000.000: x;
  x = L. 3.375.000.
  L'importo da versare e' dato dalla somma di:
   1) intero importo per detrazioni operazioni
inesistenti L. 15.000.000 2) 0,2 x 1.000.000 = L. 200.000
essendo 200.000 maggiore di 0,6
(1.000.000 - 0,25 x 3.375.000) = L. 93.750
   3) somma da versare L. 15.200.000 Capitolo II
            DEFINIZIONE AUTOMATICA DEL PERIODO D'IMPOSTA
 1. Presupposti per la definizione.
  L'art.   49   fissa   le  modalita'  per  definire  automaticamente
l'imposta,    attraverso   la   presentazione   della   dichiarazione
integrativa,  per  i  periodi  d'imposta  relativamente  ai  quali il
termine  per la presentazione della dichiarazione annuale sia scaduto
il  5  marzo  1991  e, alla data del 1' gennaio 1992, non siano stati
notificati avvisi di rettifica o di accertamento.
  La  definizione automatica, alle condizioni piu' avanti illustrate,
compete  per  le dichiarazioni annuali a debito, per quelle a credito
con  richiesta  di  rimborso  parziale  o totale nonche' per quelle a
credito  con  richiesta  di computazione dell'eccedenza in detrazione
nell'anno successivo ad eccezione, per queste ultime, di quelle rela-
tive   all'anno   1990  con  richiesta  di  computazione  dell'intera
eccedenza in detrazione nell'anno 1991, per le quali il secondo comma
dell'art.   49   in  esame  prevede  una  particolare  disciplina  di
definizione.
  La   possibilita'   di   definire   automaticamente   l'imposta  e'
subordinata alle seguenti condizioni:
    A)  per ciascuno dei periodi per i quali si chiede la definizione
deve  essere stata presentata la dichiarazione annuale, per cui detta
definizione  rimane  esclusa  nei  casi  di  omissione. Va, peraltro,
evidenziato  che,  ai  suddetti fini, l'art. 57, comma 4, dispone che
non  si considerano omesse le dichiarazioni presentate, anteriormente
alla  data del 30 novembre 1991, sia pure con ritardo superiore ad un
mese e anche ad ufficio incompetente; B) per ciascuno dei periodi per
i  quali  si  chiede  la definizione non deve essere stato notificato
avviso  di  rettifica o di accertamento induttivo entro il 1' gennaio
1992.  Tuttavia, per effetto dell'art. 3, comma 2, del D.L. 27 aprile
1992, n. 269, nonostante l'avvenuta notifica degli atti anzidetti dal
1' ottobre 1991 al 1' giugno 1992 e' consentito, sempreche' sia stata
presentata  la  dichiarazione  annuale,  il  ricorso alla definizione
automatica  ovvero,  in alternativa, la possibilita' di presentare la
dichiarazione integrativa semplice prevista dall'art. 50. Nel caso in
cui,  invece,  la  dichiarazione annuale non sia stata presentata, e'
consentito  di  avvalersi soltanto delle disposizioni di cui all'art.
50;
    C)  in  presenza  delle  condizioni  di  cui ai punti a) e b), la
richiesta di definizione deve riguardare, a pena di nullita', tutti i
periodi  d'imposta  relativamente  ai quali, per un verso, il termine
per  la  presentazione  della  dichiarazione  annuale e' scaduto il 5
marzo  1991  (il  che  esclude  l'anno  1991)  e, per l'altro, non e'
scaduto  il  termine di decadenza previsto dall'art. 57 del D.P.R. 26
ottobre  1972,  n.  633, alla data del 31 dicembre 1991. Tenuto anche
conto  della  proroga  di  due  anni  di tutti i termini che non sono
scaduti  alla detta data del 31 dicembre 1991, disposta dall'art. 57,
comma  2, la definizione automatica deve obbligatoriamente riguardare
tutti gli anni dal 1986 al 1990.
  Tra  gli anzidetti periodi d'imposta sono anche compresi, e ne deve
pertanto  essere  chiesta  la  definizione,  quelli  per i quali, pur
scadendo  il termine per la presentazione della dichiarazione annuale
successivamente  al 1' gennaio 1992, per effetto di proroghe legisla-
tive,  la  dichiarazione  stessa  sia  stata  presentata  entro il 31
dicembre  1991.  Cosi',  per esempio, i soggetti residenti nei comuni
della  Sicilia  orientale  colpiti  dagli eventi sismici del dicembre
1990  devono  richiedere  anche  la definizione per l'anno 1990 se la
relativa  dichiarazione  annuale, ancorche' dopo il 5 marzo 1991, sia
stata presentata entro il 31 dicembre 1991.
  Gli  imprenditori e gli esercenti arti e professioni e gli enti non
commerciali  che  non  si  sono  avvalsi del differimento dei termini
previsto  dall'art.  14  del  decreto  legge  2  marzo  1989,  n. 69,
convertito  dalla  legge 27 aprile 1989, n. 154, devono presentare la
dichiarazione  integrativa  automatica anche in riferimento agli anni
1983  e  1984  per  i  quali  l'art. 19 del citato D.L. n. 69/1989 ha
prorogato   i  termini  per  l'accertamento,  rispettivamente  al  31
dicembre  1991 e al 31 dicembre 1992, sempreche' sia stata presentata
la dichiarazione originaria. Detto obbligo non sussiste per i periodi
d'imposta  per  i  quali  il  contribuente  si  e'  avvalso  di detto
differimento,  a  condizione  che  il  soggetto  si sia correttamente
adeguato  ai  coefficienti  presuntivi  di  cui al D.P.C.M. 28 luglio
1989.
  In  ogni  caso,  per i periodi d'imposta per i quali sia scaduto il
termine  per  l'accertamento,  la  presentazione  della dichiarazione
integrativa e' ammessa in via facoltativa se il contribuente ne abbia
interesse.
  A maggior chiarimento, valgano i seguenti esempi:
   1) 1986-dichiarazione presentata con accertamento notificato il 10
luglio 1991;
   1987-dichiarazione  presentata  con  accertamento notificato il 10
ottobre 1991;
   1988-dichiarazione presentata e non accertata;
   1989-dichiarazione omessa e non accertata;
   1990-dichiarazione presentata e non accertata.
  In tale situazione il contribuente, per usufruire della definizione
automatica,  deve  presentare  la  dichiarazione integrativa ai sensi
dell'art.  49  per  gli anni 1987 (tranne che per tale anno non abbia
scelto  di  avvalersi  dell'art. 50), 1988 e 1990, mentre per il 1986
puo'  definire  la  controversia  d'imposta solo secondo le modalita'
previste  dall'art.  44  e  per  il  1989  puo'  avvalersi solo delle
disposizioni di cui all'art. 50.
   2) 1986-dichiarazione presentata con accertamento notificato il 10
ottobre 1991;
1987-dichiarazione  omessa  con accertamento notificato il 10 ottobre
1991;
   1988-dichiarazione  presentata  con  accertamento notificato il 10
ottobre 1991;
   1989-dichiarazione presentata e non accertata;
   1990-dichiarazione presentata e non accertata.
  Il  contribuente,  per usufruire della definizione automatica, deve
necessariamente   presentare  la  dichiarazione  integrativa  di  cui
all'art.  49  per  gli anni 1986 e 1988 (tranne che per tali anni non
abbia  scelto  di avvalersi dell'art. 50), 1989 e 1990, mentre per il
1987  puo'  soltanto  avvalersi  della  possibilita'  di integrazione
semplice prevista dall'art. 50;
    D) la maggior imposta risultante per ciascun periodo d'imposta da
determinarsi  secondo  i criteri di cui si dira' in seguito, non deve
essere inferiore a:
    lire  300 mila, per i soggetti con volume d'affari fino a lire 18
milioni;
    lire 600 mila, per quelli con volume d'affari superiore a lire 18
milioni ma non a lire 360 milioni;
    lire 900 mila, per gli altri soggetti.
2. Calcolo dell'imposta integrativa.
  Al riguardo, va precisato che la definizione automatica (a parte il
caso particolare previsto dall'art. 49, comma 2) comporta comunque un
versamento,   non   inferiore   ai   limiti  suddetti,  ancorche'  la
definizione stessa riguardi annualita' chiuse a credito con richieste
di rimborso, anche se non ancora conseguito. Restano, pertanto, fermi
gli  importi del credito chiesto a rimborso indicati nella originaria
dichiarazione,  nonche' la parte di eccedenza computata in detrazione
nell'anno successivo.
  Sussistendo le condizioni sopraelencate, per ogni annualita' in cui
l'imposta  relativa  alle  operazioni  imponibili  (codice  E30 della
dichiarazione)   e   l'imposta  detraibile  (codici  L5  e  L8  della
dichiarazione),  prese  singolarmente, non superano lire 200 milioni,
l'imposta  integrativa deve essere pari alla somma del 2 per cento di
ciascuno dei suddetti due ammontari.
  Quando   l'imposta   relativa  alle  operazioni  imponibili  ovvero
l'imposta  detraibile  superano detto importo di lire 200 milioni, le
percentuali  applicabili  a  ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per
cento,  e  quando  superano  gli  ammontari  di  lire 300 milioni, le
percentuali  applicabili  a  ciascuna  eccedenza  sono pari all'1 per
cento.
  Se   si   indica  con  AV  l'imposta  sulle  operazioni  imponibili
risultante   dalla   dichiarazione  originaria  e  con  IV  l'imposta
integrativa  relativa  alle operazioni imponibili, il calcolo di tale
imposta  integrativa  puo'  essere  eseguito  facilmente  seguendo il
seguente schema:
   AV non superiore a 200 milioni
   IV = 0,02 x AV
   AV superiore a 200 milioni ma non a 300 milioni
   IV = 1.000.000 + 0,015 x AV
   AV superiore a 300 milioni
   IV = 2.500.000 + 0,01 x AV
  In  maniera  analoga  si puo' procedere per il calcolo dell'imposta
integrativa  (Id)  relativa  all'imposta  detraibile risultante dalla
dichiarazione originaria (Ad).
  Esempio:
   AV = 350.000.000;
   Ad = 250.000.000;
   IV = 2.500.000 + 0,01 x 350.000.000 = 6.000.000
   Id = 1.000.000 + 0,015 x 250.000.000 = 4.750.000
Totale imposta integrativa 10.750.000
  Come  si e' gia' accennato, qualora attraverso l'applicazione delle
suddette  percentuali all'imposta relativa alle operazioni imponibili
ed  all'imposta  detraibile  si  determini  un ammontare inferiore ai
limiti  gia' indicati (300 mila, 600 mila e 900 mila), i contribuenti
devono in ogni caso operare il versamento di uno dei suddetti importi
minimi,  per  ogni  periodo  d'imposta  compreso  nella dichiarazione
integrativa.
  Questa  ipotesi  si verifica, tra l'altro, per i contribuenti a re-
gime forfettario che hanno presentato la dichiarazione originaria sul
modello IVA 11-bis.
  Gli  ammontari  in  ordine  ai  quali  devono  essere  applicate le
percentuali  anzidette  sono  quelli che emergono dalle dichiarazioni
annuali   originarie,   ivi   comprese   quelle   presentate  per  la
regolarizzazione  di  adempimenti  omessi  o irregolarmente eseguiti,
purche' comportanti un maggior versamento d'imposta.
  E'  appena il caso di precisare che, agli effetti della definizione
automatica,  l'imposta  afferente  l'emissione  o  l'utilizzazione di
fatture  per  operazioni  inesistenti  deve  essere  corrisposta  per
intero,  come  avviene per la definizione prevista dall'art. 44 (cfr.
paragrafo 1).
3. Rideterminazione dell'imposta integrativa per i soggetti di cui
   all'art. 38, comma 2.
  Ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 49, per taluni contribuenti
esiste  la  possibilita'  (ove  si  verifichi la condizione di cui si
dira',   connessa  all'applicazione  dei  coefficienti  previsti  dal
D.P.C.M.   21   dicembre   1990)  di  beneficiare  della  definizione
automatica,  versando  un importo inferiore a quello ottenuto secondo
il criterio finora esaminato, sempre pero' con il rispetto dei limiti
minimi piu' volte citati.
  Detti  soggetti  sono  individuati  dall'art.  38, comma 2, ai fini
delle imposte dirette, in base all'attivita' svolta e all'entita' dei
ricavi  dichiarati  in  un  certo  periodo  d'imposta.  Vertendosi in
materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto,  il parametro dei ricavi
dichiarati   deve   intendersi   rappresentato  dal  volume  d'affari
dichiarato.
  Si tratta in particolare:
   dei  soggetti  che  esercitano  arti  e  professioni nonche' delle
imprese  che  esercitano  attivita'  di  prestazione  di  servizi, di
intermediazione,   di   trasporto,   attivita'   alberghiera   e   di
somministrazione  di  alimenti e bevande in pubblici esercizi che, in
un determinato periodo d'imposta, hanno dichiarato un volume d'affari
non superiore a lire 700 milioni;
   delle  imprese  che esercitano attivita' di produzione di beni che
hanno dichiarato un volume d'affari non superiore a lire 2 miliardi;
   delle imprese che esercitano l'attivita' di commercio all'ingrosso
o  al  minuto, compresi gli ambulanti, che hanno dichiarato un volume
d'affari non superiore a lire 5 miliardi.
  Dopo  aver  determinato  l'imposta  integrativa  nei  modi previsti
dall'art.  49,  comma  3,  i  contribuenti  suindicati,  al  fine  di
verificare   se   nei  loro  confronti  sussiste  la  condizione  per
beneficiare della riduzione della stessa imposta, devono:
   1)  operare  un  raffronto  tra  l'ammontare  dei corrispettivi di
operazioni    imponibili    dichiarati    e    quello   che   risulta
dall'applicazione  dei  coefficienti  presuntivi  di  cui  al  citato
D.P.C.M.   21  dicembre  1990,  ottenendo  cosi'  la  percentuale  di
scostamento  del  primo ammontare rispetto al secondo. In pratica, il
raffronto  puo'  essere  fatto  tra  il  volume d'affari dichiarato e
quello  risultante dall'impiego dei coefficienti, dal momento che sia
nel  primo che nel secondo l'ammontare delle operazioni imponibili e'
compreso nella stessa proporzione.
  Se si indica con Vc il volume d'affari risultante dall'applicazione
dei   coefficienti  e  con  Vd  il  volume  d'affari  dichiarato,  la
percentuale di scostamento si ottiene dal seguente conteggio:
                               VC - VD
  Percentuale di scostamento = ------- x 100
                                 VD
   2)   ricavare   la  media  ponderata  delle  percentuali  previste
dall'art.  38,  comma  2,  con riferimento all'ammontare dell'imposta
integrativa  da  ridurre.  Se  la  percentuale di scostamento risulta
inferiore  alla  media delle percentuali previste dall'art. 38, comma
2,  si  sara'  verificata  la  condizione per poter ridurre l'imposta
integrativa  ottenuta  ai  sensi  dell'art.  49, comma 3. A tal fine,
detta  imposta  va moltiplicata per una frazione (propria) avente per
numeratore la percentuale di scostamento e come denominatore la media
di cui si e' detto.
  Se  la  percentuale di scostamento e' uguale o superiore alla media
anzidetta,  l'imposta  integrativa  di  cui  all'art. 49, comma 3, e'
dovuta per intero.
  Se  la  percentuale  di  scostamento e' pari a 1 o e' negativa, nel
senso che l'ammontare dei corrispettivi dichiarati e' uguale o
  superiore  a  quello  ottenuto con l'applicazione dei coefficienti,
  sono
dovuti solo gli importi minimi previsti dal sesto comma dell'art. 49.
Peraltro, prima di calcolare la percentuale di scostamento, i
contribuenti   di   cui   trattasi  devono,  mediante  l'impiego  dei
coefficienti  di  congruita',  verificare se sussistono i presupposti
perche'  nei loro confronti sia configurabile l'accertamento eseguito
sulla  base  dei coefficienti presuntivi. Solo in caso affermativo si
dovranno  effettuare  le  operazioni gia' dette (determinazione della
percentuale di scostamento, della media ponderata, ecc.).
  Ove,  invece, non si verificano le condizioni che rendono possibile
l'accertamento  in base ai coefficienti presuntivi, la percentuale di
scostamento  e'  nulla  e,  pertanto,  il contribuente dovra' versare
soltanto gli importi minimi previsti dal sesto comma dell'art. 49;
4. Chiarimenti in ordine all'applicazione dei coefficienti.
  Si forniscono ora opportuni chiarimenti in ordine:
   all'applicazione dei coefficienti di congruita' e dei coefficienti
presuntivi;
   al  calcolo  della  media  ponderata  delle  percentuali  previste
dall'art. 38, comma 2.
  Per   ulteriori  notizie  utili  al  riguardo  si  fa  rinvio  alle
istruzioni  al  modello di dichiarazione integrativa approvato con il
D.M. 29 gennaio 1992.
  I  coefficienti  di  congruita' vanno applicati soltanto ai dati ed
elementi  relativi  all'anno  1990,  se  per  tale anno sussistono le
condizioni  per la rideterminazione dell'imposta integrativa ai sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  49.  In  caso  contrario, i dati e gli
elementi  da  prendere a base sono quelli del primo periodo d'imposta
precedente  al  1990  in cui il soggetto interessato abbia esercitato
l'attivita' durante tutto il periodo d'imposta.
  I  contribuenti  semplificati  hanno  gia'  indicato  tali dati nei
riquadri  identificativi della dichiarazione dei redditi presentata a
maggio  1991. Gli altri contribuenti dovranno reperirli dalle proprie
scritture.
  Per  il  calcolo del volume d'affari sulla base dei coefficienti di
congruita',   dopo   aver  individuato  la  tabella  applicabile,  in
relazione  alle  caratteristiche  dell'attivita'  svolta,  ed il rigo
corrispondente  al codice della detta attivita', occorre moltiplicare
i  valori indicati in corrispondenza del codice di attivita' relativo
al  contribuente interessato per l'ammontare a questi attribuibile in
corrispondenza  alle singole voci previste nelle tabelle A,B,C,D ed E
allegate al D.P.C.M. anzicitato.
  In particolare, nei confronti degli esercenti attivita' d'impresa e
degli  esercenti  arti  e  professioni  con volume d'affari fino a 18
milioni,  si  applicano  i  coefficienti  di  congruita'  di cui alle
tabelle A e B.
  Se  l'applicazione  di  anche  un  solo  coefficiente  porti  a una
quantificazione  del  volume  d'affari  superiore  ai  18  milioni, i
soggetti anzidetti vengono assimilati ai soggetti con volume d'affari
superiore ai 18 milioni.
  Se   l'applicazione   dei   suddetti   coefficienti   porta  a  una
quantificazione  del volume d'affari inferiore ai 18 milioni, occorre
verificare  se  il  volume  d'affari  dichiarato  risulti inferiore a
quelli  risultanti  dall'applicazione  di due o piu' dei coefficienti
medesimi.  Ove  cio'  si  verifichi, il volume d'affari induttivo (da
confrontare   con   quello  dichiarato  ai  fini  del  calcolo  della
percentuale di scostamento) si ottiene utilizzando il coefficiente di
congruita'  ritenuto  piu' significativo in relazione alle specifiche
condizioni di esercizio dell'attivita' del contribuente.
  Nei confronti degli esercenti attivita' d'impresa e degli esercenti
arti e professioni con volume d'affari superiore ai 18 milioni ma non
ai  limiti  stabiliti dall'art. 38, comma 2, (compresi quelli, di cui
si  e'  gia'  fatto  cenno,  con volume d'affari dichiarato in misura
inferiore  ai  18  milioni  ma  accertato  in  misura  superiore  con
l'applicazione dei coefficienti di congruita' di cui alle tabelle A e
B)  i  coefficienti di congruita' da utilizzare sono quelli contenuti
nelle tabelle C, D ed E.
  Se  il  volume  d'affari  dichiarato  risulti  inferiore  a  quelli
derivanti dall'applicazione di due o piu' coefficienti di congruita',
il volume d'affari induttivo (da confrontare con quello dichiarato ai
fini  del  calcolo  della  percentuale  di  scostamento)  si  ottiene
utilizzando i coefficienti presuntivi.
  Per  quanto riguarda l'applicazione dei coefficienti presuntivi, si
precisa anzitutto che devono essere utilizzati quelli contenuti nelle
tabelle F,G,H, ed I, allegate al citato D.P.C.M. 21 dicembre 1990.
  Di  regola i predetti coefficienti vanno applicati soltanto ai dati
ed elementi relativi all'anno 1990, in quanto per gli anni precedenti
il  volume  d'affari  da raffrontare con quello dichiarato si ottiene
riducendo  quello  presunto  determinato  per  l'anno 1990 sulla base
della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
  Peraltro  il  1990  puo' costituire anno base per la determinazione
del volume d'affari presunto, da raffrontare con quello dichiarato, a
condizione che in tale anno il contribuente:
   abbia  esercitato  l'attivita'  per  l'intero periodo d'imposta ed
esistano  quindi  i  dati e gli elementi necessari per l'applicazione
dei coefficienti;
   abbia  dichiarato un volume d'affari non superiore ai limiti, gia'
visti, di 700 milioni, 2 miliardi o 5 miliardi, a seconda del tipo di
attivita' esercitata.
  Qualora   non  sussistano  le  condizioni  per  l'applicazione  dei
coefficienti  presuntivi  nell'anno  1990,  i  dati e gli elementi da
prendere  a  base  sono quelli del primo anno d'imposta precedente al
1990 in cui il soggetto abbia esercitato l'attivita' durante l'intero
periodo  d'imposta.  Individuato  l'anno  base e ottenuto il relativo
volume d'affari presunto, lo stesso deve essere ridotto, per gli anni
precedenti  utilizzando  i  parametri  gia'  detti.  Al  riguardo, si
rimanda  alla  tabella  n.  6  riportata  a  pag.  9 delle istruzioni
anzicitate.
  Per  il  calcolo  del  volume  d'affari sulla base dei coefficienti
presuntivi,   si   devono   sommare  gli  importi  che  si  ottengono
moltiplicando  i  valori  indicati  in  corrispondenza  del codice di
attivita'  relativo  al  contribuente  interessato  per l'ammontare a
questi  attribuibile  in  relazione  alle singole voci previste nelle
tabelle  F,  G, H, ed I (costo materie prime impiegate, retribuzioni,
ecc.).   Il   totale   risultante  da  tale  sommatoria  va  adeguato
territorialmente,  con  l'applicazione  del correttivo previsto dalla
Tabella  M, ed integrato con la maggiorazione fissa di 18 milioni. Il
risultato  cosi'  ottenuto  va,  infine,  diminuito  delle  riduzioni
eventualmente   spettanti   per   il   contemporaneo   esercizio   di
un'attivita'  di  lavoro  dipendente  ovvero per le imprese artigiane
iscritte nel relativo albo.
  In  merito  alle  percentuali  previste  dall'art.  38, comma 2, va
evidenziato   che   esse   sono   diverse  a  seconda  dell'ammontare
dell'imposta  sui  redditi  lorda  e  delle  addizionali  al quale le
percentuali  stesse  devono essere applicate. Piu' precisamente, deve
essere  utilizzata la percentuale del 20 per cento fino a concorrenza
di  10  milioni  d'imposta,  quella  del  18  per  cento per la parte
eccedente  i  10  milioni  e fino a 40 milioni d'imposta e del 15 per
cento per la parte eccedente i 40 milioni.
  In  materia di imposta sul valore aggiunto, l'ammontare da prendere
in   considerazione,   per   l'applicazione   delle  percentuali,  e'
costituito,  come si e' gia' detto, dall'imposta integrativa ottenuta
secondo le modalita' previste dall'art. 49, comma 3.
  Per  il  calcolo della media ponderata delle anzidette percentuali,
puo' essere seguito il seguente schema:
  Imposta  integrativa  (ex  art.  49,  comma  3)  non superiore a 10
milioni:
   Media ponderata = 20%
  Imposta integrativa superiore a 10 milioni ma non a 40 milioni:
                         (18 + 20.000.000)
    Media ponderata = --------------------- %
                       (Imposta integrativa)
  Imposta integrativa superiore a 40 milioni:
                         (15 + 140.000.000)
    Media ponderata = --------------------- %
                       (Imposta integrativa)
Esempio:
  Volume  d'affari risultante dalla dichiarazione annuale 600 milioni
  Imposta  sulle operazioni imponibili 114 milioni Imposta detraibile
  36  milioni  L'imposta  integrativa ex art. 49, comma 3, si ottiene
  dal seguente
conteggio:
  0,02 x 114.000.000 + 0,02 x 36.000.000 = 3.000.000
  Se il volume d'affari risultante dall'applicazione dei coefficienti
presuntivi  e'  di lire 580 milioni, il contribuente puo' definire il
periodo d'imposta con il pagamento del solo importo minimo, in questo
caso lire 900 mila.
  Se  detto  volume  d'affari  e' di lire 950 milioni (percentuale di
scostamento superiore alla media ponderata delle percentuali previste
dall'art.  38,  comma  2),  l'importo  da  versare  e'  pari a quello
calcolato ex art. 49, comma 3, cioe' lire 3 milioni.
  Se  e' di lire 648 milioni (percentuale di scostamento pari a 8 per
cento, ossia inferiore alla media delle percentuali di cui all'art.
  38, comma 2), l'importo   da   versare   si  ottiene  dal  seguente
               conteggio: 8
  3.000.000 x -- = 1.200.000
              20
  Esempio
   Imposta integrativa ex art. 49, comma 3 60 milioni
   Percentuale di scostamento 10 per cento
  L'importo da versare si ottiene dal seguente conteggio:
      140.000.000
15 + ------------- = 17,33 % (media percentuali art. 38, comma 2)
       60.000.000
               10
60.000.000 x ----- 34.662.000 (imposta integrativa da versare)
             17,33
  5. Definizione delle dichiarazioni a credito ai sensi dell'art. 49,
comma 2.
  Come gia' precisato, il secondo comma dell'art. 49 in esame prevede
una  particolare  disciplina  per  la  definizione  automatica  della
dichiarazione  a  credito  relativa  all'anno  1990  con richiesta di
computazione   dell''intera   eccedenza"   d'imposta   in  detrazione
nell'anno successivo.
  Al riguardo si chiarisce che, qualora il contribuente abbia chiesto
la   computazione  della  eccedenza  d'imposta  -  evidenziata  quale
risultato  finale  della  dichiarazione  -  in  detrazione  nell'anno
successivo,  ma  abbia  richiesto  rimborsi  infrannuali,  non  torna
applicabile  il  secondo  comma  dell'art.  49,  in quanto il credito
evidenziato  non  puo'  considerarsi  quale  "intera  eccedenza"  del
periodo d'imposta considerato.
  Nell'ipotesi  di  cui  al citato art. 49, comma 2, la dichiarazione
relativa   all'anno   1990   ed,   eventualmente,   le  dichiarazioni
immediatamente  precedenti  che  analogamente  evidenziano un credito
integralmente  riportato  in detrazione nell'anno successivo, possono
essere definite all'ulteriore condizione che si rinunci all'eventuale
residuo credito risultante dopo lo scomputo delle imposte integrative
relative  ai  vari periodi d'imposta. Pertanto, una volta determinata
l'imposta  integrativa per ogni periodo d'imposta, sempre rispettando
gli  importi  minimi,  se la somma delle integrazioni e' superiore al
credito  evidenziato  nella  dichiarazione 1990, il contribuente deve
versare  la  differenza; in caso contrario deve rinunziare al credito
residuo.
Esempio:
                                                            Imposta
                                                          integrativa
                                                             dovuta
                                                               --
1986  dichiarazione a debito. . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000
1987  dichiarazione a debito. . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000
1988  dichiarazione a credito con richiesta di rimborso . . 2.200.000
1989 dichiarazione a credito interamente riportato al 1990 2.300.000
1990 dichiarazione a credito interamente riportato al 1991 2.000.000
                                                            ---------
1.000.000
Si ipotizzi che il credito risultante dalla dichiarazione annuale
1990  sia  di  lire 15 milioni, richiesto interamente in computazione
nell'anno 1991.
  Il  contribuente, se non intende avvalersi della definizione di cui
al  secondo  comma dell'art. 49 con rinunzia al credito residuo, puo'
definire  automaticamente  soltanto gli anni 1986, 1987 e 1988 con un
versamento di lire 6.700.000.
   Se,  invece,  intende usufruire della definizione automatica anche
per  gli  anni  risultanti a credito con intero riporto a nuovo, puo'
utilizzare  l'intero  credito  per compensare l'ammontare complessivo
dell'imposta  integrativa  dovuta  (che, pertanto, non va versata) ma
deve  rinunciare  al  credito  residuo  di lire 4.000.000, risultante
dalla  differenza  tra  il credito dell'anno 1990 (lire 15 milioni) e
l'intera integrazione d'imposta dovuta (lire 11 milioni).
  Qualora  il  credito  d'imposta  fosse stato di lire 10.000.000, il
contribuente  avrebbe  dovuto  versare  la  somma  di  lire 1.000.000
(differenza tra 11 e 10 milioni).
  Va,  inoltre,  precisato  che,  ai  fini  della  determinazione del
credito  residuo, si possono compensare con il credito dell'anno 1990
anche  le  imposte relative ad operazioni inesistenti, mentre, com'e'
ovvio,  non  si  devono conteggiare le eventuali somme da versare per
gli  anni  in  ordine  ai  quali  non  e'  consentita  la definizione
automatica.
  Da  ultimo,  va  affrontato il problema che nasce dalla circostanza
che  al  momento della presentazione della dichiarazione integrativa,
il  contribuente  puo'  avere gia' utilizzato il credito al quale, in
sede di definizione automatica, si deve rinunciare.
  Al  riguardo,  si  puo'  ipotizzare che il contribuente, in sede di
presentazione della dichiarazione annuale relativa al 1991, non abbia
riportato  nel  codice  L6  il credito risultante dalla dichiarazione
1990,  essendo  intenzionato a chiedere la definizione automatica. In
tal caso nulla occorre.
  E'  anche possibile, peraltro, che il contribuente abbia presentato
la dichiarazione annuale relativa al 1991 riportando nel codice L6 il
credito risultante dalla dichiarazione 1990.
  In tal caso, si ritiene che egli possa ugualmente beneficiare della
definizione  automatica  provvedendo,  in sede di presentazione della
dichiarazione  integrativa,  a  versare  l'intero  credito risultante
dalla dichiarazione annuale 1990 ed, eventualmente, la differenza per
imposta integrativa ancora dovuta.
                            Capitolo III
                 INTEGRAZIONE SEMPLICE E FRANCHIGIA
              AMMISSIBILITA' DI ACCERTAMENTI SUCCESSIVI
1. Ufficio competente ad effettuare gli accertamenti.
  Per i periodi d'imposta in ordine ai quali non sia stato notificato
avviso  di rettifica o di accertamento alla data del 1' gennaio 1992,
il  contribuente  ha la possibilita', ai sensi dell'art. 50, comma 1,
di  presentare  le  dichiarazioni  annuali omesse o di rettificare le
dichiarazioni annuali presentate, anche se con ritardo superiore a un
mese, lasciando aperto il rapporto tributario con l'ufficio.
  Qualora  si  intenda  supplire  ad una omissione vera e propria, la
presentazione  della  dichiarazione  integrativa  deve  comportare un
versamento  d'imposta  di almeno 300 mila lire. Se, invece, si miri a
rettificare  una  dichiarazione presentata, sia pure tardivamente, la
dichiarazione  integrativa,  per un verso, deve indicare una maggiore
imposta  dovuta  o  un  minor  credito  spettante, senza peraltro che
necessiti  il  rispetto  di  importi minimi, e, per l'altro, non puo'
legittimare   detrazioni  d'imposta  in  misura  superiore  a  quella
risultante dalla dichiarazione originaria.
  In  entrambi i casi suddetti, gli uffici provvedono ai controlli ed
agli   accertamenti   delle  dichiarazioni  originarie  e  di  quelle
integrative  con  i  criteri  e  le  modalita'  indicate  nei decreti
ministeriali  con  i  quali  vengono  fissati  i programmi annuali di
accertamento,  in  attuazione  delle disposizioni contenute nell'art.
51,  comma  1,  del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n. 633, e successive
modificazioni.
  Qualora  il  contribuente abbia presentato una o piu' dichiarazioni
originarie  ad un ufficio e, poi, per effetto di un trasferimento del
domicilio  fiscale,  abbia presentato la dichiarazione integrativa ad
altro  ufficio,  la  competenza  ad  effettuare  i  controlli  e  gli
accertamenti   spetta   sempre   all'ufficio   che   ha  ricevuto  le
dichiarazioni  originarie,  il  quale  sara'  informato dei contenuti
della  dichiarazione  integrativa  attraverso  il Centro informativo.
Analogamente, in caso di omissione della dichiarazione originaria, la
competenza  ad effettuare eventuali accertamenti successivamente alla
presentazione  della  dichiarazione  integrativa  ad ufficio diverso,
rimane   sempre   dell'ufficio   presso  il  quale  la  dichiarazione
originaria avrebbe dovuto a suo tempo essere presentata.
  Peraltro, gli uffici competenti potranno procedere all'accertamento
soltanto  se  si  verifichino  le condizioni previste nel terzo comma
dell'art. 50 in esame.
  Le situazioni ipotizzabili al riguardo sono le seguenti.
2. Dichiarazione originaria a debito.
    a) la rettifica non e' ammessa qualora l'ammontare della maggiore
imposta   accertabile,   rispetto   a  quella  dovuta  in  base  alla
dichiarazione  originaria  ed  a  quella indicata nella dichiarazione
integrativa,  sia  inferiore  al 50 per cento dell'imposta risultante
dalla dichiarazione integrativa;
    b)  la  rettifica  e'  ammessa nell'ipotesi inversa, ossia quando
l'ammontare  della  maggiore  imposta  accertabile, rispetto a quella
risultante  dalla  dichiarazione  originaria e da quella integrativa,
sia  uguale o superi il 50 per cento dell'imposta dovuta in base alla
dichiarazione integrativa.
  In quest'ultimo caso:
   1  -  se  l'imposta  risultante dalla dichiarazione integrativa e'
pari  o  superiore  al  10  per  cento  di quella dovuta in base alla
dichiarazione  originaria  (per  il concetto di imposta dovuta vedasi
quanto  chiarito  al  paragrafo  1)  la maggiore imposta accertata e'
ridotta  di una franchigia pari al 50 per cento dell'imposta indicata
nella dichiarazione integrativa;
   2  -  se  l'imposta  risultante dalla dichiarazione integrativa e'
inferiore al 10 per cento di quella dovuta in base alla dichiarazione
originaria,  non  si  fa  luogo  ad  alcuna  riduzione della maggiore
imposta determinata a seguito dell'accertamento.
 Valgano a chiarire le disposizioni in argomento i seguenti esempi:
   A)  -  IVA dovuta in base alla dichiarazione originaria 30.000.000
   IVA indicata nella dichiarazione integrativa 10.000.000
                                                           ----------
                                                           40.000.000
Qualora la maggiore imposta accertabile, rispetto al complessivo
dichiarato  di  lire  40.000.000, sia di lire 4.000.000, la rettifica
non  e'  ammessa  dal  momento che la maggiore imposta accertabile e'
inferiore al 50 per cento dell'importo risultante dalla dichiarazione
integrativa (4.000.000 minore di 0,5 x 10.000.000).
  Pertanto,  l'imposta  resta definita per l'ammontare complessivo di
lire 40.000.000.
  Parimenti  non  e'  ammesso  l'accertamento ove la maggiore imposta
accertabile sia di lire 5.000.000, ossia pari (e non superiore) al 50
per  cento  della  imposta  indicata  nella dichiarazione integrativa
(5.000.000  =  0,5  x  10.000.000), in quanto in tal caso la maggiore
imposta  accertabile  deve essere diminuita di una franchigia di pari
importo.
   B)  -  IVA dovuta in base alla dichiarazione originaria 30.000.000
   IVA indicata nella dichiarazione integrativa 10.000.000
                                                           ----------
                                                           40.000.000
Qualora la maggiore imposta accertabile, rispetto al complessivo
dichiarato  di lire 40.000.000, sia di lire 8.000.000, l'accertamento
e' ammesso, in quanto lire 8.000.000 e' maggiore di lire 5.000.000.
  Inoltre,   poiche'   l'imposta   risultante   dalla   dichiarazione
integrativa   supera  il  10  per  cento  di  quella  indicata  nella
dichiarazione   originaria   (10.000.000   maggiore   di  3.000.000),
l'imposta dovuta a seguito della notifica dell'avviso di rettifica e'
di  lire  3.000.000,  pari  alla differenza tra lire 8.000.000 e lire
5.000.000.  In  altre parole, la franchigia di lire 5.000.000 diventa
un effettivo abbuono d'imposta.
   C)  -  IVA dovuta in base alla dichiarazione originaria 30.000.000
   IVA indicata nella dichiarazione integrativa 2.000.000
                                                           ----------
                                                           32.000.000
Qualora la maggiore imposta accertabile, rispetto al complessivo
dichiarato  di lire 32.000.000, sia di lire 8.000.000, l'accertamento
e' ammesso, in quanto 8.000.000 maggiore di 0,5 x 2.000.000.
  Peraltro,  in  tale  fattispecie l'IVA integrata e' inferiore al 10
per  cento  dell'imposta originariamente dichiarata (2.000.000 minore
di 0,1 x 30.000.000). Non si verifica, pertanto, la condizione per la
concessione  della  franchigia  e  l'imposta  dovuta  a seguito della
notifica dell'avviso di rettifica sara' pari a lire 8.000.000.
3. Dichiarazione originaria a credito.
  La  rettifica  e'  ammessa  a  condizione che l'ammontare del minor
credito  (e  l'eventuale  imposta  a  debito)  risultante  a  seguito
dell'accertamento superi, rispetto a quanto indicato complessivamente
nella dichiarazione originaria e in quella integrativa, il 50 per
  cento   dell'imposta   da   versare   in  base  alla  dichiarazione
  integrativa.
Verificandosi tale ipotesi, ove dalla dichiarazione originaria non
risulti   imposta   dovuta,   l'ufficio  dovra'  ridurre  il  proprio
accertamento   della  suddetta  franchigia  del  50  per  cento,  ove
l'integrazione  sia  uguale o superiore al 10% del credito risultante
dalla dichiarazione originaria.
  Esempi:
   A) - Credito risultante dalla dichiarazione
originaria 20.000.000
   minor credito indicato nella dichiarazione
integrativa 5.000.000 (importo
                                               ---------- da versare)
                                               15.000.000
  Qualora  il minor credito accertabile dall'ufficio, rispetto a lire
15.000.000,  sia  di  lire  2.000.000,  la  rettifica  non e' ammessa
poiche'  il  minor  credito  accertabile e' inferiore alla franchigia
costituita  dal  50  per  cento  del  minor  credito  indicato  nella
dichiarazione integrativa (2.000.000 minore di 0,5 x 5.000.000).
  In  tale  ipotesi,  con il versamento di lire 5.000.000 di cui alla
dichiarazione  integrativa,  risultera'  definitivamente acquisito il
credito originario di lire 20.000.000, nel senso che detto importo e'
stato  (o  sara)  rimborsato dall'ufficio, tranne che il contribuente
non lo abbia computato in detrazione nell'anno successivo.
   B) - Credito risultante dalla dichiarazione
originaria 20.000.000
   minor credito indicato nella dichiarazione
integrativa 5.000.000 (importo
                                               ---------- da versare)
                                               15.000.000
  Qualora  il  minor  credito accertato dall'ufficio, rispetto a lire
15.000.000, sia di lire 6.000.000, la rettifica e' ammessa (6.000.000
maggiore  di  0,5  x  5.000.000) ma l'imposta accertata dovra' essere
diminuita della franchigia di lire 2.500.000.
  Si otterra' cosi' un importo pari a lire 3.500.000.
  Detto  importo,  a seguito della notifica dell'avviso di rettifica,
dovra' essere versato dal contribuente qualora l'eccedenza risultante
dalla  dichiarazione  originaria  sia  stata  computata in detrazione
nell'anno  successivo  ovvero ne sia gia' stato ottenuto il rimborso.
Nel  caso,  invece,  di  rimborso richiesto ma non ancora effettuato,
l'ufficio   potra'   procedere  alla  compensazione,  restituendo  al
contribuente,  anziche'  lire 20.000.000, la somma di lire 16.500.000
(20.000.000 - 3.500.000) senza richiedere alcun versamento.
   C) - Credito risultante dalla dichiarazione
originaria 5.000.000
   minor credito indicato nella dichiarazione
integrativa 4.000.000 (importo
                                               ---------- da versare)
                                                1.000.000
  Qualora,  rispetto  a  lire  1.000.000,  venga  accertato  un minor
credito di lire 1.000.000 e un'imposta a debito di lire 2.000.000, la
rettifica  e' ammessa, dal momento che 1.000.000 + 2.000.000 maggiore
di  0,5  x  4.000.000, ma l'imposta accertata dovra' essere diminuita
della franchigia (3.000.000 - 2.000.000).
  L'importo  di  lire 1.000.000 che si otterra' dovra' essere versato
dal  contribuente  qualora l'eccedenza risultante dalla dichiarazione
originaria  sia  stata  computata  in detrazione nell'anno successivo
ovvero  ne  sia stato gia' ottenuto il rimborso. Nel caso, invece, di
rimborso richiesto ma non ancora effettuato, l'ufficio restituira' al
contribuente,  anziche'  lire  5.000.000,  la somma di lire 4.000.000
(5.000.000 - 1.000.000) senza richiedere alcun versamento.
4. Dichiarazione originaria omessa.
  L'accertamento dell'ufficio e' ammesso a condizione che la maggiore
imposta risultante a seguito dell'accertamento sia uguale o superi il
50 per cento di quella indicata nella dichiarazione integrativa.
  Mancando  in  tal  caso  il parametro di riferimento (dichiarazione
originaria)  per  stabilire  la percentuale dell'integrazione, non e'
configurabile  alcuna  franchigia  effettiva e, pertanto, la maggiore
imposta  determinata  a  seguito  dell'accertamento  sara' dovuta per
intero.
Esempi:
   A) - IVA indicata nella dichiarazione integrativa 4.000.000.
  Qualora  la  maggiore  imposta  accertabile  sia di lire 2.000.000,
l'accertamento  e'  ammesso,  anche  se tale importo e' uguale (e non
superiore)  alla  meta'  dell'imposta  indicata  nella  dichiarazione
integrativa (2.000.000 = 0,5 x 4.000.000).
  Cio'   perche'   al  contribuente  non  spetta  alcuna  franchigia.
Pertanto, a seguito dell'accertamento, sara' dovuta l'imposta di lire
2.000.000.
   B) - IVA indicata nella dichiarazione integrativa 4.000.000.
  Qualora  la  maggiore  imposta  accertabile  sia di lire 3.000.000,
l'accertamento  e'  ammesso (3.000.000 maggiore di 0,5 x 4.000.000) e
al  contribuente  non  spetta  alcuna franchigia. Pertanto, a seguito
della notifica dell'avviso di accertamento, sara' dovuta l'imposta di
lire 3.000.000.
5. Operazioni inesistenti.
  Nel  caso  in  cui  l'integrazione  ex art. 50 riguardi imposte che
traggono   origine   da   operazioni   inesistenti,   gli   eventuali
accertamenti   degli  uffici,  successivi  alla  presentazione  della
dichiarazione   integrativa,  potranno  essere  effettuati  senza  il
rispetto  delle condizioni previste nel terzo comma dell'art. 50, non
essendo configurabile alcuna franchigia a favore del contribuente.
  Negli esempi illustrati ai punti I-B, I-C, II-B, II-C e III-B, come
si e' visto, l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa
non preclude all'ufficio l'esercizio della potesta' di accertamento.
  Al riguardo, va evidenziato che la disposizione contenuta nel terzo
comma,   ultimo   periodo,   dell'art.   50   in  esame  consente  ai
contribuenti,  che  intendano  opporsi  alle  rettifiche  intervenute
successivamente  alla  presentazione della dichiarazione integrativa,
di  proporre  ricorso  alla  commissione tributaria di 1' grado senza
operare  il  pagamento  di  meta'  della  maggiore  imposta accertata
dall'ufficio,  come  prevede  l'art. 60, comma 2, n. 1, del D.P.R. n.
633/1972,  nel testo modificato dall'art. 5, comma 10, della legge 26
giugno 1990, n. 165.
  La  riscossione progressiva del tributo - in costanza di giudizio -
inizia  quindi  in  occasione  della  presentazione  del ricorso alla
commissione  tributaria di 2› grado, con il versamento della maggiore
imposta  fino  a  concorrenza  dei due terzi dell'ammontare accertato
dalla commissione di 1' grado.
  Da  ultimo,  va tenuto presente che, ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del  D.L. 27 aprile 1992, n. 269, nell'ipotesi di avvisi di rettifica
o  di  accertamento  notificati tra il 1' ottobre 1991 e il 1' giugno
1992, debitamente impugnati (salvo le ipotesi di sospensione previste
dall'art.  48), rimane al contribuente, in alternativa alla richiesta
di   definizione  automatica,  la  possibilita'  di  avvalersi  della
presentazione  della  dichiarazione  integrativa secondo le modalita'
previste dall'art. 50.
   Si  possono,  quindi, verificare due casi. Se l'imposta risultante
dalla  dichiarazione  integrativa semplice e' inferiore all'imposta o
alla   maggiore   imposta  accertata  dall'Ufficio,  diminuita  dalla
relativa  franchigia (ove spettante), la controversia prosegue per la
parte  non  definita.  Se  l'integrazione  copre,  invece,  l'imposta
accertata  diminuita  della  relativa  franchigia  (se spettante), la
controversia di estingue.
                             Capitolo IV
           INAPPLICABILITA' DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
                      E DEGLI INTERESSI DI MORA
  Gli  articoli 47 e 52, comma 3, dispongono in ordine alle modalita'
di  definizione  delle  controversie relative ad infrazioni formali e
gli articoli 50, commi 2 e 4 e 52, commi 2 e 4 in ordine alle diverse
conseguenze  che  possono derivare, sotto il profilo sanzionatorio, a
seguito  della  definizione dell'imposta o, comunque, a seguito della
presentazione della dichiarazione integrativa semplice.
  Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.
  1.  Effetti  della definizione dell'imposta sull'applicazione delle
sanzioni.
  Se l'imposta resta definita, l'art. 52, comma 2, prevede che non si
rendono applicabili (nel senso che non possono piu' essere irrogate o
devono  essere  abbandonate  se  gia'  irrogate con provvedimenti non
divenuti  definitivi)  le sanzioni amministrative previste dal titolo
terzo  del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, quelle previste dal D.P.R.
6  ottobre  1978,  n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di
emissione  del  documento  di  accompagnamento dei beni viaggianti, e
quelle  previste  dalle  leggi  10  maggio 1976, n. 249, e 26 gennaio
1983,  n. 18, in materia di obbligo da parte di determinate categorie
di  contribuenti di rilasciare, rispettivamente, una ricevuta fiscale
o  uno  scontrino  fiscale mediante l'uso di speciali registratori di
cassa. Non si rendono altresi' applicabili gli interessi di mora.
  Ove l'imposta rimanga definita, l'abbandono delle sanzioni relative
alle  violazioni  che  non  danno  luogo  a  rettifica  si verifica a
prescindere  dalla circostanza che le stesse siano state irrogate con
l'avviso   di   rettifica  o  di  accertamento  oppure  con  separati
provvedimenti, ovviamente non divenuti definitivi.
  Peraltro,   stante   l'evidente   connessione  tra  la  definizione
dell'imposta  e l'abbandono delle penalita', si precisa che, nel caso
di  sanzioni  irrogate  a  soggetti  diversi (come puo' avvenire, per
esempio,  per quelle previste dal D.P.R. n. 627/1978 o dalla legge n.
249/1976)  il richiamato art. 52, comma 2, opera solo per le sanzioni
ascritte allo stesso soggetto che ha definito l'imposta.
  La inapplicabilita' delle sanzioni, nel senso sopra chiarito, si ha
in  tutti  i  casi nei quali si realizza la definizione automatica di
cui  all'art.  49  e  nei  casi  di definizione dell'imposta previsti
dall'art.  44,  con  esclusione,  peraltro,  dell'ipotesi  in  cui la
definizione  riguardi  singoli  rilievi,  nel  qual caso, non saranno
applicate le sanzioni afferenti i rilievi stessi.
  Gli  effetti favorevoli per il contribuente, che scaturiscono dalla
definizione  dell'imposta  del  periodo, ai sensi degli articoli 44 e
49,   non  consistono  solo  nella  inapplicabilita'  delle  sanzioni
amministrative    e    degli    interessi    di    mora,   ma   anche
nell'impossibilita'  per  gli  uffici  di  integrare o modificare, ai
sensi  dell'art. 57, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, le rettifiche o
accertamenti  gia'  eseguiti,  nonche'  nell'ammissione  al beneficio
dell'amnistia  per  tutti  i  reati tributari, ai sensi del D.P.R. 20
gennaio 1992, n. 24.
  La  preclusione di eseguire accertamenti integrativi o modificativi
sussiste  anche  con  riferimento ai periodi d'imposta per i quali si
era reso definitivo l'accertamento, a condizione che vengano definiti
automaticamente i periodi non accertati.
  Va,   peraltro,  precisato  che  il  consolidamento  dei  risultati
conseguenti  alla definizione automatica di cui all'art. 49 non opera
in  presenza  di  errori  materiali  o  di  calcolo  (compresi quelli
relativi  ad  errati riporti di credito o ad erroneo calcolo del pro-
rata)   commessi   nella   dichiarazione   originaria,   che  abbiano
determinato  l'indicazione di un credito superiore a quello effettivo
(principio  gia' affermato nella circolare ministeriale n. 67/4z26788
del  30 novembre 1984, con riferimento all'art. 27 del D.L. 10 luglio
1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516).
2. Effetti della dichiarazione integrativa semplice.
  Qualora  venga  presentata  la  dichiarazione integrativa semplice,
l'art.  50,  comma  2, prevede che non si procede all'applicazione di
sanzioni e interessi di mora.
  Le  sanzioni  cui allude il comma in questione sono quelle connesse
all'applicazione dell'imposta, mentre per tutte le altre di carattere
formale, la non applicabilita' rimane subordinata a seconda dei casi,
al  versamento  degli  importi previsti dall'art. 52, comma 3, o alla
definizione ex art. 47.
  Nei casi di presentazione della dichiarazione integrativa semplice,
per i reati tributari richiamati dall'art. 1, comma 2, lettera a) del
decreto  n.  24/1992, compete il beneficio dell'amnistia se l'entita'
dell'imposta  integrativa  dichiarata,  per  gli anni interessati, e'
tale  da  fare  venir meno il superamento delle soglie di punibilita'
previste per i reati stessi.
  Per  le  altre  contravvenzioni, l'amnistia si applica se l'imposta
integrativa  indicata,  negli anni interessati, non e' inferiore agli
importi minimi previsti dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 38.
  In   sede  di  accertamento  successivo  alla  presentazione  della
dichiarazione  integrativa  semplice  (ovviamente  ove ne ricorrano i
presupposti)  saranno  dovuti  le  sanzioni  e  gli interessi di mora
relativi  alla  dichiarazione  (art.  43  D.P.R.  n.  633/1972)  e al
versamento  (art.  44  stesso  decreto  che andranno commisurati alla
differenza  tra  l'imposta  o  la maggiore imposta accertata e quella
cumulativamente dichiarata dal contribuente (dichiarazione originaria
+  dichiarazione  integrativa), aumentata della franchigia, in quanto
la stessa competa.
3. Definizione delle controversie relative ad infrazioni formali.
  Nei  casi  in  cui  l'imposta  non  venga definita, le controversie
pendenti  al  1'  gennaio  1992  aventi per oggetto pene pecuniarie e
soprattasse  relative ad infrazioni formali, possono essere definite,
ai  sensi  dell'art. 47, mediante il pagamento del 10 per cento delle
sanzioni, come determinate negli avvisi di rettifica o di irrogazione
notificati dagli uffici.
  Al riguardo, sembra opportuno chiarire che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'art. 47 in esame:
   sotto  il profilo del contenuto, anche le violazioni formali rela-
tive    alle   disposizioni   sugli   obblighi   strumentali   (bolla
d'accompagnamento,  ricevuta e scontrino fiscale) ancorche' le stesse
non siano espressamente richiamate;
   sotto l'aspetto temporale, le controversie non divenute definitive
originate  da  provvedimenti  notificati fino alla data di entrata in
vigore della legge n. 413/1991.
  Ancora  va osservato che, diversamente da quanto previsto dall'art.
44  per  la  definizione  delle controversie d'imposta, l'art. 47 non
contiene  alcun  riferimento  alle  vicende  della  fase contenziosa.
Pertanto,  la  definizione  si  realizza con il versamento del 10 per
cento  delle  penalita'  irrogate  dall'Ufficio,  a  nulla  rilevando
eventuali   decisioni   non   definitive   emesse  dalle  commissioni
tributarie.
  Esempi  di  ipotesi  rientranti  nella  sfera  di  operativita' del
menzionato art. 47 sono i seguenti:
    a)  contestazione  di  violazioni  che abbiano comportato la sola
notifica  dell'avviso  di  irrogazione di sanzioni, senza dar luogo a
rettifica della dichiarazione;
    b) avviso di rettifica o di accertamento non opposto davanti alle
commissioni  tributarie  seguito (o preceduto) da un provvedimento di
irrogazione  di  sanzioni  formali  regolarmente  impugnato, o per il
quale non sia ancora scaduto il termine per il ricorso;
    c)  avviso di rettifica o di accertamento opposto ma per il quale
il  contribuente  non  intenda avvalersi della definizione agevolata,
seguito  (o preceduto) da un provvedimento di irrogazione di sanzioni
formali  impugnato,  o per il quale non sia ancora scaduto il termine
per il ricorso;
    d)  avviso  di irrogazione di sanzioni commesse dai vettori o dai
conducenti,  in  relazione  all'osservanza degli obblighi previsti in
materia  di  documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, pur in
presenza  di  definizione  della dichiarazione annuale conseguita dal
mittente;
    e)  avviso di accertamento non avente per oggetto l'insieme delle
operazioni attive e passive poste in essere nel periodo d'imposta, ma
riguardante esclusivamente la correzione di errori materiali commessi
dal   contribuente,   che   abbiano  comportato  l'indicazione  nella
dichiarazione  annuale di una minore imposta o di un maggiore credito
spettante.
  Si  faccia  l'ipotesi  che  in  sede di dichiarazione annuale venga
riportato  un  credito gia' chiesto a rimborso nel precedente anno di
competenza,   oppure  un  credito  di  ammontare  non  corrispondente
all'eccedenza  dell'anno precedente (per esempio, maggiorato di uno o
piu'  zeri).  Poiche'  in  tali  casi  ci  si trova in presenza di un
credito  oggettivamente inesistente in tutto o in parte, un avviso di
accertamento  che  si  limiti a disconoscere detto credito potra' dar
luogo  soltanto  ad una controversia riguardante la misura della pena
pecuniaria irrogata dall'ufficio per la violazione commessa.
  Ne  consegue,  per un verso, l'impossibilita' della definizione del
periodo  d'imposta  ai  sensi dell'art. 44 e, per altro verso, che la
controversia  riguardante  la  pena  pecuniaria  irrogata puo' essere
definita  ai  sensi dell'art. 47, senza peraltro che cio' comporti il
riconoscimento  del credito inesistente. In caso contrario si avrebbe
un indebito arricchimento da parte del contribuente.
  Lo stesso dicasi, ovviamente, nel caso che in sede di dichiarazione
annuale  sia stata indicata una minore imposta dovuta, per esempio, a
causa di un errore di calcolo.
  Qualora  l'avviso  notificato dall'ufficio non riguardi soltanto la
correzione  di  errori  materiali  commessi  in sede di dichiarazione
annuale,  ma si riferisca anche al complesso dell'attivita' economica
posta in essere dal soggetto nel periodo d'imposta, la definizione ex
art.  44  e'  ovviamente  consentita  e tale definizione comporta, ai
sensi  dell'art.  52,  comma  2,  la  inapplicabilita' delle sanzioni
irrogate  (ivi  comprese quelle che scaturiscono dai suddetti errori,
senza  che  si  renda  dovuto  il  pagamento  del  10 per cento della
sanzione previsto dall'art. 47).
  Anche  in  tale  ipotesi,  pero',  la  definizione  non  puo' avere
l'effetto di legittimare minori imposte o maggiori crediti dichiarati
per mero errore materiale;
    f)  avviso  di  irrogazione  di  sanzioni  emesso  a  carico  del
cessionario  o  committente per omessa regolarizzazione di operazioni
effettuate senza fatturazione o con fatturazione irregolare, ai sensi
dell'art. 41, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, nel testo vigente fino
al 1' marzo 1989.
  Prima  delle  sostanziali modifiche introdotte in materia dall'art.
22,  comma 3, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27
aprile 1989, n. 154, le violazioni in questione comportavano a carico
del  cesssionario  o  committente  la  sola  applicazione  delle pene
pecuniarie   di   omessa   o   inesatta   fatturazione.  Le  relative
controversie   pendenti  alla  data  del  1'  gennaio  1992  possono,
pertanto, essere definite ai sensi dell'art. 47.
  Poiche'  dal  2  marzo  1989, nei casi suddetti, e' previsto per il
cessionario o committente anche l'obbligo di corrispondere l'imposta,
la definizione delle controversie relative alle infrazioni commesse a
partire  da  tale data puo' anche essere conseguita secondo i criteri
previsti dall'art. 44;
    g)   avviso   di   irrogazione  della  pena  pecuniaria  o  della
soprattassa  di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 633/1972 per violazioni
dell'obbligo del versamento.
  Com'e'   ovvio,   in   tale   ipotesi,  l'imposta  (se  non  ancora
corrisposta)  deve  essere  pagata per intero e si rendono dovuti gli
interessi maturati fino alla data del pagamento.
4. Infrazioni formali non ancora accertate.
  Nei  casi  in  cui  l'imposta  non  sia stata definita, le sanzioni
amministrative  che  non  danno  luogo  a rettifica o ad accertamento
d'imposta,   comprese   quelle   previste   in   materia   di   bolle
d'accompagnamento  di  merci  viaggianti,  di  ricevute  e  scontrini
fiscali, qualora alla data del 1' gennaio 1992 non siano stati ancora
notificati  i relativi avvisi di irrogazione, possono essere definite
ai sensi dell'art. 52, comma 3, con il pagamento dell'importo di lire
500  mila  per  ogni  periodo  d'imposta nel quale le infrazioni sono
state commesse.
  L'importo e' ridotto a lire 150 mila per le infrazioni commesse dai
vettori  e  a  lire  50  mila  per  quelle commesse dai conducenti in
relazione  all'osservanza  degli  obblighi  previsti  in  materia  di
documenti di accompagnamento dei beni viaggianti.
  Infine, l'art. 52, comma 4, dispone per le violazioni commesse fino
al  1'  gennaio  1992  l'abbandono o la non applicabilita' delle pene
pecuniarie il cui minimo edittale non superi 40 mila lire.
5. Sanatoria relativa ai versamenti d'imposta.
  L'art. 3, comma 6, del D.L. 27 aprile 1992, n. 269, reiterativo del
D.L. 28 febbraio 1992, n. 174, non convertito, ha aggiunto l'art. 62-
bis alla legge n. 413/1991.
  Le nuove disposizioni consentono, tra l'altro, l'abbandono o la non
applicazione  e,  in  taluni  casi,  anche il rimborso delle sanzioni
(pene  pecuniarie  e soprattassa) previste dall'art. 44 del D.P.R. n.
633/1972   per  le  ipotesi  di  omesso  o  insufficiente  versamento
dell'imposta sul valore aggiunto.
  Va  subito  precisato che le norme agevolative riguardano l'imposta
risultante dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30
novembre  1991  (ivi  compresa  l'imposta  afferente  le liquidazioni
periodiche)  in  ordine  alla  quale  il termine per il versamento e'
scaduto anteriormente a tale data.
  Pertanto,   restano   esclusi  dall'ambito  di  applicazione  della
sanatoria le infrazioni relative ai periodi d'imposta 1991 e 1992.
  La sanatoria e' applicabile alle sanzioni che, alla data di entrata
in vigore del citato D.L. n. 269 (29 aprile 1992):
   non  siano  state  ancora  irrogate  o,  comunque, non siano state
iscritte a ruolo;
   siano  state  iscritte  in ruoli gia' emessi, con riferimento alle
rate d'imposta non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992;
   siano  state  iscritte in ruoli gia' emessi, anche con riferimento
alle  rate d'imposta gia' scadute alla predetta data e non pagate per
fatto doloso commesso da terzi.
  Per  quanto concerne le sanzioni non ancora irrogate o per le quali
non  risulti  gia' emesso il ruolo, l'abbandono o la non applicazione
delle  penalita'  e'  subordinato  alla condizione che l'imposta (che
ovviamente  non  risulti  gia'  pagata)  venga versata in due rate di
uguale  importo,  scadenti il 20 maggio e il 31 luglio 1992. Le somme
da  versare,  secondo  quanto prevede il comma 4, ultimo periodo, del
citato  art. 62-bis devono essere maggiorate del 12 per cento fisso a
titolo di interessi.
  Il  pagamento va effettuato direttamente all'ufficio IVA competente
o,   per   le   somme  iscritte  a  ruolo,  al  concessionario  della
riscossione.
  Se  le  imposte  non  versate  e  le  relative  sanzioni sono state
iscritte  in  ruoli  gia' emessi alla data del 29 aprile 1992, devono
essere abbandonate le sanzioni relative alle rate d'imposta non
  ancora  scadute  alla  suddetta  data,  a  condizione che le stesse
  vengano
pagate, con i relativi interessi, alle rispettive scadenze del ruolo.
Le sanzioni relative alle rate d'imposta gia' scadute e non pagate
alla data del 29 aprile 1992 restano dovute. Tuttavia dette penalita'
vanno   abbandonate   se,   per  un  verso,  i  soggetti  interessati
dimostrino,   esibendo   opportuna   documentazione  che  il  mancato
versamento   e'   dipeso   da   fatto  doloso  di  terzi,  denunciato
all'autoria'  giudiziaria  prima  del 29 aprile 1992, e se, per altro
verso, le somme non ancora pagate vengano corrisposte, con i relativi
interessi, alle suddette scadenze del 20 maggio e del 31 luglio 1992.
  Per avvalersi delle nuove possibilita' di definizione, i
contribuenti  interessati sono tenuti a presentare entro il 1' giugno
1992  la  dichiarazione  integrativa (prevista dagli articoli 49 e 50
della legge n. 413/1991) indicando nelle annotazioni del modello o in
apposito prospetto:
   le  imposte  dovute,  distinte per ciascun periodo d'imposta e per
tipo di versamento (mensile o trimestrale);
   i dati dei versamenti effettuati;
   gli  estremi  delle  cartelle  di  pagamento,  ovviamente  se gia'
notificate.
  A  tal  fine,  si  allega  alla  presente  circolare  uno schema di
prospetto che puo' essere utilizzato dagli interessati.
  Non  e'  richiesta  l'indicazione  dei  dati dei versamenti tardivi
eseguiti  spontaneamente (ossia in assenza di cartella di pagamento o
ingiunzione) prima del 29 aprile 1992.
  Sulla  base  della dichiarazione integrativa presentata, gli uffici
provvedono   allo   sgravio   delle   sanzioni  iscritte  a  ruolo  o
all'annullamento di quelle richieste mediante ingiunzione, non ancora
pagate  alla  data  del  29  aprile  1992  in quanto non siano ancora
scaduti  i  termini  per  il  pagamento indicati nei suddetti atti di
riscossione.  Lo  sgravio  o l'annullamento non spetta, quindi, se il
mancato pagamento e' dipeso da morosita' del contribuente.
  Sempre   a   seguito   della   presentazione   della  dichiarazione
integrativa,   gli  uffici  provvedono  altresi'  al  rimborso  delle
sanzioni  eventualmente  corrisposte  a  partire  dal 29 aprile 1992,
purche'  il pagamento sia avvenuto nei termini previsti dagli atti di
riscossione.
  Il rimborso compete anche per le penalita' corrisposte prima del 29
aprile  1992,  se i soggetti interessati dimostrino che il versamento
dell'imposta  non  e' stato eseguito tempestivamente per fatto doloso
di terzi denunciato all'autorita' giudiziaria prima di tale data.
  Resta  inteso  che  gli  effetti  della  sanatoria  (sgravio  delle
sanzioni  o rimborso delle stesse) vengono meno nell'eventualita' che
il  giudizio  si  concluda  con l'accertamento dell'insussistenza del
fatto doloso denunciato dal contribuente.
  E'  appena  il  caso  di  far  presente  che  le nuove disposizioni
dell'art.   62-bis  non  escludono  la  possibilita'  alternativa  di
avvalersi,  per la definizione delle violazioni di omesso versamento,
delle norme contenute negli articoli 47 e 52, comma 3, della legge n.
413/1991.
                             Capitolo V
                      PROCEDURA DI DEFINIZIONE
                  MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO
  Per  la  definizione  agevolata  dei rapporti tributari pendenti in
materia di imposta sul valore aggiunto la legge n. 413/1991 contempla
due diverse procedure:
    a)  la  prima  assegna  alla  stessa  Amministrazione finanziaria
l'iniziativa  di  invitare gli interessati alla definizione agevolata
e,  solo in subordine, prevede che siano i contribuenti a produrre la
relativa  istanza.  Si  tratta  della  definizione delle controversie
pendenti di cui agli articoli 44 e 47;
    b)  la  seconda, riguardante la definizione dei periodi d'imposta
non  ancora accertati, prevede, quale unico mezzo per avvalersi delle
norme  agevolative  di  cui  trattasi,  la presentazione da parte del
contribuente  di  una  dichiarazione  integrativa.  Si  tratta  delle
ipotesi disciplinate dagli articoli 49, 50 e 52, comma 3.
1. Invito al contribuente e istanza di definizione.
  In  ordine  al  primo  sistema di definizione, gli articoli 45 e 46
dispongono   che   l'Anagrafe   tributaria   invii   ai  contribuenti
interessati  entro  il  31  gennaio 1992 una lettera raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  contenente  l'invito a definire le pendenze
mediante   il   pagamento   entro  il  20  maggio  1992  delle  somme
specificamente indicate nella lettera stessa, con riferimento ad ogni
singolo  periodo  d'imposta.  Il  pagamento  va eseguito direttamente
all'ufficio IVA indicato nell'anzidetta lettera raccomandata, secondo
le  modalita'  dettate  dall'art.  38,  ultimo  comma,  del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633.
  Se  l'imposta  da  pagare,  relativa  ai periodi o ai rilievi per i
quali il contribuente intende estinguere la controversia, supera lire
3  milioni  e' prevista la possibilita' di effettuare il pagamento in
un'unica  soluzione,  entro  il  20 maggio 1992 ovvero in tre rate di
uguale  importo,  scadenti  rispettivamente  il 20 maggio 1992, il 31
luglio  1992 e il 31 marzo 1993. In tale ultimo caso si applicano gli
interessi,  nella  misura del 9 per cento annuo, alla seconda e terza
rata.
  Come  gia'  detto, il contribuente ha la facolta' di definire anche
singoli  rilievi e non l'accertamento preso nella sua completezza. In
tal  caso  deve  indicare  i rilievi che intende definire in apposita
istanza  da presentare all'ufficio contestualmente al pagamento della
prima o unica rata.
  Per gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1' dicembre
1991  al  1'  giugno  1992  sono  previsti  margini  piu' ampi per il
pagamento.   Essi   possono,   infatti,   effettuare   i   versamenti
dell'imposta  entro  il  30  settembre  1992 in unica soluzione o, se
l'importo  e'  superiore  a  lire  3  milioni,  in tre rate di uguale
importo  scadenti,  rispettivamente,  il  30  settembre  1992,  il 31
gennaio  1993 e il 30 settembre 1993, maggiorando degli interessi del
9 per cento annuo la seconda e la terza rata.
  In  caso di mancato recapito della lettera raccomandata entro il 20
febbraio 1992, i contribuenti che hanno controversie pendenti possono
presentare  all'ufficio competente, entro il 1' giugno 1992, apposita
istanza  di  definizione,  contenente  la liquidazione delle somme da
versare,  da  redigere  sull'apposito  modello  approvato con D.M. 29
gennaio 1992 pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1992.
  Si  precisa che l'ufficio al quale deve essere presentata l'istanza
e'  quello nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del
contribuente alla data di presentazione dell'istanza stessa.
  In  caso di cessazione di attivita', l'ufficio competente e' quello
al quale e' stata presentata l'ultima dichiarazione annuale.
  Anche  in  tale  evenienza  deve ovviamente ritenersi consentito il
pagamento  rateale  nei  modi  e  termini  anzidetti, se l'importo da
versare supera lire 3 milioni.
  Gli  eredi  dei  contribuenti  deceduti nel periodo dal 1' dicembre
1991  al  1' giugno 1992 possono presentare la suddetta istanza entro
il 20 agosto 1992, pagando gli importi relativi entro la stessa data.
Ove ricorrano le condizioni per il pagamento rateale le date entro le
quali  devono  essere eseguiti i pagamenti sono rispettivamente il 20
agosto  1992,  il 31 gennaio 1993 e il 30 settembre 1993, maggiorando
degli interessi del 9 per cento annuo la seconda e la terza rata.
  Nelle  ipotesi  in  cui,  per  la definizione dell'imposta, debbano
essere  pagati  importi  superiori ai 500 milioni di lire, l'art. 59,
comma   1,   offre  ai  contribuenti  la  facolta'  di  ottenere  una
rateizzazione per un numero massimo di cinque anni senza il pagamento
di interessi.
  Tenuto  conto che la modalita' di definizione di cui all'art. 44 e'
correlata   allo  stato  della  controversia  e,  piu'  precisamente,
all'esistenza  o  meno  di  una  decisione "depositata" ancorche' non
notificata,  si  ravvisa  l'opportunita'  che gli uffici, ai fini del
controllo  dei  pagamenti eseguiti dal contribuente, rilevino, presso
le  segreterie  delle commissioni, quali delle decisioni emesse siano
state  depositate  alla  data  del  1'  gennaio  1992, acquisendo nel
contempo  copia  del  decisum,  necessario ai fini della liquidazione
dell'imposta.
  Il  mancato  o  insufficiente  pagamento nei termini sopra indicati
comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui
all'art.  44,  comma  1,  del D.P.R. n. 633/1972 e degli interessi di
mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la controversia
si estingue a condizione che il contribuente effettui regolarmente il
pagamento delle somme iscritte a ruolo.
2. Sospensione dei termini e dei giudizi in corso.
  Per consentire ai contribuenti di meglio valutare l'opportunita' di
avvalersi  o  meno  delle  norme agevolative in argomento, l'art. 48,
comma  1,  prevede  che  i  termini  per  ricorrere  o di impugnativa
pendenti alla data del 1' gennaio 1992 sono sospesi fino al 1' giugno
1992.  Pertanto, qualora il termine per impugnare l'accertamento o la
decisione  della  commissione  tributaria  scada,  per esempio, il 10
gennaio  1992,  per  effetto  della  suddetta  disposizione  andra' a
scadere  l'11 giugno 1992. E' il caso di precisare che la sospensione
dei   termini,   avendo  carattere  oggettivo,  opera  a  prescindere
dall'effettivo utilizzo del condono.
  Ovviamente  la  sospensione  di  cui  trattasi non opera solo per i
contribuenti  ma anche a favore degli uffici, con riguardo ai termini
per impugnare eventuali decisioni o sentenze sfavorevoli.
  Lo  stesso  articolo  prevede  altresi'  una  sospensione di uguale
durata  dei giudizi in corso alla data del 1' gennaio 1992. Peraltro,
nei  casi in cui prima di tale data l'udienza di discussione era gia'
stata  fissata  per  un  giorno  ricadente  tra il 1' gennaio e il 1'
giugno 1992 la sospensione non opera ex lege ma deve essere richiesta
espressamente dal contribuente nell'udienza medesima.
  Ai   fini   dell'estinzione   dei   giudizi,  e'  previsto  che  il
contribuente  esibisca  all'organo  giurisdizionale  presso  il quale
pende la controversia, le ricevute, rilasciate dal competente ufficio
IVA,  comprovanti l'avvenuto integrale pagamento dell'imposta dovuta,
ovvero   della   distinta   di  versamento  al  concessionario  della
riscossione delle somme iscritte a ruolo.
  Ove  il  contribuente  abbia definito singoli rilievi, il giudizio,
com'e' ovvio, prosegue limitatamente a quelli non definiti.
  L'ordinanza  di  estinzione  e'  revocata  e,  quindi,  il giudizio
riprende  a seguito di apposita comunicazione dell'ufficio, allorche'
la  definizione,  gia'  realizzatasi,  rimane  priva di effetti per i
motivi  previsti nell'art. 65, nei riguardi dei soggetti responsabili
dei reati indicati nel medesimo articolo.
3. Dichiarazione integrativa per i periodi d'imposta non ancora
   accertati.
  Il  secondo  tipo  di  definizione riguarda i periodi d'imposta non
ancora  accertati  e prevede, quale unico mezzo per beneficiare delle
norme   agevolative   di   cui  trattasi,  la  presentazione  di  una
dichiarazione integrativa. Si tratta delle ipotesi disciplinate dagli
articoli 49, 50 e 52, comma 3.
  La  dichiarazione  integrativa e', quindi, lo strumento tecnico del
quale debbono avvalersi i contribuenti allo scopo di:
   definire automaticamente l'imposta ai sensi dell'art. 49;
   presentare  le  dichiarazioni  annuali  omesse  o  rettificare  le
dichiarazioni   annuali  presentate,  lasciando  aperto  il  rapporto
tributario con l'ufficio, come prevede l'art. 50;
   definire  le sanzioni amministrative per le violazioni formali non
ancora accertate, ai sensi dell'art. 52, comma 3.
  La dichiarazione integrativa deve:
    a)  essere  compilata,  a  pena  di  nullita',  in conformita' al
modello  approvato  con  il  decreto  del  Ministro  delle Finanze 29
gennaio  1992,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  20  alla
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1992;
    b)  essere spedita, per raccomandata, nel periodo compreso tra il
1'  aprile  e  il 1' giugno 1992, agli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto  nella  cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del
contribuente  alla  data di presentazione della dichiarazione stessa.
Ai  fini  della  individuazione  del  domicilio  fiscale  valgono  le
disposizioni  di cui all'art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. In
caso  di  cessazione  di attivita', l'ufficio competente e' quello al
quale e' stata presentata l'ultima dichiarazione annuale.
  Si  ritiene di dover sottolineare che, ai sensi dell'art. 57, comma
4,  sono  considerate valide le dichiarazioni integrative presentate,
nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti.
   In base agli espliciti richiami agli articoli 37, commi 1 e 4, del
D.P.R. n. 633/1972:
   le   dichiarazioni  integrative  devono  essere  sottoscritte  dal
contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale;
   la  prova  della presentazione della dichiarazione integrativa che
dai  protocolli,  registri  ed  atti  dell'ufficio IVA non risultasse
pervenuta, non puo' essere data che mediante la ricevuta dell'ufficio
stesso o la ricevuta della raccomandata.
  La  dichiarazione integrativa deve essere unica per tutti i periodi
d'imposta  per  i quali il contribuente intende avvalersi delle norme
per  la  definizione  delle pendenze in materia di imposta sul valore
aggiunto, ad eccezione delle seguenti ipotesi.
4. Incorporazioni.
  Deve  essere presentata dal soggetto incorporante una dichiarazione
integrativa  per ciascun soggetto precedente l'incorporazione, per il
quale si intende effettuare l'integrazione.
  Per  i soggetti incorporati le dichiarazioni da presentare presso i
rispettivi  uffici  di  competenza, possono riferirsi ai soli periodi
d'imposta  precedenti  quello  in  cui  e' avvenuta l'incorporazione,
mentre per il soggetto incorporante la dichiarazione integrativa puo'
riferirsi  anche  all'anno  di incorporazione ed ai periodi d'imposta
successivi.   Sembra   opportuno   chiarire   che   la  dichiarazione
integrativa  presentata  dalla  societa' incorporante per conto delle
incorporate  costituisce un atto autonomo rispetto alla dichiarazione
presentata    dalla    stessa    societa'   per   se'   medesima   e,
conseguentemente,  la  definizione  automatica  rimane  distinta  per
ciascuna  delle  societa'  per  conto delle quali la dichiarazione e'
presentata.
5. Fusioni.
  Deve  essere  presentata  dal soggetto risultante dalla fusione una
dichiarazione per ciascun soggetto precedente la fusione per il quale
si  intende  effettuare  l'integrazione;  dette dichiarazioni possono
riferirsi fino all'anno precedente quello della fusione.
  Il  soggetto  risultante  dalla fusione puo' presentare una propria
dichiarazione integrativa che puo' riferirsi all'anno della fusione e
a quelli successivi.
  La  definizione  automatica della societa' risultante dalla fusione
rimane distinta da quella relativa alle societa' fuse.
6. Societa' controllate e controllanti.
  Le  societa'  appartenenti ad un unico gruppo, che hanno optato per
le  liquidazioni  cumulative  dell'imposta  (D.M.  13 dicembre 1979),
qualora  intendano  effettuare  l'integrazione  devono  presentare le
dichiarazioni  integrative ciascuna per proprio conto e relativamente
alla propria imposta.
7. Contenuto della dichiarazione integrativa.
  Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati:
   1)  l'ufficio  o gli uffici ai quali il contribuente ha presentato
o,  in  caso di omissione, avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni
annuali,  relativamente  ai  periodi  d'imposta per i quali s'intende
beneficiare delle disposizioni agevolative;
   2) l'ammontare dell'imposta, non inferiore a lire 300 mila, che si
riconosce  dovuta  per  ciascuno dei periodi d'imposta compresi nella
dichiarazione   integrativa   per   i   quali  sia  stata  omessa  la
dichiarazione originaria;
   3)  l'ammontare della maggiore imposta che si riconosce dovuta per
ciascuno   dei   periodi   d'imposta   compresi  nella  dichiarazione
integrativa  per  i  quali  sia  stata  a  suo  tempo  presentata  la
dichiarazione originaria;
   4) gli altri dati ed elementi richiesti nel modello.
8. Versamenti presso le aziende di credito.
  I   versamenti   devono   essere  effettuati  mediante  delega  del
contribuente  ad  un'azienda  di  credito,  secondo  quanto  previsto
dall'art.  12  della  legge  12  novembre 1976, n. 751, osservando le
modalita'  stabilite  con  il  decreto  ministeriale  29 gennaio 1992
anzicitato  ed utilizzando uno stampato conforme al modello approvato
con lo stesso decreto.
  Il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il
20  maggio  1992.  Se  l'ammontare  da  versare  e'  superiore a lire
3.000.000   il   pagamento   puo'   anche   essere   effettuato,  con
l'applicazione di interessi nella misura del 9 per cento, in tre rate
di uguale importo di cui la prima entro il 20 maggio 1992, la seconda
entro  il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993. Gli eredi
dei  contribuenti  deceduti  nel  periodo  dal 1' dicembre 1991 al 1'
giugno   1992  possono  effettuare  i  versamenti  dell'imposta,  con
l'applicazione  degli interessi suddetti, rispettivamente entro il 30
settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il 30 settembre 1993, sempre che
ricorrano i presupposti previsti per la rateizzazione.
   Il  mancato  o  insufficiente  pagamento,  nei  termini,  comporta
l'iscrizione  a  ruolo  dell'imposta  e  della soprattassa del 50 per
cento  di  cui  all'art.  44, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 e degli
interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la
dichiarazione  integrativa  produce  effetti solo a condizione che le
somme iscritte a ruolo vengano regolarmente pagate.
  Se  l'insufficiente  pagamento  e' dipeso dalla incompletezza o non
veridicita'  degli  elementi  presi  a  base  per  l'applicazione dei
coefficienti  presuntivi  di  cui  all'art.  38,  comma  2,  oltre ai
maggiori  importi  non versati a titolo di imposta integrativa e agli
interessi  di mora anzidetti, si rende dovuta una soprattassa pari al
100 per cento dell'imposta versata in meno (art. 57, comma 5).
  I  contribuenti  che  non  abbiano  mai presentato la dichiarazione
annuale  e  siano,  pertanto,  privi del numero di partita IVA devono
presentare  per  tempo,  all'ufficio  nella  cui circoscrizione hanno
l'attuale  domicilio fiscale, la dichiarazione di inizio di attivita'
prevista  dall'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 al fine di poter inser-
ire detto numero di partita nella dichiarazione integrativa.
  Entro  il  1'  giugno  1992,  gli  interessati devono provvedere ad
annotare in apposita sezione del registro delle fatture emesse ovvero
del registro dei corrispettivi:
    a)  l'ammontare  dell'imposta, della maggiore imposta o del minor
credito riconosciuto con la dichiarazione integrativa;
    b)  l'ammontare  del versamento eseguito nel periodo 1' aprile-20
maggio 1992.
  I  contribuenti  che effettuino i versamenti in piu' rate dovranno,
inoltre, annotare sugli stessi registri - entro le scadenze stabilite
per le singole rate - l'ammontare dei versamenti medesimi.
  L'annotazione  di  cui al precedente punto a) deve essere corredata
con  la  data  di  spedizione  o di presentazione della dichiarazione
integrativa  mentre  le  annotazioni  relative  ai  versamenti devono
essere  corredate  con  la  data  e  il  numero dell'attestazione del
versamento.
                             Capitolo VI
            ENTI PUBBLICI: DEFINIZIONE RAPPORTI TRIBUTARI
1. Ambito soggettivo.
  Ai fini IVA, le disposizioni recate dall'articolo 56 della legge n.
413  del  1991 trovano applicazione, in ordine all'ambito soggettivo,
nei  confronti  dei  comuni,  comunita' montane, province, regioni, e
consorzi  tra  i  predetti enti, unita' sanitarie locali, istituzioni
pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza,  aziende  di turismo, enti
provinciali  per il turismo, aziende di promozione turistica, nonche'
degli  istituti  autonomi per le case popolari e degli analoghi enti,
comunque  denominati  a  seguito della riorganizzazione operata dalle
regioni,  e  delle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura.
   I  medesimi  soggetti  possono,  in alternativa, beneficiare delle
altre  disposizioni  recate in materia di definizione agevolata dalla
stessa   legge   n.   413   del  1991,  ricorrendone,  ovviamente,  i
presupposti.
  Gli  stessi  enti  potevano, altresi', avvalersi delle disposizioni
contenute  nell'articolo  9  del  decreto legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito  dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 e nell'articolo 10 del
decreto  legge  28  novembre  1988, n. 511, convertito dalla legge 27
gennaio  1989, n. 20, che, come e' noto, prevedono la possibilita' di
ricostruire,  ai fini IVA, la propria posizione fiscale nei confronti
dell'Erario,  sia  essa debitoria o creditoria, senza applicazione di
pene  pecuniarie,  soprattasse  ed  interessi,  entro il 5 marzo 1992
(termine da ultimo fissato con il comma 7 dell'articolo 56).
2. Ambito oggettivo.
  Le  disposizioni sopra richiamate individuano, in ordine all'ambito
oggettivo,   diverse   situazioni   tributarie  a  cui  corrispondono
modalita' differenti di definizione del rapporto fiscale.
  In  particolare,  la normativa in rassegna prende in considerazione
le sottoindicate tipologie di situazioni giuridiche:
   1)  Enti che alla data del 1' gennaio 1992 non hanno presentato le
dichiarazioni  IVA  e  non  hanno  ricevuto  notifica  di  avvisi  di
accertamento.
  In  tale  fattispecie,  l'articolo  56,  comma  1)  della  legge in
argomento  individua,  ai  fini  della  definizione  dei  periodi  di
imposta, due fasce di annualita'.
  La  prima  comprende  i  periodi di imposta tra il 1987 e il 1990 e
prevede  l'esonero  dalla  presentazione delle dichiarazioni stesse a
condizione  che  gli  enti destinatari della disposizione versino per
ogni periodo di imposta le somme indicate nella tabella, allegato B),
che sono diversificate a seconda dell'ente richiedente e della classe
demografica di appartenenza.
  La  seconda  comprende i periodi di imposta tra il 1982 e il 1986 e
prevede che il versamento delle medesime somme indicate nella cennata
tabella B) sia effettuato in misura doppia.
  In particolare:
    A)  per  comuni, comunita' montane, province, regioni, e consorzi
tra  i  predetti enti, le somme da versare sono quelle indicate nella
cennata  tabella  di  cui  all'allegato  B) della legge in esame. Per
quanto  riguarda la loro collocazione nelle fasce demografiche di cui
alla  stessa  tabella  B)  deve  farsi  riferimento  alla  situazione
demografica  risultante  dal certificato allegato al conto consuntivo
dell'anno  1990  prodotto  dagli  enti  al  Ministero  degli  Interni
indipendentemente  dalle  annualita'  per  le  quali  e' richiesta la
definizione;
    B) per le unita' sanitarie locali le somme da versare sono quelle
indicate  nella medesima tabella allegato B) corrispondenti al bacino
di    utenza   al   31   dicembre   1990   delle   stesse   UU.SS.LL.
indipendentemente dal comune di appartenenza;
    C)  per  le  istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le
somme   da   versare  sono  quelle  risultanti  dalla  quarta  classe
demografica relativa ai comuni;
    D) per le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo
e  le aziende di promozione turistica le somme da versare sono quelle
risultanti  dalla  cennata tabella B) relativamente alla prima classe
delle province;
    E)  per gli istituti autonomi per le case popolari e gli analoghi
enti  comunque  denominati  a  seguito della riorganizzazione operata
dalle  regioni,  le  somme da versare sono quelle corrispondenti alle
province nel cui territorio svolgono la propria attivita';
    F)   per   le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura le somme da versare sono quelle corrispondenti alle prov-
ince  nel  cui  territorio  svolgono  la  propria  attivita' (legge 6
febbraio 1992, n. 66).
  L'esonero  dalla presentazione delle dichiarazioni IVA e' operante,
comunque,  se  viene  richiesto  per tutti i periodi di imposta per i
quali  la  dichiarazione non risulti presentata e per i quali non sia
stato notificato avviso di accertamento.
  Si  riproduce per comodita' di consultazione la tabella allegato B)
alla  legge in discorso nella quale sono indicate le somme da versare
per  ogni  annualita' d'imposta, diversificate per enti richiedenti e
per classi demografiche.
                                                          Allegato B)
                               Tabella
              COMUNI, LORO CONSORZI E COMUNITA' MONTANE
   Classi demografiche Importo annuale (lire)

        0 - 999 100.000
    1.000 - 4.999 200.000
    5.000 - 19.999 400.000
   20.000 - 59.999 1.000.000
   60.000 - 99.999 2.000.000
  100.000 - 499.999 5.000.000
      oltre 500.000 10.000.000
                              PROVINCE
        0 - 399.999 2.500.000
  400.000 - 799.999 5.000.000
  800.000 - 1.199.999 7.500.000
oltre 1.200.000 10.000.000
                               REGIONI
         -- 10.000.000
2) Enti che alla data del 1' gennaio 1992 hanno presentato le
   dichiarazioni IVA e ai quali non e stato notificato avviso di
   accertamento.
  Per tale fattispecie, l'articolo 56, comma 2), della legge in esame
distingue  le  posizioni fiscali degli enti medesimi, emergenti dalle
dichiarazioni  IVA  presentate, in debitorie e creditorie, prevedendo
per ogni singola posizione modalita' diverse di definizione.
  Per  la posizione debitoria viene previsto che i rapporti tributari
relativi  ai periodi di imposta per i quali, alla data del 1' gennaio
1992, risulti presentata la dichiarazione annuale IVA e non sia stato
notificato  avviso  di rettifica possono essere definiti elevando del
10 per cento l'imposta dovuta in base alla dichiarazione stessa.
  Nel  caso,  invece,  in  cui  emerge una posizione creditoria viene
prevista  la definizione dei rapporti tributari con il pagamento, per
ogni  periodo  di  imposta,  di  una  somma pari alla meta' di quella
prevista dalla citata tabella B).
  In  tale  ultimo caso, l'ente, operando il versamento della cennata
somma, conserva il diritto alla eccedenza detraibile risultante dalla
dichiarazione annuale IVA presentata.
  Si  ritiene  opportuno  precisare  che  tale eccedenza, qualora sia
stata  computata  in detrazione nell'anno successivo, e per tale anno
l'ente  non  abbia  poi prodotto alcuna dichiarazione IVA entro il 1'
gennaio  1992,  avvalendosi  dell'esonero  dalla  presentazione della
dichiarazione  stessa contenuto nell'art. 56, 1' comma della legge n.
413  del 1991, l'eccedenza stessa puo' essere computata in detrazione
a partire dalle liquidazioni da operare nel corso del corrente anno.
  Per  espressa  previsione legislativa contenuta nel citato articolo
56  la  definizione  dei  rapporti di imposta e' operante - come gia'
precisato - solamente se richiesta per tutti i periodi di imposta per
i  quali sia stata presentata la dichiarazione e non sia stato ancora
notificato avviso di accertamento.
  In merito si ritiene opportuno evidenziare che gli enti interessati
possono  definire  tutte  le  annualita'  per le quali non sono state
presentate   le  relative  dichiarazioni  e  non  definire  tutte  le
annualita'  per  le quali, invece, le dichiarazioni stesse sono state
presentate, o viceversa.
3) Enti ai quali, alla data del 1' gennaio 1992, sia stato notificato
   avviso di accertamento o di rettifica non divenuto definitivo e
non sia stata notificata alcuna decisione delle commissioni
tributarie.
  Per  tale  fattispecie,  l'articolo  56,  comma  3),  prevede che i
relativi  rapporti  tributari  pendenti  possono  essere definiti con
modalita'  diverse  a  seconda della posizione debitoria o creditoria
dell'ente  interessato  emergente  dall'avviso  di  accertamento o di
rettifica notificato dall'amministrazione finanziaria.
  Nella  ipotesi  in  cui  l'avviso  di  accertamento  o di rettifica
notificato  dall'ufficio evidenzia una imposta o una maggiore imposta
accertata,  il  relativo  rapporto  tributario  puo'  essere definito
riducendo tale imposta o maggiore imposta accertata, rispettivamente,
del  70 per cento ovvero del 90 per cento; ossia con il pagamento del
30  per cento dell'imposta accertata in caso di dichiarazione omessa,
o  del  10 per cento della maggiore imposta accertata nel caso in cui
sia stata presentata la dichiarazione.
  Nella ipotesi in cui la rettifica eseguita dall'ufficio comporti la
riduzione  del credito d'imposta dichiarato, il rapporto si definisce
con  il  pagamento  di  un  ammontare  pari  al  10  per  cento della
differenza tra il credito dichiarato e quello riconosciuto.
  In  tali casi, effettuandosi da parte dell'ente il versamento della
somma  come  sopra  determinata,  viene  riconosciuto  sussistente il
diritto  alla  eccedenza  detraibile  emergente  dalla  dichiarazione
annuale presentata.
  Nella  ipotesi  in  cui  l'ufficio  abbia  annullato l'eccedenza di
credito  dichiarata  e  accertato  un  debito di imposta, il rapporto
tributario si definisce con il pagamento del 10 per cento del credito
non riconosciuto aumentato del 10 per cento del debito accertato.
  Dall'ammontare   dell'imposta   cosi'  determinato  si  computa  in
detrazione   l'imposta   eventualmente   gia'   versata,   ai   sensi
dell'articolo   60,   comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
  Non   si   fa  luogo,  in  ogni  caso,  a  restituzioni  d'imposta,
soprattasse e pene pecuniarie gia' riscosse.
4) Enti ai quali, alla data del 1' gennaio 1992 siano gia' state
   notificate una o piu' decisioni delle commissioni tributarie e
   queste non siano ancora divenute definitive.
  L'articolo  56,  comma  4), prevede anche per tale ipotesi, diverse
modalita'  di  definizione  del  rapporto tributario, a seconda della
posizione debitoria o creditoria dell'ente richiedente.
  Nei  casi di posizione debitoria l'ente interessato puo' estinguere
la  controversia  pendente sulla base di quanto stabilito dall'ultima
decisione  della  commissione tributaria, oppure, a sua scelta, sulla
base  dell'imposta  o  della maggiore imposta accertata dall'ufficio,
ridotta,  rispettivamente, del 30 per cento o del 50 per cento, ossia
con  il  pagamento del 70 per cento dell'imposta accertata in caso di
dichiarazione  omessa  ovvero del 50 per cento della maggiore imposta
accertata nel caso in cui sia stata presentata la dichiarazione.
  Nella   ipotesi  in  cui  con  l'ultima  decisione  la  commissione
tributaria  abbia,  invece,  ridotto il credito d'imposta dichiarato,
viene  prevista  l'estinzione  della controversia con il pagamento, a
scelta  dell'ente stesso, di un ammontare pari alla differenza tra il
credito  dichiarato  e quello stabilito da tale decisione, oppure con
il  pagamento  di  un ammontare pari al 30 per cento della differenza
tra il credito dichiarato e quello riconosciuto dall'ufficio.
  Qualora  con  l'ultima  decisione  la  commissione tributaria abbia
annullato  l'eccedenza  di credito dichiarata e determinato un debito
di  imposta,  il  rapporto  tributario  si  definisce  per  la  parte
dichiarata a credito versando una somma quantificata con le modalita'
previste  per  la riduzione del credito, e per la parte determinata a
debito  con le modalita' previste per la maggiore imposta accertata o
determinata.
  Con  il  versamento  delle  suddette  somme a titolo di definizione
delle   pendenze   tributarie   viene  riconosciuto  sussistente  nei
confronti  dell'ente  stesso  il  diritto  alla  eccedenza detraibile
risultante dalla dichiarazione presentata.
  Dall'ammontare   del   tributo  cosi'  determinato  e'  ammesso  in
detrazione  quello eventualmente gia' versato, ai sensi dell'articolo
60,  comma  2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 e successive modificazioni.
  Non  si  fa,  in  ogni  caso,  luogo  a  restituzioni  di  imposta,
soprattasse e pene pecuniarie gia' riscosse.
  Si   rammenta   che   le   opzioni   previste  dal  citato  decreto
presidenziale  n.  633  del  1972 ed espresse nelle dichiarazioni IVA
presentate  esplicano i loro effetti fino a quando non siano revocate
e in ogni caso per almeno un triennio.
  Conseguentemente,  qualora  non  siano  state presentate successive
dichiarazioni  annuali  le  opzioni  in  precedenza  espresse  e  non
revocate  sono tuttora valide ed hanno esplicato i loro effetti anche
per il periodo di imposta 1991.
3. Presentazione della domanda di definizione agevolata.
  La  definizione  dei  rapporti  tributari pendenti e', in ogni caso
subordinata  alla  presentazione,  a  pena  di  nullita', di apposita
domanda da parte dell'ente interessato.
  La  domanda  deve  essere  presentata  o  spedita  mediante lettera
raccomandata   entro   il  30  giugno  1992  all'ufficio  provinciale
dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il
domicilio  fiscale dell'ente alla data di presentazione della istanza
stessa.
  Ai  fini  della  individuazione  del  domicilio  fiscale valgono le
disposizioni  di  cui  all'articolo 40 del ripetuto D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 e successive modificazioni.
  Alle   dette   domande   devono  essere  allegate  le  attestazioni
comprovanti  i  versamenti  delle somme dovute per la definizione dei
rapporti   tributari   pendenti.   In  caso  di  mancato,  tardivo  o
insufficiente  versamento delle somme dovute sulla base della domanda
di  definizione  l'ufficio  IVA  provvedera'  a recuperare i predetti
importi applicando la soprattassa prevista dall'art. 44 del D.P.R. n.
633/1972, con i relativi interessi.
  Le  domande  devono  essere  prodotte mediante utilizzo di stampati
conformi  ai  modelli  approvati,  con  decreto  del  Ministro  delle
Finanze, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 76 del 31 marzo 1992.
  I   versamenti   devono   essere  effettuati  mediante  delega  del
contribuente  ad  una  azienda  di  credito,  secondo quanto previsto
dall'art.  12  della  legge 12 novembre 1976, n. 751, utilizzando uno
stampato conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 29
gennaio 1992 gia' citato.
  Per  effetto della suddetta definizione dei rapporti di imposta non
dovra'  piu'  tenersi  conto  degli  accertamenti  e  delle decisioni
eventualmente notificati dopo la data del 1' gennaio 1992.
  I  giudizi  in  corso  e  i termini per ricorrere o di impugnativa,
pendenti  alla  medesima  data  del 1' gennaio 1992, o che iniziano a
decorrere dopo la stessa data, sono sospesi fino al 30 giugno 1992.
  I  giudizi  per  i quali sia stata fissata l'udienza di discussione
nel periodo 1' gennaio 1992-30 giugno 1992 sono sospesi nella udienza
medesima,  a  richiesta  del  contribuente  che  dichiari  di volersi
avvalere  delle  disposizioni previste per la definizione dei periodi
di imposta con le modalita' di cui allo stesso articolo 56.
  Successivamente  al 30 giugno 1992 i giudizi si estinguono mediante
ordinanza,  subordinatamente  alla  esibizione  da parte dell'ente di
copia,  anche  fotostatica,  della  dichiarazione integrativa e della
ricevuta  comprovante  la  consegna all'ufficio postale della lettera
raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa.
  Gli  uffici  della  imposta  sul  valore  aggiunto, a seguito della
intervenuta  liquidazione definitiva, comunicano gli eventuali motivi
di invalidita' delle dichiarazioni cui consegue la mancata estinzione
della   controversia;   in  tali  casi  e'  revocata  l'ordinanza  di
estinzione.
4. Differimento dei termini.
  Il  comma  7  del  citato  articolo  56 della ripetuta legge n. 413
prevede  che  il termine del 31 dicembre 1991 contenuto nell'articolo
4-bis  del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e' ulteriormente differito al 5
marzo  1992,  per  quanto  riguarda  gli  adempimenti  concernenti le
dichiarazioni,  i versamenti, la fatturazione e gli altri obblighi in
materia   di   IVA   relativamente   ai  periodi  di  imposta  chiusi
anteriormente al 1' gennaio 1991.
  In relazione a tale disposizione si precisa che il differimento del
termine  al 5 marzo 1992 riguarda le regioni, le province, i comuni e
in  genere  tutti  i  soggetti  destinatari delle disposizioni recate
dall'articolo 9 del D.L. n. 70 del 1988.
  I  periodi  di  imposta per i quali opera la suddetta remissione in
termini  sono  quelli  compresi dal 1982 al 1987, come previsto nello
originario  provvedimento  legislativo (articolo 9 del D.L. n. 70 del
1988),  cui si sono aggiunti, per effetto di successive disposizioni,
i periodi di imposta relativi agli anni 1988, 1989 e 1990.
  La  suddetta  interpretazione,  che modifica quella contenuta nella
circolare  n.  44 del 19 ottobre 1989, trova implicita conferma nelle
norme  stabilite  nel  medesimo  articolo 56 della legge in esame, il
quale  espressamente  prevede la definizione per i rapporti tributari
relativi agli anni 1982 - 1990.
  In   pratica,   quindi,   anche  ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni  previste dall'art. 9 del D.L. n. 70 del 1988 deve farsi
riferimento  agli  anni  dal 1982 al 1990, ovvero dal 1983 al 1990, a
seconda  che  la  dichiarazione  IVA  per l'annualita' 1982 sia stata
omessa ovvero sia stata presentata.
  Le  medesime  disposizioni  sul  differimento  dei termini tornano,
altresi',  applicabili  anche  ai  periodi di imposta antecedenti che
hanno  dato luogo a controversie tuttora pendenti dinanzi agli organi
del contenzioso tributario.
  Torna,  infine, utile precisare che la normativa recata dalla legge
in  discorso  e  quella contenuta nella legge n. 70 del 1988 sono tra
loro  indipendenti.  Tuttavia  la  definizione  dei periodi d'imposta
intervenuta  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 56 esclude gli effetti
delle dichiarazioni eventualmente presentate dopo il 1' gennaio 1992,
in virtu' del successivo comma 7.
  Naturalmente  rientrano  nell'ambito  applicativo  della  legge  n.
413/1991 anche i periodi di imposta per i quali la procedura prevista
dal  cennato  art.  9  del D.L. n. 70/1988 e' stata avviata, mediante
l'emissione  della fattura, ma non ultimata mediante la presentazione
della  dichiarazione  annuale.  Pertanto,  se  detti  periodi vengono
definiti,  ai sensi del menzionato articolo 56/413 rimane preclusa la
possibilita' di accertamento da parte degli uffici.
  Si  richiama l'attenzione degli enti destinatari della disposizione
contenuta  nell'art.  9  del  D.L.  n.  70  del  1988,  e  successive
modificazioni, che per essi la possibilita' di definizione automatica
prevista  nell'art.  49  opera  alla  condizione che le dichiarazioni
annuali  siano  state presentate entro il 31 dicembre 1991, ancorche'
il  termine  per  la  presentazione  delle dichiarazioni stesse scada
successivamente alla predetta data del 1' gennaio 1992.
  Per  i  suddetti  enti  i  periodi d'imposta da definire, a pena di
nullita',  ai  sensi  del  medesimo art. 49, sono quelli compresi dal
1983  al 1990, atteso che per gli stessi non e' scaduto il termine di
decadenza  previsto  dall'art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
alla data del 31 dicembre 1991.
  Si  fa  altresi'  presente che qualora la dichiarazione non risulti
presentata  alla  medesima  data  non  trova  applicazione nemmeno la
disposizione  contenuta  nel  successivo  articolo 50 che consente la
presentazione  di dichiarazioni annuali IVA omesse, atteso che la non
avvenuta   presentazione   alla   data  del  1'  gennaio  1992  delle
dichiarazioni  annuali  IVA  da  parte  dei  cennati  enti  non  puo'
considerarsi  "omissione",  in vigenza di un termine di presentazione
prorogato al 5 marzo 1992.
5. Termini per accertamenti e rettifiche.
  Il  comma  8 dell'articolo 56 in esame prevede, opportunamente, che
gli  accertamenti  e  le  rettifiche  relativi  a  tutti i periodi di
imposta  per  i  quali e' stato differito il termine di presentazione
della  dichiarazione  annuale  IVA, e per i quali non sia intervenuta
definizione ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo art. 56 della legge
n.  413  del  1991,  dovranno  essere  comunque effettuati, a pena di
decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 1995.
6. Tassa di concessione governativa - Numero di partita IVA.
  Si  richiama  l'attenzione  degli  enti in discorso che la tassa di
concessione  governativa di lire 100.000 istituita per l'attribuzione
e  la gestione del numero di partita IVA con l'articolo 36 del D.L. 2
marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile
1989,   n.   154,   deve  essere  corrisposta  entro  il  termine  di
presentazione della dichiarazione annuale.
  Tanto premesso si specifica che gli enti soggetti alle disposizioni
in materia di contabilita' pubblica che si avvalgono del differimento
dei  termini  di  cui  all'art.  9  del  D.L.  14  marzo 1988, n. 70,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  13 maggio 1988, n. 154,
dovevano  versare  tale  tassa, qualora non versata, entro il termine
del 5 marzo 1992 per ciascuna annualita'.
  Gli stessi enti che si avvalgono, invece, delle disposizioni recate
dall'art.  56  della legge 30 dicembre 1991, n. 413 devono versare la
suddetta  tassa  di  concessione  governativa entro il termine del 30
giugno   1992,  stabilito  per  la  presentazione  delle  domande  di
definizione, sostitutive delle dichiarazioni.
  Cio',   in   quanto,  come  gia'  fatto  rilevare  nella  circolare
ministeriale  n.  36 del 21 luglio 1989 la connessione del termine di
pagamento  a quello previsto per la presentazione della dichiarazione
IVA, comporta l'automatico spostamento del primo ogni qualvolta viene
a mutare il secondo.
  Gli   ispettorati   Compartimentali  e  le  intendenze  di  finanza
accuseranno ricevuta della circolare stessa al Ministero e gli uffici
imposte e IVA alle rispettive Intendenze.
  Per  comodita'  di  consultazione  si  riproduce  in  allegato  uno
stralcio della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e di testi legislativi
ad essa collegati.
                                                 Il Ministro: FORMICA
controversia sorta a seguito della rettifica eseguita dall'ufficio si
definisce  con  il pagamento di un importo pari al 60 per cento della
maggiore  imposta  accertata  dall'Ufficio  o enunciata in decreto di
citazione  a giudizio penale, diminuita del 25 per cento dell'imposta
dovuta  in  base alla dichiarazione e, in ogni caso, non inferiore al
20 per cento della maggiore imposta accertata.
  Per  "imposta  dovuta"  non  si  deve intendere il risultato finale
della  dichiarazione  bensi' la differenza tra l'IVA sulle operazioni
imponibili  e  quella  complessivamente  portata  in detrazione nella
dichiarazione, senza che su tale differenza possano interferire altri
elementi   quali,  per  esempio,  computazione  di  crediti  di  anni
precedenti, versamenti omessi o effettuati, ecc.
  Poiche'  l'imposta  dovuta,  come  sopra  specificata, e' quella di
competenza dell'anno, puo' aversi imposta dovuta anche in presenza di
una  dichiarazione  annuale  con  risultato  finale  a  credito,  per
effetto,  ad  esempio,  del  computo dell'eccedenza relativa all'anno
precedente.
  Si espongono, a maggior chiarimento, i seguenti esempi:
  A - Imposta  dovuta  risultante  dalla  dichiarazione . . 2.000.000
      maggiore imposta accertata dall'ufficio . . . . . 40.000.000
  Il contribuente dovra' versare il maggiore dei due importi:
   1) 0,6 (40.000.000 - 0,25 x 2.000.000) = 23.700.000;
   2) 0,2 x 40.000.000 = 8.000.000
  B  -  Se,  nello  stesso  caso  di  cui  al  precedente punto A, il
contribuente  avesse gia' corrisposto la somma di lire 20.000.000, in
pendenza  di  giudizio,  tale  importo  dovrebbe  essere computato in
detrazione,  con  la  conseguenza  che  la  definizione  dell'imposta
comporterebbe   un   pagamento   di   lire  3.700.000  (23.700.000  -
20.000.000).
  C - Imposta  dovuta  risultante  dalla dichiarazione . . 20.000.000
      maggiore imposta accertata dall'ufficio . . . . . 6.000.000
  Il contribuente dovra' versare il maggiore dei due importi:
   1) 0,6 (6.000.000 - 0,25 x 20.000.000) = 600.000;
   2) 0,2 x 6.000.000 = 1.200.000
2. Definizione dei singoli rilievi.
  Qualora   nell'accertamento  eseguito  dall'ufficio  sia  possibile
enucleare  singoli  rilievi,  al  contribuente  e'  data  facolta' di
definire  parzialmente  la  vertenza.  In  tal  caso,  ovviamente, la
controversia   prosegue   nelle   competenti   sedi   giurisdizionali
limitatamente ai rilievi non definiti.
  Inoltre,  trattandosi  di definizione parziale, l'imposta dovuta da
prendere in considerazione per il calcolo dell'imposta da versare non
e'   quella   risultante   dalla   dichiarazione  annuale  ma  quella
rideterminata in proporzione alla parte di maggiore imposta accertata
che si intende definire.
  Analogamente  si  deve  procedere  se  il contribuente abbia, a suo
tempo, impugnato soltanto alcuni dei rilievi contenuti nell'avviso di