(all. 2 - art. 1)
LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413.
 (Omissis).
                              TITOLO VI
                     DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE
                   LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI
                        E PENDENZE TRIBUTARIE
                               Capo I
                         IMPOSTE SUI REDDITI
                              Art. 32.
  1.  Agli  effetti  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone guiridiche e dell'imposta  lo-
cale  sui  redditi,  nonche' delle relative addizionali, dovute per i
periodi  di  imposta  relativamente  ai  quali  il  termine  per   la
presentazione della dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente al
30  novembre  1991,  i  contribuenti,  sempreche' non sia intervenuto
accertamento definitivo,  sono  ammessi  a  presentare  dichiarazioni
integrative  in  luogo  di quelle omesse e per rettificare in aumento
quelle gia' presentate, ancorche' con ritardo superiore ad  un  mese.
Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali,
pur   scadendo   l'ordinario   termine  per  la  presentazione  della
dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in  vigore
della  presente  legge  per  effetto  di  disposizioni  che  ne hanno
stabilito la proroga, la  dichiarazione  stessa  sia  stata  comunque
presentata  anteriormente  alla  detta  data.  Salvo che ricorrano le
ipotesi  di  definizione  automatica  previste  nell'articolo  34   e
nell'articolo  38,  il  maggior  reddito  dichiarato  non puo' essere
inferiore a lire 500.000 per ciascun periodo d'imposta.  Per  periodo
di  imposta si intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in
relazione al quale e' stata o avrebbe  dovuto  essere  presentata  la
dichiarazione.
  2.  Gli interessati, tra il 1' ed il 30 aprile 1992, devono spedire
per lettera raccomandata le dichiarazioni  integrative  relativamente
alle  imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi
della  facolta'  prevista  nel  comma  1.  Nei  casi  di  fusione  le
dichiarazioni  integrative  sono presentate dalla societa' risultante
dalla fusione o  incorporazione,  ferma  restando  l'autonomia  delle
singole  societa' fuse o incoporate ai fini delle norme contenute nel
presente capo. Le  stesse  disposizioni  si  applicano  nei  casi  di
trasformazione  di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  597,  all'articolo
15,  ultimo  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 598, e all'articolo 122, commi 2 e successivi, del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917; negli altri
casi di trasformazione deve essere presentata un'unica  dichiarazione
integrativa  e,  per i periodi di imposta anteriori e posteriori alla
trasformazione, debbono essere adottate modalita' di integrazione tra
loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal
1'  dicembre  1991  al  30  aprile   1992   possono   presentare   la
dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro
dante causa, entro il 30 settembre 1992.
  3.  Le dichiarazioni integrative, a pena di nullita', devono essere
redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio
1992 con decreto del  Ministro  delle  finanze  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita'
per  l'attuazione  delle  relative norme e per la presentazione delle
dichiarazioni integrative nonche' le istruzioni per  la  compilazione
di  detti  modelli.  Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni.
  4.  Le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che
il contribuente esegua regolarmente i  versamenti  delle  imposte  in
base  ad  esse  dovute nonche' degli interessi e delle soprattasse di
cui all'articolo 39, comma 6.
                              Art. 33.
  1. Ai fini della normativa di cui al presente titolo si considerano
dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui  alla  lettera
d)  del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive  modificazioni,
presentati,   in   assenza   delle  condizioni  richieste  da  questa
disposizione, in luogo della dichiarazione. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni contenute nel presente titolo e nel successivo  si
considerano  altresi'  dichiarati  nella  dichiarazione  originaria i
redditi, le perdite, le imposte lorde e le addizionali esposti  nelle
dichiarazioni  integrative presentate ai sensi degli articoli da 14 a
19  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.   69,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, degli articoli da
5 a 8 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, e dell'articolo  14
della  legge  29  dicembre 1990, n. 408. La dichiarazione integrativa
non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e
crediti  di  imposta  precedentemente  non  dichiarati  ne'  per   il
riconoscimento   di   esenzioni   o  agevolazioni  non  richieste  in
precedenza ovvero di detrazioni di  imposta  diverse  o  maggiori  di
quelle  originariamente dichiarate, ne' per l'esercizio di opzioni, e
non esplica alcun effetto ai fini del calcolo della maggiorazione  di
conguaglio  di  cui  all'articolo  2 della legge 25 novembre 1983, n.
649, e agli articoli 105, 106 e 107 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre   1986,   n.   917,  e  successive  modificazioni.  Ai  fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo  i
periodi  di  imposta  per  i quali sono stati notificati accertamenti
parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente  della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si
considerano   non   accertati,   fermo   restando   quanto   disposto
nell'articolo 36.
  2.  Relativamente  alle dichiarazioni presentate congiuntamente dai
coniugi  le  dichiarazioni  integrative  devono   essere   presentate
separatamente  da  ciascun coniuge con l'indicazione degli elementi a
lui riferibili. La dichiarazione integrativa presentata da  uno  solo
dei coniugi non ha effetto nei confronti dell'altro.
  3.  I  soggetti  ai  quali  sono stati imputati pro quota i redditi
delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive
modificazioni, e all'articolo 5 del citato testo unico delle  imposte
sui  redditi,  e successive modificazioni, e delle aziende gestite in
comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative
indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa
da  parte  della  societa'  o  associazione  o dell'altro coniuge. La
dichiarazione della societa' o associazione  o  del  coniuge  esplica
efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante.
  4.  La  determinazione  dell'imponibile  e il calcolo delle imposte
dovute devono essere effettuati in conformita' alle disposizioni rel-
ative a ciascun periodo di imposta  con  i  criteri  e  le  modalita'
stabiliti nel decreto di cui al comma 3 dell'articolo 32.
  5.  Salvo  che  ricorrano  le  ipotesi  di  definizione  automatica
previste nell'articolo 34 e nell'articolo 38, le societa' di capitali
e  gli  enti  equiparati,  le  societa'  in  nome  collettivo  e   in
accomandita  semplice e quelle ad esse equiparate, nonche' le persone
fisiche e gli enti  non  commerciali,  relativamente  ai  redditi  di
impresa    posseduti,   possono   specificare   nelle   dichiarazioni
integrative o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e  passivi
o  le  variazioni  di  elementi attivi e passivi, da cui derivano gli
imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati  nelle
dichiarazioni  stesse.  Le quantita' ed i valori cosi' evidenziati si
considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui  redditi  relative
ai  periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili
ai sensi della presente legge per i quali non sia stata presentata la
dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento  o
rettifica di ufficio.
  6.  Con  riguardo  agli  imponibili,  ai maggiori imponibili e alle
minori  perdite  indicati  nelle  dichiarazioni  integrative  non  si
applicano  le  disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
597, e successive modificazioni, dei commi 4 e 6 dell'articolo 75 del
citato  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, e del terzo comma
dell'articolo 61 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
  7.  Sulla  base  delle  quantita' e valori evidenziati ai sensi del
comma 5 del presente articolo nonche' ai  sensi  dell'articolo  34  i
soggetti   ivi  indicati  possono  procedere  ad  ogni  effetto  alla
regolarizzazione delle scritture contabili apportando le  conseguenti
variazioni  nel  bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 ovvero in quello
del periodo di imposta in corso a tale data.
  8.  I  soggetti  indicati  nel  comma  5   che   hanno   presentato
dichiarazioni  integrative, anche per definizione automatica, possono
procedere  alla  regolarizzazione  delle  scritture   contabili   nel
bilancio  chiuso  al  31  dicembre  1991  o  in quello del periodo di
imposta in corso a tale data eliminando le attivita' o le  passivita'
fittizie,  inesistenti  o  indicate  per  valori  superiori  a quelli
effettivi. L'iscrizione di dette variazioni, non  comporta  emergenza
di  componenti  attivi  o  passivi  ai  fini della determinazione del
reddito di impresa ne' la deducibilita' di quote  di  ammortamento  o
accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.
  9.  Per  i  soggetti  che si sono avvalsi delle disposizioni di cui
agli articoli 34 e 38, le  disposizioni  del  comma  8  si  applicano
altresi'  per  le  iscrizioni  in bilancio di attivita' in precedenza
omesse, ma in tal caso il valore iscritto  concorre  alla  formazione
del  reddito  di  impresa  nella  misura del 20 per cento. Il residuo
valore deve essere accantonato in  apposito  fondo  e  concorre  alla
formazione  del  reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui
il fondo sia comunque utilizzato.
  10. Per le  imprese  minori  le  variazioni  sono  consentite  solo
relativamente  alle  quantita' o ai valori delle rimanzne di cui agli
articoli 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 597, e successive modificazioni, e 59 del citato testo unico
delle  imposte  sui  redditi.  I  nuovi  quantita'  e  valori  devono
risultare in apposito prospetto da allegare  alla  dichiarazione  dei
redditi  del  periodo  di  imposta nel quale le variazioni sono state
effettuate. In caso di variazioni di aumento i relativi importi  sono
fiscalmente riconosciuti nei limiti dei valori normali, diminuiti del
30  per  cento  ove  si  tratti  di  merci  o prodotti destinati alla
vendita, al 1' gennaio 1991 e concorrono,  per  un  quinto  del  loro
ammontare,  alla  formazione  del  reddito  di impresa nel periodo di
imposta in cui le variazioni sono  apportate.    Il  residuo  importo
concorre  alla  formazione  del reddito in quote costanti nei quattro
periodi di imposta successivi. Qualora l'attivita' di  impresa  cessi
prima  del  quarto periodo di imposta l'importo residuo concorre alla
formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta.
                              Art. 34.
  1. Per i periodi di imposta relativamente  ai  quali  anteriormente
alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, salvo quanto
previsto al comma 4, e' stato notificato accertamento in rettifica  o
d'ufficio  diverso dall'accertamento parziale di cui all'articolo 41-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, la controversia si  estingue  se  la
dichiarazione  stessa reca un imponibile non inferiore alla somma del
60 per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio  o  enunciato  in
decreto   di   citazione  a  giudizio  penale  e  del  15  per  cento
dell'imponibile dichiarato dal contribuente e sono versate  le  rela-
tive  imposte.  Se  nella dichiarazione originaria, ancorche' tardiva
oltre  il  mese,  non  sono   stati   indicati   redditi   imponibili
relativamente ad una o piu' imposte cui la dichiarazione si riferiva,
la  controversia  si  estingue  se  la dichiarazione integrativa reca
imponibili  non  inferiori  al  65  per  cento  di  quello  accertato
dall'ufficio  relativamente  alle  medesime imposte e sono eseguiti i
relativi versamenti.  Se  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i
soggetti,  nei  cui  confronti  rilevano  le  perdite  ai sensi degli
articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre
1973,  n.  597,  e  successive modificazioni, 17 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598,  e  successive
modificazioni,  8  e  102  del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,   n.  917,  e  successive  modificazioni,  nella  dichiarazione
originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue  se
nella  dichiarazione  integrativa  e'  indicata  una variazione della
perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare
complessivo della riduzione della perdita accertata e  dell'eventuale
imponibile  accertato.  Se  alcuni elementi dell'imponibile accertato
non sono oggetto di contestazione da parte del contribuente le  rela-
tive  imposte  restano  dovute  per  l'intero  ammontare dei suddetti
elementi e degli stessi non si  tiene  conto  ai  fini  del  presente
articolo.
  2.  Le  disposizioni  del  comma 1 non consentono in nessun caso di
effettuare  un  versamento  di   imposta,   integrativo   di   quello
corrisposto   in   conseguenza  della  dichiarazione  originaria,  di
ammontare inferiore al 20 per cento della  differenza  fra  l'imposta
corrispondente   all'imponibile  accertato  e  quella  corrispondente
all'imponibile dichiarato.  Nei  casi  di  omessa  dichiarazione,  la
controversia  si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione
integrativa e versata non e' inferiore a quella determinata riducendo
l'imponibile accertato dall'ufficio di un  importo  pari  al  30  per
cento.
  3.  Le  rettifiche  al reddito d'impresa, oggetto di contestazione,
idonee ad esplicare effetti sui periodi  di  imposta  successivi,  si
considerano  riconosciute  ai  fini  delle imposte sul reddito per la
quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai
sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente
indicate nella dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo  di
imposta chiuso al 31 dicembre 1991 o in corso a tale data.
  4.  La  definizione  di  cui ai commi 1, 2 e 3 si rende applicabile
agli accertamenti notificati entro il  30  settembre  1991.  Per  gli
accertamenti   notificati   in   data   successiva,  il  contribuente
interessato alla definizione dei propri rapporti tributari, ai  sensi
del presente titolo, puo' presentare la dichiarazione integrativa dei
propri redditi ai sensi dell'articolo 32 o dell'articolo 38. Resta in
ogni   caso   esclusa   l'applicazione   del   presente   articolo  e
dell'articolo 37.
  5. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o  di  impugnativa,
pendenti  alla  data  di entrata in vigore della presente legge o che
iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al  30  aprile
1992;  tuttavia  i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di
discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a
richiesta del contribuente che dichiari  di  volersi  avvalere  delle
disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992
i  giudizi  si  estinguono  mediante  ordinanza subordinatamente alla
esibizione da parte del contribuente  di  copia,  anche  fotostatica,
della  dichiarazione  integrativa  e  della  ricevuta  comprovante la
consegna  all'ufficio   postale   della   lettera   raccomandata   di
trasmissione   della  dichiarazione  stessa.  Gli  uffici  a  seguito
dell'intervenuta  liquidazione  definitiva  comunicano  i  motivi  di
invalidita'   delle  dichiarazioni  dai  quali  consegue  la  mancata
estinzione della controversia; in tali casi e'  revocata  l'ordinanza
di estinzione.
  6.  Nel  periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al
comma 5, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 15  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
  7.  I  contribuenti  che hanno presentato dichiarazioni integrative
possono ottenere  la  proroga  della  sospensione  della  riscossione
prevista  dal comma 6. A tal fine debbono presentare, alla competente
intendenza di finanza, entro il 15 maggio  1992,  domanda,  in  carta
libera,  con  allegata  copia, anche fotostatica, della dichiarazione
presentata e  della  ricevuta  comprovante  la  consegna  all'ufficio
postale della lettera raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei
contribuenti  che  non  hanno  presentato  la  predetta  domanda,  la
riscossione rateale delle somme iscritte  a  titolo  provvisorio  nei
ruoli  resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge riprende con la prima scadenza utile. A seguito  della
liquidazione delle dichiarazioni integrative, presentate ai sensi del
presente articolo, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per
le  iscrizioni  di  cui  sopra  relative ai periodi di imposta cui le
dichiarazioni si riferiscono.
  8. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sia stata depositata la decisione della commissione tributaria
di primo grado e penda ancora la controversia, la controversia stessa
si  estingue  se  la  dichiarazione  integrativa  reca, rispetto alla
dichiarazione originaria, un  maggiore  imponibile  che  risulti  non
inferiore   al   20  per  cento  del  maggiore  imponibile  accertato
dall'ufficio e non inferiore all'80 per cento del maggiore imponibile
stabilito dalla commissione tributaria.
  9. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  sia  stata  depositata decisione di organi giurisdizionali di
grado  superiore  al  primo  e  penda  ancora  la  controversia,   la
controversia stessa si estingue se la dichiarazione integrativa reca,
rispetto  alla  dichiarazione  originaria,  un maggior imponibile che
risulti non  inferiore  al  15  per  cento  del  maggiore  imponibile
accertato  dall'ufficio  e non inferiore al 90 per cento del maggiore
imponibile stabilito dalla  commissione  di  secondo  grado  o  dalla
commissione centrale o dalla corte di appello.
  10.  Nelle  ipotesi  di cui ai commi 8 e 9, qualora la controversia
abbia per oggetto riduzione di perdite dichiarate nei  confronti  dei
soggetti cui le stesse rilevano ai sensi degli articoli 8 del decreto
del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e succes-
sive  modificazioni,  17  e  24  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e
102  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  e  succes-
sive  modificazioni,  la  controversia  stessa  si  estingue se nella
dichiarazione integrativa e' indicata  una  riduzione  della  perdita
dichiarata:  non inferiore al 30 per cento dell'ammontare complessivo
della riduzione della perdita accertata e  dell'eventuale  imponibile
accertato  e  non  inferiore  all'80  per  cento  del detto ammontare
complessivo  riconosciuto  con  la  decisione  di  primo  grado;  non
inferiore  al 15 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione
della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato  e  non
inferiore   al   90   per   cento  del  detto  ammontare  complessivo
riconosciuto con la decisione della commissione di  secondo  grado  o
della commissione centrale o della corte d'appello.
                              Art. 35.
  1.  Le  controversie pendenti alla data di entrata in vigore, della
presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse rel-
ative ad  infrazioni  che  non  prevedono  applicazione  di  imposta,
possono  essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle
predette sanzioni nei termini e nei modi previsti negli  articoli  da
39 a 41.
                              Art. 36.
  1.  Per  i  periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente
alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e'  stato
notificato   accertamento   in   rettifica   o   d'ufficio,  compreso
l'accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, la controversia,  se  non  risulta  estinta  ai  sensi
dell'articolo  34  della  presente legge, prosegue limitatamente alla
differenza fra  l'imponibile  accertato  e  quello  risultante  dalla
dichiarazione integrativa.
  2.  Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 33 si
applicano  nell'ambito  delle  rettifiche  analiticamente  effettuate
dall'ufficio per il reddito d'impresa.
  3.  I giudizi in corso, e i termini per ricorrere o di impugnativa,
pendenti alla data di entrata in vigore della presente  legge  o  che
iniziano  a  decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile
1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata  l'udienza  di
discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a
richiesta  del  contribuente  che  dichiari di volersi avvalere delle
disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992
i giudizi  restano  sospesi,  limitatamente  ai  maggiori  imponibili
dichiarati, subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente
dei documenti di cui al comma 5 dell'articolo 34.
  4.  Si  applicano  le  disposizioni  del  comma 7 dell'articolo 34.
L'iscrizione  provvisoria  nei   ruoli   da   effettuare   ai   sensi
dell'articolo  15  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive  modificazioni,  e'  commisurata
alle somme per le quali la contestazione prosegue.
                              Art. 37.
  1.  Per  i  periodi  di  imposta  per  i  quali  il contribuente ha
presentato dichiarazione integrativa  che  non  comporta  definizione
automatica,   gli   uffici,   nell'ambito  di  programmi  annuali  di
accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti, secondo  le
regole   ordinarie   anche   per   quanto   concerne  la  competenza;
l'accertamento in rettifica e' ammesso, per ciascuna  imposta  e  per
ciascun  periodo  d'imposta, a condizione che l'ammontare del reddito
imponibile accertabile superi quello cumulativamente risultante dalla
dichiarazione originaria e da quella integrativa di  un  importo  non
inferiore   al   50  per  cento  del  reddito  aggiunto  in  sede  di
integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa
non e' inferiore al  10  per  cento  di  quella  corrispondente  alla
dichiarazione   originaria,  la  maggior  imposta  dovuta  a  seguito
dell'accertamento  e'  comunque  limitata  alla  eccedenza   rispetto
all'imposta  corrispondente  alla  somma  degli  imponibii dichiarati
aumentata della franchigia indicata nel precedente periodo.  Per  gli
accertamenti  ammessi ai sensi del presente articolo non si applicano
le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo  15  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
                              Art. 38.
  1.   Il   contribuente   con   la  dichiarazione  integrativa  puo'
richiedere, per i periodi d'imposta diversi da  quelli  indicati  nel
comma  1  dell'articolo  34,  che l'imposta sul reddito delle persone
fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche  e  l'imposta
locale  sui redditi siano definite per definizione automatica a norma
del presente articolo.
  2. La dichiarazione integrativa  per  definizione  automatica  deve
contenere a pena di nullita' la richiesta di definizione per tutte le
imposte  e  per  tutti i periodi di imposta in relazione ai quali non
sono  scaduti  alla  data  del  31  dicembre  1991  i   termini   per
l'accertamento  di  cui  all'articolo  43  del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.   600;    ai    fini
dell'individuazione   dei   detti   periodi   di  imposta  non  trova
applicazione il disposto dell'articolo 19 del decreto-legge  2  marzo
1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1989, n. 154, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3  maggio
1991,  n.  142,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1991, n. 195. La  definizione  automatica  si  ottiene  versando,  in
riferimento  a  ciascuna  imposta,  un  importo  pari al 20 per cento
dell'imposta  lorda  e  delle  addizionali  quali   risultano   dalla
dichiarazione  originaria.    Quando l'imposta lorda e le addizionali
superano l'ammontare di lire 10 milioni, la  percentuale  applicabile
all'eccedenza  e'  pari  al 18 per cento; quando l'imposta lorda e le
addizionali superano l'ammontare di lire 40 milioni,  la  percentuale
applicabile all'eccedenza e' pari al 15 per cento. Per i contribuenti
titolari  di  reddito  d'impresa  che  hanno dichiarato in un periodo
d'imposta ricavi di ammontare non superiore  a  lire  700.000.000  se
esercenti  attivita'  di  servizi,  di intermediazione, di trasporto,
alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande  in  pubblici
esercizi  o a lire 2.000.000.000 se esercenti attivita' di produzione
di beni o a lire 5.000.000.000 se esercenti  attivita'  di  commercio
all'ingrosso  o  al  minuto  compresi  gli  ambulanti  ovvero  per  i
contribuenti esercenti arti o professioni che hanno dichiarato in  un
anno  compensi  di  ammontare  non  superiore  a  lire 700.000.000 la
definizione  automatica   puo'   essere   effettuta   adottando   una
percentuale  pari  a quella risultante dal rapporto tra l'incremento,
rispetto ai ricavi o  compensi  dichiarati,  dei  ricavi  o  compensi
calcolati  sulla  base dei coefficienti presuntivi determinati con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21  dicembre  1990,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale n.
303  del  31 dicembre 1990, ridotti, per gli anni precedenti il 1990,
tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo  per
le  famiglie di operai e impiegati ed i ricavi o compensi dichiarati,
fermi restando gli importi minimi di cui  al  comma  3.  Qualora  non
sussistano   le   condizioni   per  l'applicazione  dei  coefficienti
presuntivi di cui sopra all'anno di imposta 1990, i soggetti  di  cui
al  periodo  precedente  debbono  calcolare  i  ricavi  presunti  con
riferimento al primo anno d'imposta precedente  al  1990  in  cui  il
soggetto  abbia  esercitato  l'attivita'  durante tutto il periodo di
imposta. Per i contribuenti che  esercitano  attivita'  in  relazione
alle  quali  sono previsti diversi limiti di ricavi si fa riferimento
all'attivita' da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi stessi se
le operazioni effettuate  sono  state  annotate  distintamente  nelle
scritture  contabili;  in  mancanza  della distinta annotazione si fa
riferimento   al   limite   di   lire   5.000.000.000   relativamente
all'ammontare  complessivo  dei ricavi. Le disposizioni precedenti si
applicano a condizione che il reddito di impresa  ed  il  reddito  di
lavoro  autonomo  derivante  dall'esercizio  di  arti  o  professioni
dichiarati non siano inferiori al 60  per  cento  dell'ammontare  del
reddito  complessivo  dichiarato. In tale ipotesi, se alla formazione
del  reddito  complessivo  concorrono   insieme   i   redditi   sopra
menzionati,  le  percentuali  corrispondenti  a quelle risultanti dal
rapporto sopra menzionato vanno determinate separatamente per ciascun
reddito  e  si applica, in ogni caso, la percentuale piu' elevata. La
percentuale determinata, ai sensi del presente  comma,  nei  riguardi
delle  societa' ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,  e  successive
modificazioni,  ed  all'articolo  5 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, e delle aziende
gestite in comunione tra i  coniugi  e'  applicabile  anche  ai  fini
dell'eventuale  definizione automatica dell'imposta dovuta dai soci o
associati  o  dal  coniuge  qualora  i  redditi  da   partecipazione,
unitamente  agli  altri redditi eventualmente dichiarati in relazione
ai quali puo'  applicarsi  la  percentuale  corrispondente  a  quella
risultante  dal  rapporto sopra menzionato, non siano inferiori al 60
per cento dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato. In  tale
ipotesi,  se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o
piu' dei redditi sopra menzionati, si  applica  la  percentuale  piu'
elevata.  Le  detrazioni d'imposta, le ritenute e i crediti d'imposta
non  possono  essere  riconosciuti  in  misura  superiore  a   quella
risultante dalla dichiarazione originaria.
  3.  Salvo  quanto  disposto nei commi da 4 a 8, i contribuenti sono
ammessi ad avvalersi della definizione automatica  a  condizione  che
per  ciascun  periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione
integrativa una maggiore imposta per un  importo  di  almeno  100.000
lire  per le persone fisiche e per le societa' semplici che producono
redditi diversi da quelli di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio
di arti e professioni. Per le persone fisiche e per  le  societa'  ed
associazioni  di  cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive  modificazioni,  e
all'articolo  5  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, titolari  di  reddito  di  impresa  e  di
redditi  derivanti  dall'esercizio  di  arti  e  professioni  e per i
soggetti all'imposta  sul  reddito  delle  persone  guiridiche  detto
importo  e'  elevato  a  lire 400.000 se l'ammontare dei ricavi e dei
compensi non e' superiore a  lire  18  milioni,  a  lire  800.000  se
l'ammontare  dei  ricavi  e  dei compensi non e' superiore a lire 200
milioni, a lire 1.200.000 se l'ammontare dei ricavi  e  dei  compensi
non  e'  superiore a lire 360 milioni a lire 1.600.000 se l'ammontare
dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 1 miliardo  di  lire,  a
lire  2.000.000  se  l'ammontare  dei  ricavi  e  dei compensi non e'
superiore a 10 miliardi di lire, e di lire 400.000 per ogni  miliardo
in  piu'.  Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte
le imposte di cui al comma 1.
  4. Per la definizione automatica dei periodi  d'imposta  chiusi  in
perdita,  rilevante  agli  effetti  degli  articoli 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, 17  e  24  del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e
successive modificazioni, 8  e  102  del  citato  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  e  successive modificazioni, la dichiarazione
integrativa deve recare la diminuzione del 30 per cento della perdita
dichiarata e deve essere versato un importo  pari  al  10  per  cento
della  differenza  tra la perdita originariamente dichiarata e quella
ridotta ai sensi del presente comma. Per  la  definizione  automatica
dei  periodi  di  imposta chiusi in perdita o in pareggio deve essere
versato  un  importo  almeno pari a quello minimo indicato al comma 3
per ciascuno dei periodi stessi. Al fine di stabilire se  un  periodo
di  imposta  e'  chiuso  in  perdita o in pareggio non si tiene conto
delle compensazioni previste dalle disposizioni dianzi richiamate,  e
l'aumento  di  cui  al comma 2 e' applicato sull'imposta, comprese le
relative addizionali,  corrispondente  al  reddito  non  ridotto  per
effetto  di tale compensazione. Per le perdite dei periodi di imposta
definiti ai sensi del presente articolo, con  esclusione  dell'ultimo
periodo  cosi'  definito,  non  si applicano le disposizioni predette
fermo restando, per i periodi medesimi, l'effetto della compensazione
effettuata  in  sede  di  dichiarazione  originaria  ai  fini   della
corresponsione delle imposte in base ad essa dovute.
  5.  Per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali
non e' stata presentata la dichiarazione  dei  redditi,  deve  essere
versato  un  importo  pari  a lire 2.000.000 per ciascuno dei periodi
stessi; per le societa' e le associazioni di cui all'articolo  5  del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e
successive modificazioni, ed all'articolo 5 del  citato  testo  unico
delle  imposte  sui  redditi,  e  successive  modificazioni,  e per i
soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche  tale
importo  e' elevato a lire 4.000.000. Se la dichiarazione dei redditi
non e' stata presentata in alcuno dei periodi di imposta indicati nel
comma  2,  le  relative  imposte  non  possono  essere  definite  per
definizione automatica.
  6.  Non  puo'  essere  definita  in  modo  automatico l'imposta sui
redditi soggetti a tassazione separata.
  7. Agli effetti delle disposizioni recate dai commi da  1  a  6  la
presentazione  avvenuta,  anche se non ne sussistevano le condizioni,
del certificato di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
600,  e  successive modificazioni, e' considerata presentazione della
dichiarazione dei redditi. Se la  presentazione  del  certificato  e'
avvenuta  in  presenza  delle predette condizioni, per la definizione
automatica  del  reddito  relativo  ai  periodi  di  imposta  cui  si
riferisce il certificato stesso, non si applicano le maggiorazioni di
cui ai commi 2 e 3.
  8.  Se  le  maggiorazioni indicate nel comma 2 riguardano l'imposta
locale sui  redditi  e  una  delle  imposte  personali  sui  redditi,
l'eventuale  differenza,  dovuta  sino  a  concorrenza  degli importi
minimi di cui al comma 3, deve essere versata a titolo di imposta sul
reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito  delle  persone
giuridiche.  Alle  medesime  imposte si imputano i versamenti per gli
importi di cui ai commi 4 e 5.
                              Art. 39.
  1. Le imposte dovute in base  alle  dichiarazioni  integrative,  ad
esclusione  di  quelle  relative  ai  redditi  soggetti  a tassazione
separata, sono riscosse mediante versamento diretto con le  modalita'
di cui all'articolo 41.
  2.  I versamenti delle imposte devono essere effettuati in tre rate
di uguale importo nei mesi di aprile e luglio 1992 e luglio 1993. Gli
eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1' dicembre  1991  al
30  aprile  1992  devono  effettuare  i  versamenti  delle imposte in
ragione del 40 per cento entro il termine del 30 settembre 1992 e per
la differenza, in  due  rate  uguali,  rispettivamente  nei  mesi  di
gennaio e settembre 1993.
  3. Al controllo delle dichiarazioni integrative ed alla conseguente
liquidazione  delle imposte dovute in base alle dichiarazioni stesse,
provvedono gli uffici delle imposte dirette e i  centri  di  servizio
con   le  modalita'  di  cui  all'articolo  36-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni,  entro  il termine di cui al primo comma dell'articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602,  e  successive modificazioni, calcolato con decorrenza dall'anno
1992.
  4. Entro il termine di cui al comma 3, sono riscosse, ai sensi  del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, le  maggiori  somme  dovute  e  quelle  non
versate,  mediante  iscrizioni in ruolo speciale secondo le modalita'
ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze  e  gli
eventuali  rimborsi  sono  eseguiti ai sensi delle disposizioni dello
stesso decreto. Non si fa luogo  alla  iscrizione  nei  ruoli  ed  al
rimborso di somme il cui ammontare non supera lire 20.000.
  5.   Le  disposizioni  del  comma  4  si  applicano  anche  qualora
successivamente alla data del 30  aprile  1992  divengano  definitivi
decisioni,  sentenze  o  accertamenti concernenti imposte sui redditi
relative a periodi di imposta  per  i  quali  sono  state  presentate
dichiarazioni  integrative.  Le  imposte  dovute in base a decisioni,
sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data
del 30 aprile 1992 per  i  periodi  di  imposta  per  i  quali  siano
presentate dichiarazioni integrative prive dei requisiti di validita'
devono essere iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 3.
  6.  Sulle  somme  dovute  e non versate ai sensi dei commi 1 e 2 si
applicano gli  interessi  di  cui  all'articolo  9  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e la soprattassa del 40 per  cento  di  cui  al  primo
comma dell'articolo 92 del medesimo decreto.
  7.  L'imposta  locale  sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto,
dovute a seguito delle dichiarazioni integrative, non sono deducibili
ai fini del reddito  complessivo  soggetto  all'imposta  sul  reddito
delle  persone  fisiche  o  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche.
                              Art. 40.
  1. La liquidazione di cui all'articolo 39 e' eseguita, per tutte le
annualita'  di  imposta  incluse  nella  dichiarazione   integrativa,
dall'ufficio  delle  imposte  o  dal  centro  di  servizio  cui detta
dichiarazione  e'   stata   presentata   avvalendosi   di   procedure
automatizzate  sulla  base  dei  dati  memorizzati  negli archivi del
sistema  informativo  del  Ministero  delle  finanze  e   di   quelli
comunicati  dagli  uffici presso i quali sono state o dovevano essere
presentate le dichiarazioni annuali per i periodi di imposta  inclusi
nelle dichiarazioni integrative.
  2.  I  centri  di servizio procedono alla iscrizione a ruolo o alla
esecuzione  dei   rimborsi   emergenti   dalla   liquidazione   delle
dichiarazioni  integrative  a  norma  delle  disposizioni  di  cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Gli
uffici distrettuali delle  imposte  dirette  procedono  a  norma  del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni.
  3. Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualita' di imposte
per  le  quali  e'  stata  presentata  dichiarazione  integrativa  si
provvede mediante determinazione di un unico  importo  tenendo  conto
dei   risultati  della  liquidazione  effettuata  con  riferimento  a
ciascuna di dette annualita'.
  4. Alle  iscrizioni,  ai  rimborsi  o  agli  sgravi  relativi  alle
annualita'  di imposta per le quali e' stata presentata dichiarazione
integrativa ai sensi degli articoli 34 e 36, provvedono, per ciascuna
annualita', sulla base delle comunicazioni  degli  uffici  che  hanno
effettuato  la  liquidazione,  gli  uffici  delle  imposte  che hanno
eseguito l'accertamento.
                              Art. 41.
  1. Gli importi di cui al comma 1  dell'articolo  39  sono  riscossi
mediante  versamento  diretto  con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni  da  eseguirsi  mediante  stampati  conformi al modello
approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale.
  2. Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle  persone
fisiche  e  dell'imposta  locale  sui  redditi  da eseguirsi mediante
delega ad una  azienda  di  credito,  o  distinta  di  versamento  al
concessionario  della  riscossione, le caratteristiche e le modalita'
di rilascio delle attestazioni da parte dei detti soggetti nonche' le
modalita'  per  l'esecuzione  dei  versamenti  in  tesoreria   e   la
trasmissione   dei  relativi  dati  e  documenti  all'Amministrazione
finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
                              Art. 42.
  1.  Le  sanzioni  amministrative  per   omissione,   infedelta'   o
incompletezza  delle  dichiarazioni  annuali  dei  redditi,  compresa
quella prevista nell'articolo 49 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non
si applicano se l'imposta resta definita per l'importo corrispondente
alle  dichiarazioni  integrative;  in  caso contrario si applicano le
sanzioni per incompleta e  infedele  dichiarazione  commisurate  alla
maggiore imposta definitivamente accertata. Non si applicano altresi'
le  sanzioni  amministrative  per la tardivita' delle dichiarazioni e
per le altre violazioni  anche  formali  relative  alle  imposte  sui
redditi  commesse dai contribuenti nei periodi di imposta per i quali
sia stata presentata la dichiarazione integrativa.
  2. Per le imposte dovute in  applicazione  delle  disposizioni  del
presente capo non sono dovuti interessi e soprattasse.
                              Art. 43.
  1.  I  soggetti  che  si  avvalgono  delle  disposizioni  di cui al
presente capo sono tenuti al  pagamento  dei  relativi  contributi  o
premi  dovuti  alle  gestioni  previdenziali  ed assistenziali con il
versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'8 per cento  in
ragione  d'anno  del totale dei contributi o premi pendenti, entro il
limite  massimo  del  40   per   cento   dei   contributi   o   premi
complessivamente   dovuti,   in   sostituzione   di  quella  prevista
dall'articolo  4  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,   n.   536,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48,
purche' il versamento, ivi compreso  quello  della  somma  aggiuntiva
ridotta, venga effettuato in due rate di pari importo di cui la prima
entro  il  30  aprile  1992 e la seconda entro il 30 novembre 1992. I
soggetti predetti sono tenuti, entro il 30 aprile 1992, a  presentare
agli  enti  impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo
lo  schema  predisposto  dagli  enti  medesimi.  Il   pagamento   dei
contributi  o  premi  e  delle somme aggiuntive oltre i termini sopra
indicati, comporta la decadenza dal  beneficio  di  cui  al  presente
articolo.
  2. I maggiori redditi risultanti dalle dichiarazioni integrative di
cui  ai precedenti articoli non rilevano ad effetti diversi da quelli
previsti nel presente titolo.
  3. I carichi contributivi  afferenti  il  1987  e  anni  precedenti
dovuti  dalle  imprese  agricole  singole od associate per il proprio
personale dipendente e dalle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili
e coloniche per le gestioni di  propria  competenza,  possono  essere
versati,  senza  aggravio  di  interessi, tramite appositi bollettini
predisposti dal Servizio  contributi  agricoli  unificati  (SCAU)  in
venti rate trimestrali uguali e consecutive a decorrere dal 1' giugno
1992.   Per   avvalersi   della  dilazione  gli  interessati  debbono
presentare allo SCAU apposita domanda entro il 28 febbraio 1992.
  4. Alla  regolarizzazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  3  le
sanzioni  civili  sono  applicate in misura pari agli interessi del 5
per cento annuo. La regolarizzazione estingue  i  reati  previsti  in
materia  di  versamenti  di  contributi e premi e le obbligazioni per
sanzioni amministrative con la esclusione delle spese legali.
                               Capo II
                          IMPOSTE INDIRETTE
                              Art. 44.
  1. Le controversie in materia di imposta sul valore  aggiunto,  per
le  quali  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge non
siano  intervenuti  accertamento  definitivo  o  pronunzia  non  piu'
impugnabile,  possono  essere  definite  con  il solo pagamento di un
importo pari al 60 per cento dell'imposta o  della  maggiore  imposta
accertata,  diminuita  del  25  per cento dell'imposta dovuta in base
alla dichiarazione e, in ogni caso, in misura non inferiore al 20 per
cento della maggiore imposta  accertata;  in  caso  di  eccedenza  di
credito  non  riconosciuta  ai sensi dell'articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la  controversia
puo'  essere  definita con il solo pagamento di un importo pari al 50
per cento di tale eccedenza.
  2. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sia stata depositata la decisione della commissione tributaria
di primo grado e penda ancora controversia, la controversia stessa si
estingue  con  il  pagamento  di  un  importo  pari  al  50 per cento
dell'imposta o  della  maggiore  imposta  accertata  dall'ufficio  e,
comunque, non inferiore al 70 per cento dell'imposta o della maggiore
imposta determinata dalla commissione tributaria.
  3.  Nel  caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sia stata depositata la decisione successiva a quella di primo
grado e penda ancora controversia, la controversia stessa si estingue
con il pagamento di un importo pari al 30 per  cento  dell'imposta  o
della  maggiore  imposta  accertata  dall'ufficio  e,  comunque,  non
inferiore all'80 per cento  dell'imposta  o  della  maggiore  imposta
determinata  dalla  commissione  di  secondo grado, dalla commissione
centrale o dalla Corte d'appello.
  4.  Nelle ipotesi di dichiarazioni a credito, le percentuali di cui
ai commi 2 e 3 devono  essere  applicate,  nei  relativi  casi,  alla
eccedenza  di credito non riconosciuta rispettivamente dall'ufficio o
dalle  commissioni  tributarie,  aumentata  della  eventuale  imposta
richiesta dall'ufficio o determinata dalle commissioni.
  5.  L'imposta versata ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive   modificazioni   viene   computata  in  detrazione  dagli
ammontari risultanti dall'applicazione delle percentuali anzidette.
  6. Non si fa luogo a restituzione di imposte,  soprattasse  e  pene
pecuniarie gia' pagate.
  7.  La  definizione  di  cui ai commi da 1 a 6 si rende applicabile
agli accertamenti notificati entro il  30  settembre  1991.  Per  gli
accertamenti notificati dopo tale data ed entro la data di entrata in
vigore   della  presente  legge,  il  contribuente  interessato  alla
definizione dei propri  rapporti  tributari  ai  sensi  del  presente
titolo   puo'   presentare  le  dichiarazioni  integrative  ai  sensi
dell'articolo 49 o dell'articolo 50;  in  quest'ultimo  caso  non  si
applica la franchigia prevista dal comma 3 dello stesso articolo 50.
                              Art. 45.
  1.  Per  la  definizione  di cui all'articolo 44, l'Amministrazione
finanziaria invia ai contribuenti,  entro  il  31  gennaio  1992  una
lettera  raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito a
definire la pendenze mediante  il  pagamento  delle  somme  indicate,
ripartite  per annualita', entro il 30 aprile 1992 presso il compente
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto.  E'  consentito
al  contribuente  di  definire  le  controversie  relative  a singole
annualita'   d'imposta   o   quelle   riguardanti   singoli   rilievi
specificamente   indicati   in   apposita   istanza   da   presentare
contestualmente al pagamento della prima o unica rata.
  2. Qualora l'imposta da pagare superi l'importo di  lire  3.000.000
il  relativo  versamento puo' essere effettuato in tre rate di uguale
importo con l'applicazione degli interessi nella  misura  del  9  per
cento annuo di cui la prima entro il 30 aprile 1992, la seconda entro
il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993.
  3.  Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1' dicembre
1991 al 30 aprile 1992 possono effettuare i versamenti della  imposta
rispettivamente  entro  il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il
30 settembre 1993.
  4. Il  mancato  o  insufficiente  pagamento  nei  termini  comporta
l'iscrizione   a  ruolo  dell'imposta  e  della  soprattassa  di  cui
all'articolo 44,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni, e
degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo.  In  tal
caso  la  controversia  si  estingue a condizione che il contribuente
effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo.
                              Art. 46.
  1. I contribuenti che pur avendo controversie pendenti non  abbiano
ricevuto  entro  il  20  febbraio 1992 la lettera raccomandata di cui
all'articolo 45, comma 1, possono definire le controversie secondo le
modalita'  ed  i   termini   previsti   negli   articoli   precedenti
presentando,   entro   il  30  aprile  1992,  istanza  contenente  la
liquidazione dell'imposta all'ufficio competente, redatta su  modello
approvato  con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1992.
  2.  Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1' dicembre
1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la suddetta  istanza  entro
il 20 agosto 1992, pagando gli importi relativi entro la stessa data.
                              Art. 47.
  1.  Le  controversie  pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse rel-
ative ad infrazioni formali  sull'osservanza  delle  disposizioni  in
materia   di   imposta   sul   valore  aggiunto,  che  non  prevedono
applicazione  di  imposta,  possono  essere  definite   mediante   il
pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e modi
previsti negli articoli precedenti.
                              Art. 48.
  1.  I  giudizi  in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa
pendenti alla data di entrata in vigore della presente  legge  o  che
iniziano  a  decorrere  dopo tale data sono sospesi fino al 30 aprile
1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata  l'udienza  di
discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a
richiesta  del  contribuente  che  dichiari di volersi avvalere delle
disposizioni previste negli articoli da 44 a 47.
  2. I giudizi si estingono subordinatamente alla esibizione da parte
del contribuente delle ricevute, rilasciate  dal  competente  ufficio
provinciale  dell'imposta sul valore aggiunto, comprovanti l'avvenuto
integrale pagamento dell'imposta dovuta,  ovvero  della  distinta  di
versamento al concessionario della riscossione delle somme iscritte a
ruolo.
  3.  Qualora  il  contribuente  abbia  definito  singoli rilievi, il
giudizio prosegue limitatamente a quelli non definiti.
  4. L'ordinanza di estinzione e' revocata  a  seguito  dell'apposita
comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 65.
                              Art. 49.
  1.  Per  ciascuno  dei  periodi d'imposta relativamente ai quali il
termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto entro  il
5  marzo 1991 e, alla data di entrata in vigore della presente legge,
non  sono  stati  notificati  avvisi  di  rettifica  o  accertamento,
l'imposta  sul valore aggiunto puo' essere definita, su richiesta del
contribuente, mediante la  presentazione  di  apposita  dichiarazione
integrativa. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli
per  i  quali,  pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione
della dichiarazione annuale successivamente alla data di  entrata  in
vigore  della presente legge per effetto di disposizioni che ne hanno
stabilito la proroga, la  dichiarazione  stessa  sia  stata  comunque
presentata anteriormente alla detta data.
  2.  Restano  escluse  dalla  definizione le dichiarazioni annuali a
credito  relative  all'anno  1990  con  richiesta   di   computazione
dell'intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo e
in  tal caso anche i periodi di imposta immediatamente precedenti per
i quali e' stata analogamente presentata la dichiarazione  annuale  a
credito  con  richiesta  di  computazione  dell'intera eccedenza. E',
comunque, ammessa la definizione qualora  in  sede  di  dichiarazione
integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito.
  3.  La  definizione  di cui al comma 1 opera a condizione che venga
riconosciuta  una  maggiore  imposta  determinata  aumentando  quella
dovuta  in  base  alle  dichiarazioni  annuali prodotte, ivi comprese
quelle presentate per la regolarizzazione  di  adempimenti  omessi  o
irregolarmente eseguiti, purche' comportanti un maggior versamento di
imposta,  di  un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta
relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta
e del 2 per  cento  dell'imposta  detraibile  nel  medesimo  periodo.
Quando l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta
detraibile superano gli ammontari di lire 200 milioni, le percentuali
applicabili  a  ciascuna  eccedenza  sono  pari  all'1,5 per cento, e
quando superano gli ammontari di  lire  300  milioni  le  percentuali
applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento.
  4.  Per  periodo  d'imposta  si intende l'anno solare o, in caso di
inizio o cessazione di  attivita',  il  minor  periodo  di  tempo  in
relazione  al  quale  e'  stata o avrebbe dovuto essere presentata la
dichiarazione annuale.
  5. La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullita',
la richiesta di definizione per tutti i periodi d'imposta di  cui  al
comma  1  per  i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione
annuale.
  6. I contribuenti sono ammessi ad avvalersi  della  definizione  di
cui  ai commi da 1 a 5 a condizione che per ciascun periodo d'imposta
sia riconosciuta nelle dichiarazioni integrative una maggiore imposta
per un ammontare di almeno:
    a) lire 300.000 per i soggetti con volume d'affari  fino  a  lire
18.000.000;
    b)  lire  600.000 per quelli con volume d'affari superiore a lire
18.000.000 ma non a lire 360.000.000;
    c) lire 900.000 per gli altri soggetti.
  7. I contribuenti di cui al comma 2 dell'articolo 38,  per  ciascun
periodo  d'imposta,  fermo  restando  in  ogni  caso l'importo minimo
previsto dal comma 6 del  presente  articolo,  possono  rideterminare
l'importo  determinato  ai  sensi  del  comma 3 del presente articolo
moltiplicandolo per il rapporto tra  la  percentuale  di  scostamento
dell'ammontare  dei corrispettivi di operazioni imponibili dichiarato
rispetto a quello risultante dall'applicazione  dei  coefficienti  di
cui  al  comma 2 dell'articolo 38 e le percentuali di cui al medesimo
comma 2 dell'articolo 38. Qualora la percentuale di  scostamento  sia
uguale  o  superiore a quelle sopra richiamate, l'importo determinato
ai sensi del comma 3 del presente articolo e' dovuto per  intero.  Si
applicano   le   disposizioni   del   decimo   periodo  del  comma  2
dell'articolo 38.
                              Art. 50.
  1. I  contribuenti  sono  ammessi  a  presentare  le  dichiarazioni
annuali  omesse,  comportanti un versamento d'imposta non inferiore a
lire 300.000, o a rettificare, indicando la maggiore  imposta  dovuta
ovvero  il  minor  credito  spettante,  le  dichiarazioni  presentate
ancorche' con ritardo superiore ad un mese. Le  detrazioni  d'imposta
non   possono  essere  riconosciute  in  misura  superiore  a  quella
risultante dalla dichiarazione originaria.
  2. Nei suddetti casi non si procede all'applicazione di sanzioni  e
interessi di mora.
  3.  Qualora  il  contribuente  si  avvalga della facolta' di cui al
comma 1, gli uffici provinciali  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
nell'ambito  dei  programmi  annuali  di  accertamento,  procedono ai
controlli  ed  agli  accertamenti  secondo   le   regole   ordinarie;
l'accertamento  in  rettifica  e' ammesso nei casi di dichiarazione a
debito, per ciascun periodo di imposta, a condizione che  l'ammontare
della  maggiore  imposta  accertabile  superi  quello comulativamente
risultante dalla dichiarazione originaria eventualmente presentata  e
da  quella  integrativa  di  un importo non inferiore al 50 per cento
dell'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa; se l'imposta
risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il 10 per
cento quella  indicata  nell'originaria  dichiarazione,  la  maggiore
imposta  dovuta  a  seguito  dell'accertamento  e'  comunque limitata
all'eccedenza  rispetto  agli  importi   cumulativamente   dichiarati
aumentati  della  relativa franchigia. Se trattasi di dichiarazione a
credito, l'accertamento dell'ufficio e' ammesso e la  franchigia  del
50  per  cento  opera  limitatamente  all'imposta dovuta in base alla
dichiarazione integrativa. Per gli accertamenti ammessi ai sensi  del
presente  comma  non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
60, secondo comma,  numero  1),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
  4. Nelle ipotesi previste dal comma 3 rimangono fermi le sanzioni e
gli  interessi  di  mora  relativi alla dichiarazione e al versamento
limitatamente alla eccedenza dell'imposta accertata rispetto a quella
cumulativamente dichiarata, aumentata della franchigia.
                              Art. 51.
  1. Le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 49 e 50 devono
essere spedite per lettera raccomandata tra il 1' e il 30 aprile 1992
all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore  aggiunto  nella  cui
circoscrizione e' l'attuale domicilio fiscale del contribuente.
  2.  Nei  casi  di  fusione  o incorporazione, la dichiarazione deve
essere  presentata  dal   soggetto   risultante   dalla   fusione   o
incorporazione.
  3.  Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1' dicembre
1991  al  30  aprile  1992  possono   presentare   la   dichiarazione
integrativa  relativamente  alle  imposte dovute dal loro dante causa
entro il 30 settembre 1992.
  4. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di  nullita',  in
conformita'  ai  modelli  approvati  con  decreto  del Ministro delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro  il  31  gennaio
1992.  Si  applicano  le disposizioni dell'articolo 37, commi primo e
quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n.  633,  e  successive  modificazioni.  Con  lo  stesso decreto sono
stabilite  le  modalita'  di  attuazione  e  le  istruzioni  per   la
compilazione dei modelli.
  5. Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare:
    a) l'ufficio o gli uffici ai quali ha presentato o avrebbe dovuto
presentare le dichiarazioni annuali relative ai detti periodi;
    b)  l'ammontare  della  maggiore imposta dovuta che riconosce per
ciascun periodo d'imposta;
    c) gli altri dati ed elementi richiesti nel modello.
  6. L'ammontare di cui alla lettera  b)  del  comma  5  deve  essere
versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile 1992. Se l'ammontare
stesso  e'  superiore  a  lire  3.000.000,  puo'  essere versato, con
l'applicazione di interessi nella misura del 9 per cento, in tre rate
di uguale importo di cui la prima entro il 30 aprile 1992, la seconda
entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993. Gli  eredi
dei  contribuenti  deceduti  nel  periodo  dal 1' dicembre 1991 al 30
aprile   1992   possono   effettuare   i   versamenti    dell'imposta
rispettivamente  entro  il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il
30 settembre 1993.
  7. I versamenti devono essere eseguiti  a  norma  dell'articolo  12
della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalita' stabilite con
il decreto previsto dal comma 4.
  8.  Il  mancato  o  insufficiente  pagamento  nei  termini comporta
l'iscrizione  a  ruolo  dell'imposta  e  della  soprattassa  di   cui
all'articolo  44,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  e
degli  interessi  di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal
caso la dichiarazione integrativa produce effetti a condizione che il
contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme  iscritte
a ruolo.
  9.  I  contribuenti che non abbiano mai presentato la dichiarazione
annuale,  prima  di  spedire  la  dichiarazione  integrativa,  devono
presentare   la   dichiarazione   di   inizio  di  attivita'  di  cui
all'articolo 35  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre   1972,   n.   633,   e  successive  modificazioni,  ai  fini
dell'attribuzione del numero di partita.
  10. Gli ammontari di cui alla lettera b) del comma 5 e  quelli  dei
versamenti  eseguiti devono essere annotati a norma dell'articolo 27,
secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
otttobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, con l'indicazione
degli estremi della dichiarazione integrativa e delle attestazioni di
versamento.
                              Art. 52.
  1. La definizione di cui agli articoli 44 e 49 opera anche nei casi
in cui  siano  state  emesse  o  utilizzate  fatture  per  operazioni
inesistenti,  a  condizione  che:  se  la  definizione e' chiesta dal
cedente o prestatore, si sia corrisposto o si corrisponda per  intero
la  relativa  imposta; se la definizione e' chiesta dall'acquirente o
committente, si eliminino gli effetti dell'indebita detrazione.
  2. Le sanzioni amministrative previste dal decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
e  quelle  previste  per le violazioni delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e  successive
modificazioni,  della  legge  10  maggio  1976,  n. 249, e successive
modificazioni, e della legge 26 gennaio 1983,  n.  18,  e  successive
modificazioni,  nonche'  gli  interessi di mora, non si applicano nei
casi in cui l'imposta resti definita ai sensi degli articoli 44 e 49.
  3. Le sanzioni amministrative previste per le  violazioni  che  non
danno  luogo  a  rettifica o ad accertamento dell'imposta nonche' per
quelle stabilite dalle disposizioni del decreto del Presidente  della
Repubblica  6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, della
legge 10 maggio 1976, n. 249, e  successive  modificazioni,  e  della
legge  26  gennaio  1983,  n. 18, e successive modificazioni, qualora
alla data di entrata in vigore della presente legge non  siano  stati
ancora  notificati  i  relativi avvisi di irrogazione, possono essere
definite  a  condizione  che  venga   presentata   apposita   istanza
all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiuno del domicilio
fiscale  dell'autore della violazione, versando, ai sensi del comma 7
dell'articolo 51, l'importo di  lire  500.000  per  ogni  periodo  di
imposta  in  cui  sono  state commesse le infrazioni. Tale importo e'
ridotto a lire 150.000 per le infrazioni commesse  dai  vettori  e  a
lire   50.000   per  quelle  commesse  dai  conducenti  in  relazione
all'osservanza degli obblighi previsti in  materia  di  documenti  di
accompagnamento dei beni viaggianti.
  4.  Per  le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore
della presente legge, le pene pecuniarie non si applicano qualora  il
minimo edittale non superi lire 40.000.
                              Art. 53.
  1.   Le  controversie  di  valutazione  relative  alle  imposte  di
registro,  ipotecarie  e  catastali,  alle  successioni  e  donazioni
nonche' all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
di  cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, per le  quali  alla
data  del  30  settembre 1991 non sia intervenuta pronunzia, non piu'
impugnabile, emessa dagli organi  del  contenzioso  tributario,  sono
definite,  su  richiesta  del  contribuente, mediante il pagamento di
un'ulteriore  imposta  determinata   secondo   i   criteri   previsti
dall'articolo  44,  comma 1, della presente legge, senza applicazione
di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte.
  2. Per gli  atti  pubblici  formati  e  per  le  scritture  private
autenticate  entro  il  31  marzo  1991, per le scritture private non
autenticate formate entro la stessa data,  purche'  tutti  registrati
entro  il  20  aprile  1991, e per le denunzie e dichiarazioni il cui
presupposto d'imposta si sia verificato entro il 31 marzo 1991  e  la
cui presentazione sia stata effettuata non oltre il 30 settembre 1991
ai  fini delle imposte indicate nel comma 1, qualora alla data del 30
settembre 1991 non sia stato notificato avviso  di  accertamento,  il
contribuente puo' chiedere che l'imposta sia liquidata sulla base del
valore  o dell'incremento imponibile dichiarato, aumentato del 25 per
cento  senza  applicazione  di   soprattasse   e   pene   pecuniarie.
L'incremento  imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non
puo' comunque essere inferiore al 25  per  cento  del  valore  finale
dichiarato.
  3.  Nelle  ipotesi  di  cui  ai  commi  1 e 2 si assume come valore
iniziale  per  le  successive  applicazioni   dell'imposta   comunale
sull'incremento  di valore degli immobili quello dichiarato aumentato
della meta' del maggiore valore accertato dall'ufficio  agli  effetti
dell'imposta  di  registro  e  delle successioni e donazioni, ovvero,
nell'ipotesi di cui al comma 2, quello  dichiarato  dal  contribuente
aumentato del 25 per cento.
  4.  In  caso  di  accertamento di valore effettuato a seguito della
mancata presentazione nei termini della istanza  di  attribuzione  di
rendita,  ai  sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,  n.
154,  le controversie di valutazione pendenti alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  relative  all'imposta  di   registro,
all'imposta  sulle  successioni e sulle donazioni nonche' all'imposta
comunale sull'incremento di valore degli  immobili,  potranno  essere
definite   per   un  valore  corrispondente  alla  rendita  catastale
attribuita rivalutata ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  senza
soprattasse  e  penalita'  ma  con  i  soli  interessi. A tal fine il
contribuente  deve  presentare l'istanza di cui al citato articolo 12
entro il 30 aprile 1992 direttamente all'ufficio del registro, per la
successiva trasmissione della stessa al  competente  ufficio  tecnico
erariale,  il  quale  provvedera'  entro  dieci  mesi dal ricevimento
all'attribuzione della rendita catastale  e  all'invio  del  relativo
certificato all'ufficio del registro.
  5.  Le  altre controversie pendenti alla data del 30 settembre 1991
relative all'applicazione delle imposte di cui al comma 1, nonche' le
controversie pendenti in relazione  all'imposta  sostitutiva  di  cui
all'articolo  8  della  legge  6 dicembre 1962, n. 1643, e successive
modificazioni,   possono   essere   definite,   su   richiesta    del
contribuente,   con  il  pagamento  del  50  per  cento  dell'imposta
liquidata dall'ufficio, senza  applicazione  di  soprattasse  e  pene
pecuniarie. Possono essere altresi' definite le controversie pendenti
alla  stessa  data e relative alla sola applicazione di soprattasse e
pene  pecuniarie  per  tardiva  registrazione  di  atti  e   denunzie
comportanti  l'applicazione  delle  imposte  di  cui al comma 1, alle
condizioni e  modalita'  previste  dall'articolo  47  della  presente
legge.
  6. Le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della
presente  legge  relative  alla  applicazione delle imposte di cui al
comma 1, il cui presupposto si sia verificato entro il 31 marzo 1991,
possono essere definite, senza applicazione  di  soprattasse  e  pene
pecuniarie  non  ancora corrisposte, a condizione che il contribuente
provveda o abbia provveduto all'adempimento delle formalita' omesse e
al conseguente versamento del tributo.
  7. La definizione di cui  ai  commi  1,  2,  4,  5  e  6  si  rende
applicabile anche agli accertamenti per i quali, alla data di entrata
in  vigore  della presente legge, non sono decorsi i termini previsti
per proporre ricorso alla commissione tributaria.
  8. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 5,  6  e  7  deve  essere
presentata   o   spedita  per  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  domanda  in  carta  semplice,  in   duplice   esemplare,
all'ufficio  competente  e all'organo giurisdizionale presso il quale
pende ricorso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della  presente  legge  con indicazione delle generalita' e domicilio
del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e
del codice fiscale.  Il  mancato  invio  della  predetta  domanda  in
duplice   esemplare  all'ufficio  competente  e  al  predetto  organo
giurisdizionale comporta la decadenza dal diritto di usufruire  della
definizione.  Le  somme  dovute  debbono  essere  pagate  a  pena  di
decadenza entro sessanta  giorni  dalla  notificazione  dell'avvenuta
liquidazione.
  9.  Per le controversie pendenti e le violazioni commesse fino alla
data  di  entrata   in   vigore   della   presente   legge   relative
all'applicazione  delle altre tasse e imposte indirette sugli affari,
le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre
sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente
provveda o abbia  provveduto  al  versamento  del  tributo  dovuto  e
all'adempimento delle formalita' se previste. A tali fini deve essere
presentata   o   spedita  per  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento all'ufficio del registro apposita domanda entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, con
l'indicazione delle generalita' e domicilio del  contribuente,  degli
estremi  dell'atto,  denuncia  o  dichiarazione e del codice fiscale.
Qualora  il  tributo  debba   essere   liquidato   direttamente   dal
contribuente  la  prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata
alla domanda da presentarsi  al  competente  ufficio  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge; negli
altri  casi  le  somme  dovute  debbono  essere  pagate   all'ufficio
competente  entro  sessanta  giorni dalla notificazione dell'avvenuta
liquidazione ovvero dalla richiesta dell'ufficio notificata  a  mezzo
posta  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso di ricevimento al
domicilio indicato nella domanda stessa. La presente disposizione  si
applica anche alla tassa regionale automobilistica.
  10.  Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 non
sono dovuti gli interessi di mora.
  11. Le  domande  di  definizione  sono  irrevocabili  ed  esplicano
efficacia  nei confronti di tutti i coobbligati, anche se prodotte da
un solo obbligato.
  12. I giudizi in corso sono sospesi per effetto della domanda,  ivi
compresa  quella  prevista dal comma 4, e si estinguono a seguito del
pagamento delle imposte  dovute,  ai  sensi  del  presente  articolo;
dell'avvenuto   pagamento  l'ufficio  dovra'  dare  comunicazione  al
competente organo giurisdizionale o amministrativo adito. L'ordinanza
di estinzione e' revocata a seguito  dell'apposita  comunicazione  da
parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 65.
  13.  Le  definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non
possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle  sanzioni
ed  interessi  gia'  corrisposti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
                              Art. 54.
  1. Le controversie, anche di natura amministrativa, in  materia  di
imposta    generale   sull'entrata   riguardanti   accertamenti   e/o
liquidazioni dell'imposta pendenti alla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge, possono essere definite con il solo pagamento
dell'imposta in contestazione, senza applicazione  di  soprattasse  e
pene pecuniarie.
                              Art. 55.
  1.  I comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le province e
le regioni,  nonche'  le  unita'  sanitarie  locali,  le  istituzioni
pubbliche  di assistenza e beneficenza (IPAB), le aziende di turismo,
gli enti provinciali per il turismo e, ove istituite, le  aziende  di
promozione  turistica,  che,  alla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge,  non  abbiano  ancora  provveduto  a  presentare  le
dichiarazioni  dei  redditi  relative  agli  anni dal 1987 al 1990, e
sempre che non sia stato notificato accertamento, sono esonerati  dal
presentarle  se  provvedono a versare, nei termini e con le modalita'
di  cui  al  comma  6  e  per  ognuno  degli  anni  per  i  quali  la
dichiarazione  non  sia  stata  presentata,  una  somma  a  titolo di
definizione delle relative  imposte  nella  misura  risultante  dalla
tabella  di  cui  all'allegato  B alla presente legge, nonche' per le
IPAB nella misura risultante dalla quarta classe demografica relativa
ai comuni e per le aziende di turismo, gli enti  provinciali  per  il
turismo e le aziende di promozione turistica, nella misura risultante
dalla  citata tabella relativamente alla prima classe delle province.
Per le  unita'  sanitarie  locali  la  misura  corrisponde  a  quella
prevista  per  i  comuni che hanno una fascia demografica uguale. Gli
stessi  enti  sono altresi' esonerati dal presentare le dichiarazioni
dei redditi non presentate per gli anni dal 1981 al 1986, sempre  che
non  sia stato notificato accertamento, ove provvedano a versare, nei
termini e con le modalita' di cui al comma 6 e per ognuno degli  anni
per  i  quali  la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a
titolo di definizione delle relative  imposte  in  misura  doppia  di
quella prevista dalla medesima tabella. L'esonero della presentazione
delle  dichiarazioni  e'  comunque  subordinato  al fatto che vengano
definiti, mediante versamento delle somme in precedenza  indicate,  i
rapporti  di imposta relativi a tutti gli anni dal 1981 al 1990 per i
quali la dichiarazione non risulti ancora  presentata  alla  data  di
entrata  in  vigore  della presente legge e per i quali non sia stato
ancora notificato accertamento.
  2. Per gli anni per i quali, alla data di entrata in  vigore  della
presente  legge,  sia  stata  presentata  la dichiarazione ma non sia
ancora stato notificato accertamento, i relativi rapporti di  imposta
possono  essere  definiti, a richiesta dell'ente, elevando del 10 per
cento l'imponibile dichiarato e provvedendo a versare, nei termini  e
con  le  modalita'  di  cui  al  comma  6, l'ammontare delle maggiori
imposte eventualmente dovute in base agli imponibili cosi'  definiti.
Nel  caso  di  dichiarazione  in  perdita,  i  rapporti  si intendono
definiti con il pagamento, per ognuna delle dichiarazioni in perdita,
di una somma in misura pari  alla  meta'  di  quella  prevista  dalla
citata  tabella. La definizione deve comprendere tutti gli anni per i
quali sia stata presentata la dichiarazione e non  sia  stato  ancora
notificato accertamento.
  3.  Se,  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, sia
gia' stato notificato accertamento d'ufficio o in rettifica, e questo
non sia divenuto definitivo ne' sia stata notificata alcuna decisione
delle commissioni tributarie, i relativi rapporti di imposta  possono
essere  definiti,  a richiesta dell'ente, riducendo l'imponibile o il
maggior imponibile accertati, rispettivamente del 70  o  del  90  per
cento,  a  seconda  che  si  tratti  di  accertamento  d'ufficio o in
rettifica. Nel caso di  accertamento  che  si  limiti  a  ridurre  la
perdita  dichiarata, il rapporto si definisce, a richiesta dell'ente,
riducendo la perdita dichiarata di un ammontare pari al 10 per  cento
della differenza tra perdita dichiarata e perdita accertata.
  4.  Se,  alla  data di entrata in vigore della presente, siano gia'
state notificate una o piu' decisioni delle commissioni tributarie, e
queste non siano  ancora  divenute  definitive,  la  controversia  si
estingue,  a  richiesta  dell'ente,  sulla  base  di quanto stabilito
dall'ultima decisione, oppure sulla base degli imponibili o  maggiori
imponibili  accertati  dall'ufficio, ridotti rispettivamente del 30 o
del 50 per cento, a seconda che si tratti di accertamento d'ufficio o
in rettifica.
  5. Le maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili
o ai maggiori imponibili cosi' definiti  devono  essere  versate  nei
termini  e  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  6,  computando in
diminuzione  gli  importi  iscritti  a  ruolo  e  versati  ai   sensi
dell'articolo  15  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive  modificazioni,  e  non  possono
comunque  essere  compensate  con  gli  eventuali  crediti  d'imposta
risultanti dalle dichiarazioni gia' presentate. Al rimborso  di  tali
crediti si provvedera' d'ufficio.
  6. La definizione dei rapporti di imposta ai sensi dei commi da 1 a
5 e' in ogni caso subordinata alla presentazione, a pena di nullita',
di  apposita  domanda  dell'ente  interessato. La domanda deve essere
presentata o spedita mediante lettera raccomandata entro il 30 giugno
1992 all'ufficio delle imposte competente e  ad  essa  devono  essere
allegate  le attestazioni comprovanti i versamenti previsti dai commi
da 1 a 5. Le domande e i versamenti devono essere effettuati mediante
utilizzo di stampati conformi ai modelli approvati entro il 31  marzo
1992  con  decreto  del  Ministro  delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono dettate le  istruzioni
per la compilazione dei modelli.
  7.  In  caso  di  definizione  ai  sensi dei commi da 1 a 6, non si
terra' conto ne' degli accertamenti ne' delle decisioni eventualmente
notificati dopo la data di entrata in vigore  della  presente  legge.
Per   i   rapporti   di  imposta  cosi'  definiti  non  si  fa  luogo
all'applicazione di sanzioni, ne' all'applicazione di interessi sulle
somme a tale titolo versate.
  8. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o  di  impugnativa,
pendenti  alla  data  di entrata in vigore della presente legge o che
iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al  30  giugno
1992.  Tuttavia  i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di
discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a
richiesta del contribuente che dichiari  di  volersi  avvalere  delle
disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992
i  giudizi  si  estinguono  mediante  ordinanza subordinatamente alla
esibizione da parte del contribuente  di  copia,  anche  fotostatica,
della  dichiarazione  integrativa  e  della  ricevuta  comprovante la
consegna  all'ufficio   postale   della   lettera   raccomandata   di
trasmissione   della  dichiarazione  stessa.  Gli  uffici  a  seguito
dell'intervenuta  liquidazione  definitiva  comunicano  i  motivi  di
invalidita'   delle  dichiarazioni  dai  quali  consegue  la  mancata
estinzione della controversia; in tali casi e'  revocata  l'ordinanza
di estinzione.
  9. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti relativi
alle  imposte  sui  redditi e per l'adempimento di tutti gli obblighi
inerenti alle operazioni  delle  quali  si  deve  tener  conto  nelle
suddette  dichiarazioni,  gia' differiti dall'articolo 9 del decreto-
legge 14 marzo 1988, n.  70,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  13 maggio 1988, n. 154, e successivi provvedimenti di proroga,
sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1992.
  10. Gli accertamenti dei redditi relativi a tutti gli  anni  per  i
quali   e'   stato   differito  il  termine  di  presentazione  della
dichiarazione e che non siano stati definiti ai sensi della  presente
legge dovranno comunque essere effettuati, a pena di decadenza, entro
e non oltre il 31 dicembre 1995.
  11.  Le  norme  di  cui ai precedenti commi si applicano anche agli
Istituti autonomi per le case popolari od agli analoghi enti comunque
denominati a seguito della riorganizzazione operata dalle regioni. Ai
fini dell'inquadramento nelle classi demografiche di cui alla  citata
tabella gli Istituti sono assimilati alle province nel cui territorio
svolgono la loro attivita'.
                              Art. 56.
  1.  I comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le province e
le regioni, nonche' le unita' sanitarie locali, le IPAB,  le  aziende
di  turismo, gli enti provinciali per il turismo e, ove istituite, le
aziende di promozione turistica, che, alla data di entrata in  vigore
della  presente  legge,  non  abbiano ancora presentato, agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, le dichiarazioni  annuali  relative
ai  periodi  d'imposta  compresi dal 1987 al 1990, sempre che non sia
stato notificato accertamento,  sono  esonerati  dal  presentarle  se
provvedono  a  versare, per ogni periodo d'imposta, le somme indicate
nella tabella di cui all'allegato  B  alla  presente  legge;  per  le
aziende  di turismo, gli enti provinciali per il turismo e le aziende
di promozione turistica nella misura risultante dalla citata  tabella
relativamente  alla  prima  classe delle province e per le IPAB nella
misura risultante dalla quarta classe demografica relativa ai comuni.
Per le  unita'  sanitarie  locali  la  misura  corrisponde  a  quella
prevista  per  i  comuni  che hanno una fascia demografica uguale. Le
anzidette  somme  sono  raddoppiate  ai   fini   dell'esonero   della
presentazione   delle   dichiarazioni  annuali  relative  ai  periodi
d'imposta compresi dal 1982 al 1986. L'esonero e'  operante  solo  se
richiesto per tutti i periodi d'imposta.
  2.  I rapporti relativi ai periodi d'imposta per i quali, alla data
di entrata in vigore della presente legge, sia  stata  presentata  la
dichiarazione  annuale  ma  non sia stato ancora notificato avviso di
rettifica,  possono  essere  definiti  elevando  del  10  per   cento
l'imposta   dovuta   in   base   alla   dichiarazione.  Nel  caso  di
dichiarazione annuale a credito, i rapporti si intendono definiti con
il pagamento, per ogni periodo d'imposta,  di  una  somma  pari  alla
meta'  di  quella  prevista  dalla  citata tabella. La definizione e'
operante se richiesta per tutti i periodi d'imposta.
  3. Se, alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sia
stato  notificato  avviso di accertamento o di rettifica e questi non
siano gia'  divenuti  definitivi  ne'  sia  stata  notificata  alcuna
decisione  delle  commissioni tributarie, i relativi rapporti possono
essere definiti riducendo l'imposta o la maggiore imposta  accertata,
rispettivamente, del 70 o del 90 per cento e computando in detrazione
l'imposta  eventualmente  gia'  versata  ai  sensi  dell'articolo 60,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni. Non si fa luogo,  comunque,
a  restituzioni  di  imposte,  soprattasse  e  pene  pecuniarie  gia'
riscosse. Ove  con  la  rettifica  eseguita  dall'ufficio  sia  stato
ridotto  il  credito  di imposta dichiarato, il rapporto si definisce
con il  pagamento  di  un  ammontare  pari  al  10  per  cento  della
differenza tra il credito dichiarato e quello accertato.
  4.  Se,  alla data di entrata in vigore della presente legge, siano
gia'  state  notificate  una  o  piu'  decisioni  delle   commissioni
tributarie   e  queste  non  siano  ancora  divenute  definitive,  la
controversia si estingue sulla base di quanto  stabilito  dall'ultima
decisione,  oppure  sulla  base dell'imposta o della maggiore imposta
accertata dall'ufficio, ridotta rispettivamente del 30 o del  50  per
cento e computando in detrazione l'imposta eventualmente gia' versata
ai  sensi dell'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Non si fa luogo, comunque, a restituzioni di imposte,  soprattasse  e
pene  pecuniarie  gia'  riscosse.  Ove le decisioni delle commissioni
abbiano ridotto il credito di imposta dichiarato, la controversia  si
estingue con il pagamento di un ammontare pari alla differenza tra il
credito  dichiarato  e quello stabilito dall'ultima decisione, oppure
pari al 30 per cento della differenza tra  il  credito  dichiarato  e
quello accertato dall'ufficio.
  5.  Le  somme  dovute  ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 devono essere
versate  nei  termini  e  con  le  modalita'  di  cui  al   comma   6
dell'articolo 55.
  6.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  6,  7  e 8
dell'articolo 55.
  7. Il termine del 31 dicembre 1991 previsto dall'articolo 4-bis del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e' ulteriormente differito al 5
marzo 1992 per quanto riguarda le  dichiarazioni  e  versamenti  agli
effetti  dell'imposta sul valore aggiunto. Fino alla stessa data sono
differiti  anche  i  termini  previsti  per  la  fatturazione  e   la
registrazione  e  per  l'adempimento  di  tutti  gli  altri  obblighi
inerenti alle operazioni  delle  quali  si  deve  tener  conto  nelle
suddette  dichiarazioni;  a tal fine gli obblighi di fatturazione, di
registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette  operazioni
si   intendono  comunque  gia'  adempiuti  se  le  operazioni  stesse
risultano  dalla  contabilita'  prevista  per   gli   enti   pubblici
interessati.  I  periodi  d'imposta  cui si applicano le disposizioni
contenute nel  presente  comma  e  nei  precedenti  provvedimenti  di
proroga, sono quelli chiusi anteriormente al 1' gennaio 1991.
  8.  Gli  accertamenti  e  le  rettifiche relativi a tutti i periodi
d'imposta per i quali e' stato differito il termine di  presentazione
della  dichiarazione  annuale  agli  effetti  dell'imposta sul valore
aggiunto e per i quali non sia intervenuta definizione ai  sensi  dei
commi 1 e 2 dovranno essere comunque effettuati, a pena di decadenza,
entro e non oltre il 31 dicembre 1995.
  9.  Le  norme  di  cui  ai precedenti commi si applicano anche agli
istituti autonomi per le case popolari od agli analoghi enti comunque
denominati a seguito della riorganizzazione operata dalle regioni. Ai
fini dell'inquadramento nelle classi demografiche di cui alla  citata
tabella,   gli   Istituti  sono  assimilati  alle  province  nel  cui
territorio svolgono la loro attivita'.
                              Capo III
                         DISPOSIZIONI COMUNI
                              Art. 57.
  1. Le dichiarazioni integrative di  cui  alla  presente  legge,  da
redigersi  in  carta  semplice,  sono  irrevocabili.  Le imposte e le
maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo  definitivo
e  le  definizioni  intervenute sulla base di dette dichiarazioni non
possono  essere  modificate   dagli   uffici   ne'   contestate   dai
contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme
di  cui  ai  Capi  I  e  II  del presente titolo; in tale ipotesi gli
uffici, in sede  di  liquidazione  delle  dichiarazioni  integrative,
devono  accertare,  in  base  agli  elementi in esse contenuti, quali
effetti i contribuenti abbiano inteso conseguire, tenendo anche conto
del principio di conservazione degli effetti  giuridici  degli  atti.
Sono  salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla
dichiarazione originaria a norma degli articoli 36-bis e  36-ter  del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, ed alle dichiarazioni integrative  indicate
nell'articolo  33, comma 1, secondo periodo, della presente legge, ma
le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del
computo  dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare
nelle  dichiarazioni  integrative.  Tuttavia  le   maggiori   imposte
derivanti  dalla liquidazione della dichiarazione originaria, in caso
di accertamento o di prosecuzione della controversia, si  considerano
dichiarate  ai  soli  fini  dell'applicazione delle sanzioni ai sensi
dell'articolo 42.
  2. I termini per l'accertamento relativamente ai periodi di imposta
per i quali puo' essere presentata dichiarazione integrativa che  non
siano  scaduti  alla data del 31 dicembre 1991, sono prorogati di due
anni nei confronti dei soggetti che non hanno presentato la  predetta
dichiarazione.   Relativamente   ai   tributi   di  cui  al  comma  1
dell'articolo 53 sono altresi' sospesi, sino al 31 dicembre  1993,  i
termini  di  prescrizione  e  di decadenza riguardanti la riscossione
delle imposte complementari e suppletive diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo  19  del  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 43, terzo comma, del decreto
del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  ed
all'articolo  57,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  non  operano  relativamente  ai
periodi   di   imposta   per   i  quali  siano  state  presentate  le
dichiarazioni integrative di cui agli articoli 34 e 36, ad  eccezione
di  quelli per i quali sono stati notificati accertamenti parziali di
cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica
29  settembre  1973,  n.  600,  e  successive modificazioni, ovvero i
contribuenti si siano avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli
da 44 a 48 ne'  per  i  periodi  di  imposta  con  accertamenti  gia'
definiti  quando siano state presentate dichiarazioni integrative con
definizione automatica per tutti i periodi di imposta per i quali non
sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica.
  4. Agli effetti degli articoli 32,  38  e  49  non  si  considerano
omesse le dichiarazioni originarie presentate anteriormente alla data
del  1'  settembre  1991 con ritardo superiore ad un mese anche ad un
ufficio  incompetente.  Sono  considerate  valide  le   dichiarazioni
integrative  presentate,  nei  termini,  ad  uffici  territorialmente
incompetenti.
  5. Gli uffici, nell'ambito dei programmi annuali  di  accertamento,
provvedono  al  controllo della completezza e della veridicita' degli
elementi presi a base per l'applicazione dei coefficienti  presuntivi
di  cui  all'articolo  38,  comma  2, e alla riscossione dei maggiori
importi dovuti e  non  versati.  In  tali  ipotesi  la  misura  delle
soprattasse  di  cui  agli  articoli  39,  comma 6, e 51, comma 8, e'
raddoppiata.
  6. Nei confronti di coloro che alla  data  del  30  settembre  1991
hanno  perso  la  rappresentanza  del soggetto passivo o del soggetto
inadempiente non si applicano le soprattasse  e  le  pene  pecuniarie
previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi  a condizione che venga presentata, tra il 1' ed il 30 aprile
1992,  apposita  istanza  all'ufficio  delle  imposte  competente  in
ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza
stessa  e  venga  effettuato  il  pagamento  della  somma di lire due
milioni per ciascuno dei periodi di  imposta  cui  le  violazioni  si
riferiscono.  L'istanza  deve  essere redatta in duplice esemplare in
conformita'  al  modello approvato con il decreto di cui all'articolo
32, comma 3. I versamenti devono essere effettuati nei termini e  nei
modi previsti negli articoli da 39 a 41.
                              Art. 58.
  1.  Il  comma  1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  "1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui  redditi,
si  considerano  relativi  all'impresa,  oltre  ai beni indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53,  a  quelli  strumentali
per   l'esercizio   dell'impresa   stessa  ed  ai  crediti  acquisiti
nell'esercizio   dell'impresa    stessa,    i    beni    appartenenti
all'imprenditore   che  siano  indicati  tra  le  attivita'  relative
all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma  dell'articolo
2217  del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo
40   si   considerano   relativi   all'impresa   solo   se   indicati
nell'inventario  o,  per  i  soggetti  indicati nell'articolo 79, nel
registro dei beni ammortizzabili".
  2. L'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre  1991,
utilizzi  beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma
2 dell'articolo  40  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, puo', entro  il  30  aprile
1992,   optare  per  l'esclusione  dei  beni  stessi  dal  patrimonio
dell'impresa, con effetto dall'anno 1992, mediante  il  pagamento  di
una  somma  a  titolo  d'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto  nella  misura  del  5  per  cento  del  valore
dell'immobile  medesimo determinato con i criteri di cui all'articolo
52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, nel  caso  in  cui  gli  stessi  provengano  dal
patrimonio  personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in re-
gime  di  impresa.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,   da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il  28  febbraio 1992,
saranno stabilite le modalita' di presentazione  della  dichiarazione
di opzione e di versamento dell'imposta.
  3.  Per bene proveniente dal patrimonio personale dell'imprenditore
deve intendersi il bene, di proprieta' dell'imprenditore stesso,  non
acquistato  nell'esercizio  d'impresa, indipendentemente dall'anno di
acquisizione e dal periodo  di  tempo  intercorso  tra  l'acquisto  e
l'utilizzazione nell'impresa.
  4.  Il  gettito  derivante dalle disposizioni del presente articolo
concorre ad assicurare le maggiori entrate previste per  l'anno  1992
dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
                              Art. 59.
  1.  Gli  importi  dovuti  sulle  annualita' definite ai sensi degli
articoli 34 e 44 saranno da computare al netto degli importi pagati o
iscritti a ruolo e versati ai  sensi  degli  articoli  15  e  20  del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive  modificazioni,  e  dell'articolo  60  del   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e potranno
essere rateizzati in un  numero  massimo  di  cinque  anni  senza  il
pagamento  degli  interessi, se l'ammontare di detti importi supera i
500 milioni per ciascuna imposta.
  2. Ai fini di cui al comma 1, alla dichiarazione integrativa dovra'
essere  allegata  la  fotocopia  delle   cartelle   esattoriali,   se
esistenti, e delle ricevute di versamento da cui risultino le causali
di   versamento,   ovvero   l'attestazione   del  competente  ufficio
tributario relativa alle causali.
                              Art. 60.
  1. Al fine di agevolare l'attuazione delle  norme  contenute  nella
presente  legge,  l'intendente  di finanza, accertate le esigenze dei
dipendenti uffici finanziari, puo' disporre, fino al termine indicato
nel comma 3 dell'articolo  39,  per  la  liquidazione  delle  imposte
dovute in base alle dichiarazioni integrative, il temporaneo distacco
di  personale  da  lui  amministrato  da  uno  ad  altro degli uffici
finanziari  medesimi  anche  se  di  settore  diverso  da  quello  di
appartenenza.
                              Art. 61.
  1.  Il  curatore del fallimento, sentito il parere del comitato dei
creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, il commissario
liquidatore  ed  il  commissario  dell'amministrazione  straordinaria
delle  grandi  imprese  in  crisi,  sentito il parere del comitato di
sorveglianza e  con  l'autorizzazione  dell'autorita'  di  vigilanza,
possono   avvalersi  delle  disposizioni  della  presente  legge.  Il
pagamento delle somme dovute deve avvenire entro i  termini  previsti
dalle  predette  disposizioni.  I  relativi  debiti sono equiparati a
quelli previsti dall'articolo 111,  primo  comma,  numero  1),  delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  2.  Possono avvalersi delle disposizioni della presente legge anche
i curatori di eredita' giacenti  e  gli  amministratori  di  eredita'
devolute  sotto  condizione  sospensiva  o in favore di nascituri non
ancora concepiti.
                              Art. 62.
  1. Nello stato di previsione dell'entrata sono  istituiti  appositi
capitoli  cui  affluiscono  le riscossioni di cui alla presente legge
relative alle singole imposte.
  2. Sui capitoli di cui al comma 1 affluiscono le riscossioni  degli
interessi  e  delle soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato
versamento.
                               Capo IV
                        SOSTITUTI DI IMPOSTA
                              Art. 63.
  1. I soggetti indicati nel titolo III del  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  600,  e  successive
modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla  fonte
sulle  somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della
relativa dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto,
e successive modificazioni, per i periodi d'imposta relativamente  ai
quali  il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto
anteriormente al 30 novembre 1991,  sempreche'  non  sia  intervenuto
accertamento  definitivo,  sono  ammessi  a  presentare dichiarazioni
integrative in luogo di quelle omesse e per  rettificare  in  aumento
quelle  gia'  presentate  ancorche' con ritardo superiore ad un mese.
Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali,
pur  scadendo  l'ordinario  termine  per   la   presentazione   della
dichiarazione  annuale successivamente alla data di entrata in vigore
della presente  legge  per  effetto  di  disposizioni  che  ne  hanno
stabilito  la  proroga,  la  dichiarazione  stessa  e' stata comunque
presentata entro la stessa data.
  2. I soggetti di cui al comma 1, tra il 1' ed il  30  aprile  1992,
devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative,
relativamente   agli   ammontari   complessivi   dei  vari  pagamenti
effettuati e ai periodi di imposta per i  quali  intendono  avvalersi
della   facolta'  prevista  nel  comma  1.  Nei  casi  di  fusione  e
trasformazione si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 32.
  3.  Le dichiarazioni integrative, a pena di nullita', devono essere
redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio
1992 con decreto del Ministro  delle  finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita'
per  l'attuazione  delle  relative norme e per la presentazione delle
dichiarazioni integrative nonche' le istruzioni per  la  compilazione
dei detti modelli.
  4.  In  caso  di  accertamento  in rettifica o d'ufficio notificato
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, se
il sostituto d'imposta non accetta di corrispondere l'intero  importo
delle  ritenute  o delle maggiori ritenute accertate, la controversia
prosegue per la differenza.
  5. I versamenti delle ritenute dovute in  base  alle  dichiarazioni
integrative  devono  essere  effettuati in tre rate di uguale importo
nei mesi di aprile e luglio 1992  e  luglio  1993.  Si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 39, commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5 e 6.
  6. Le sanzioni amministrative previste dal titolo V del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e dal titolo III  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non
si  applicano  se  l'ammontare  delle  ritenute  resta  definito  per
l'importo corrispondente  alle  dichiarazioni  integrative.  In  caso
contrario si applicano le sanzioni commisurate alle maggiori ritenute
definitivamente  accertate. Si applicano altresi' le disposizioni del
comma 1, secondo periodo, e del comma 2 dell'articolo 42.
  7. Per le ritenute indicate  nelle  dichiarazioni  integrative  non
puo'  essere  esercitata  la rivalsa sui percettori delle somme o dei
valori non assoggettati a ritenuta. La dichiarazione integrativa  non
costituisce  titolo  per la deducibilita' delle somme o dei valori ai
fini delle imposte sul reddito.
  8. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo  32,  dei
commi  5,  6 e 7 dell'articolo 34, dei commi 3 e 4 dell'articolo 36 e
del comma 1 dell'articolo 57.
  9. Relativamente alle somme e ai valori per i quali il  termine  di
presentazione  della  dichiarazione  e'  scaduto  anteriormente al 1'
settembre 1991, ai fini della applicazione della normativa di cui  al
presente  articolo  si considerano validi i versamenti delle ritenute
effettuati  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  a  condizione  che  venga  presentata dichiarazione
integrativa. Restano ferme, relativamente ai predetti versamenti,  le
somme  pagate,  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore della
presente legge, a titolo di interessi, soprattasse e pene pecuniarie.
Le controversie  pendenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse rel-
ative  ad  infrazioni  diverse  da  quelle connesse all'effettuazione
delle ritenute, possono essere definite mediante il pagamento del  10
per cento delle predette sanzioni.
                               Capo V
                        DEFINIZIONE AGEVOLATA
                     DELLE CONTROVERSIE DOGANALI
                              Art. 64.
  1.   Le   controversie   relative   ai   tributi  amministrati  dal
dipartimento delle dogane e delle imposte indirette  pendenti  presso
l'Amministrazione  o  davanti  all'autorita' giudiziaria alla data di
entrata in vigore della presente legge per violazioni  commesse  fino
al  30  settembre  1991, possono, su istanza del contribuente, essere
definite  con  il  pagamento  dei  tributi,  accertati  dagli  uffici
impositori,  ove dovuti, e del 20 per cento del minimo della relativa
pena pecuniaria.
  2. Le violazioni commesse fino al 30  settembre  1991  relative  ai
tributi  di  cui  al  comma  1,  costituenti  reati  suscettibili  di
definizione in via amministrativa, accertate alla data di entrata  in
vigore   della   presente   legge,   potranno   essere,   ad  istanza
dell'interessato, estinte con il pagamento dei tributi accertati  ove
dovuti  e  del  20  per  cento  del  minimo della sanzione pecuniaria
applicabile.
  3. Per le infrazioni di cui ai commi 1 e 2,  non  ancora  accertate
alla  data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati
potranno ottenere l'estinzione, nei limiti dei  fatti  spontaneamente
dichiarati nell'istanza.
  4.  Le istanze irrevocabili, di cui ai commi 1 e 2, dovranno essere
presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ed il pagamento effettuato  nei  termini  e  modalita'
stabilite  nell'apposito  decreto  ministeriale. L'osservanza di tali
condizioni comporta l'abbandono delle  indennita'  di  mora  e  degli
interessi e la compensazione delle spese di lite.
                               CAPO VI
                         DISPOSIZIONI VARIE
                              Art. 65.
  1.  Le  disposizioni  per la definizione agevolata delle pendenze e
delle situazioni tributarie, di cui ai precedenti Capi  del  presente
titolo non si applicano:
    a)  ai  condannati  per  i  delitti di cui agli articoli 416-bis,
648-bis,  648-ter  del  codice  penale  o  per  taluni  dei   delitti
richiamati nel citato articolo 648-bis;
    b)   ai   condannati,   se   ricorrono  le  circostanze  previste
dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
    c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo
mafioso e sottoposte ad una misura  di  prevenzione  ai  sensi  della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
    d)  alle  societa'  nelle  cui attivita' economiche o finanziarie
risultino, nella sentenza, impiegati denaro, beni  o  altre  utilita'
provenienti dai reati indicati nel citato articolo 648-bis del codice
penale.
  2.  Qualora  la  sentenza e il provvedimento di cui al comma 1, per
fatti precedentemente commessi, divengano definitivi  successivamente
alla  presentazione  della dichiarazione integrativa o della istanza,
di definizione, queste rimangono  prive  di  effetti  e  l'azione  di
accertamento  puo'  comunque  essere esercitata entro il secondo anno
successivo a quello in  cui  la  sentenza  e  il  provvedimento  sono
divenuti  definitivi.  Le  somme  versate,  relativamente  ai singoli
tributi, non sono in ogni caso ripetibili.
  3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1  e  2  copia  della
sentenza  definitiva  di  condanna  o del provvedimento definitivo e'
trasmessa a cura della cancelleria al locale  ufficio  delle  imposte
per l'inoltro all'ufficio competente, se diverso.
                              Art. 66.
  1.  Ai  fini degli accertamenti induttivi previsti dall'articolo 2,
comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio  1985,  n.  17,  e  successive
modificazioni, possono essere utilizzati i coefficienti presuntivi di
cui all'articolo 38, comma 2.