LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413. (Omissis). TITOLO VI DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE Capo I IMPOSTE SUI REDDITI Art. 32. 1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone guiridiche e dell'imposta lo- cale sui redditi, nonche' delle relative addizionali, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, i contribuenti, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle gia' presentate, ancorche' con ritardo superiore ad un mese. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa sia stata comunque presentata anteriormente alla detta data. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 34 e nell'articolo 38, il maggior reddito dichiarato non puo' essere inferiore a lire 500.000 per ciascun periodo d'imposta. Per periodo di imposta si intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in relazione al quale e' stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione. 2. Gli interessati, tra il 1' ed il 30 aprile 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facolta' prevista nel comma 1. Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla societa' risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole societa' fuse o incoporate ai fini delle norme contenute nel presente capo. Le stesse disposizioni si applicano nei casi di trasformazione di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e all'articolo 122, commi 2 e successivi, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; negli altri casi di trasformazione deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa e, per i periodi di imposta anteriori e posteriori alla trasformazione, debbono essere adottate modalita' di integrazione tra loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1' dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 30 settembre 1992. 3. Le dichiarazioni integrative, a pena di nullita', devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio 1992 con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle relative norme e per la presentazione delle dichiarazioni integrative nonche' le istruzioni per la compilazione di detti modelli. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 4. Le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle imposte in base ad esse dovute nonche' degli interessi e delle soprattasse di cui all'articolo 39, comma 6. Art. 33. 1. Ai fini della normativa di cui al presente titolo si considerano dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, presentati, in assenza delle condizioni richieste da questa disposizione, in luogo della dichiarazione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo e nel successivo si considerano altresi' dichiarati nella dichiarazione originaria i redditi, le perdite, le imposte lorde e le addizionali esposti nelle dichiarazioni integrative presentate ai sensi degli articoli da 14 a 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, degli articoli da 5 a 8 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, e dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza ovvero di detrazioni di imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate, ne' per l'esercizio di opzioni, e non esplica alcun effetto ai fini del calcolo della maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, e agli articoli 105, 106 e 107 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo i periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si considerano non accertati, fermo restando quanto disposto nell'articolo 36. 2. Relativamente alle dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi le dichiarazioni integrative devono essere presentate separatamente da ciascun coniuge con l'indicazione degli elementi a lui riferibili. La dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi non ha effetto nei confronti dell'altro. 3. I soggetti ai quali sono stati imputati pro quota i redditi delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della societa' o associazione o dell'altro coniuge. La dichiarazione della societa' o associazione o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante. 4. La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformita' alle disposizioni rel- ative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalita' stabiliti nel decreto di cui al comma 3 dell'articolo 32. 5. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 34 e nell'articolo 38, le societa' di capitali e gli enti equiparati, le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonche' le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, possono specificare nelle dichiarazioni integrative o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse. Le quantita' ed i valori cosi' evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi della presente legge per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento o rettifica di ufficio. 6. Con riguardo agli imponibili, ai maggiori imponibili e alle minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative non si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, dei commi 4 e 6 dell'articolo 75 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 7. Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del comma 5 del presente articolo nonche' ai sensi dell'articolo 34 i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 ovvero in quello del periodo di imposta in corso a tale data. 8. I soggetti indicati nel comma 5 che hanno presentato dichiarazioni integrative, anche per definizione automatica, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello del periodo di imposta in corso a tale data eliminando le attivita' o le passivita' fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. L'iscrizione di dette variazioni, non comporta emergenza di componenti attivi o passivi ai fini della determinazione del reddito di impresa ne' la deducibilita' di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi. 9. Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 38, le disposizioni del comma 8 si applicano altresi' per le iscrizioni in bilancio di attivita' in precedenza omesse, ma in tal caso il valore iscritto concorre alla formazione del reddito di impresa nella misura del 20 per cento. Il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato. 10. Per le imprese minori le variazioni sono consentite solo relativamente alle quantita' o ai valori delle rimanzne di cui agli articoli 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e 59 del citato testo unico delle imposte sui redditi. I nuovi quantita' e valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le variazioni sono state effettuate. In caso di variazioni di aumento i relativi importi sono fiscalmente riconosciuti nei limiti dei valori normali, diminuiti del 30 per cento ove si tratti di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1' gennaio 1991 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla formazione del reddito di impresa nel periodo di imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi. Qualora l'attivita' di impresa cessi prima del quarto periodo di imposta l'importo residuo concorre alla formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta. Art. 34. 1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4, e' stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio diverso dall'accertamento parziale di cui all'articolo 41- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la controversia si estingue se la dichiarazione stessa reca un imponibile non inferiore alla somma del 60 per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio o enunciato in decreto di citazione a giudizio penale e del 15 per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente e sono versate le rela- tive imposte. Se nella dichiarazione originaria, ancorche' tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o piu' imposte cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferiori al 65 per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte e sono eseguiti i relativi versamenti. Se ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti rilevano le perdite ai sensi degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nella dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa e' indicata una variazione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato. Se alcuni elementi dell'imponibile accertato non sono oggetto di contestazione da parte del contribuente le rela- tive imposte restano dovute per l'intero ammontare dei suddetti elementi e degli stessi non si tiene conto ai fini del presente articolo. 2. Le disposizioni del comma 1 non consentono in nessun caso di effettuare un versamento di imposta, integrativo di quello corrisposto in conseguenza della dichiarazione originaria, di ammontare inferiore al 20 per cento della differenza fra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa e versata non e' inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 30 per cento. 3. Le rettifiche al reddito d'impresa, oggetto di contestazione, idonee ad esplicare effetti sui periodi di imposta successivi, si considerano riconosciute ai fini delle imposte sul reddito per la quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1991 o in corso a tale data. 4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si rende applicabile agli accertamenti notificati entro il 30 settembre 1991. Per gli accertamenti notificati in data successiva, il contribuente interessato alla definizione dei propri rapporti tributari, ai sensi del presente titolo, puo' presentare la dichiarazione integrativa dei propri redditi ai sensi dell'articolo 32 o dell'articolo 38. Resta in ogni caso esclusa l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 37. 5. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa. Gli uffici a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidita' delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; in tali casi e' revocata l'ordinanza di estinzione. 6. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 5, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. 7. I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione prevista dal comma 6. A tal fine debbono presentare, alla competente intendenza di finanza, entro il 15 maggio 1992, domanda, in carta libera, con allegata copia, anche fotostatica, della dichiarazione presentata e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la predetta domanda, la riscossione rateale delle somme iscritte a titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge riprende con la prima scadenza utile. A seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative, presentate ai sensi del presente articolo, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra relative ai periodi di imposta cui le dichiarazioni si riferiscono. 8. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata la decisione della commissione tributaria di primo grado e penda ancora la controversia, la controversia stessa si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggiore imponibile che risulti non inferiore al 20 per cento del maggiore imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore all'80 per cento del maggiore imponibile stabilito dalla commissione tributaria. 9. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata decisione di organi giurisdizionali di grado superiore al primo e penda ancora la controversia, la controversia stessa si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggior imponibile che risulti non inferiore al 15 per cento del maggiore imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore al 90 per cento del maggiore imponibile stabilito dalla commissione di secondo grado o dalla commissione centrale o dalla corte di appello. 10. Nelle ipotesi di cui ai commi 8 e 9, qualora la controversia abbia per oggetto riduzione di perdite dichiarate nei confronti dei soggetti cui le stesse rilevano ai sensi degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e succes- sive modificazioni, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes- sive modificazioni, la controversia stessa si estingue se nella dichiarazione integrativa e' indicata una riduzione della perdita dichiarata: non inferiore al 30 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato e non inferiore all'80 per cento del detto ammontare complessivo riconosciuto con la decisione di primo grado; non inferiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato e non inferiore al 90 per cento del detto ammontare complessivo riconosciuto con la decisione della commissione di secondo grado o della commissione centrale o della corte d'appello. Art. 35. 1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore, della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse rel- ative ad infrazioni che non prevedono applicazione di imposta, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e nei modi previsti negli articoli da 39 a 41. Art. 36. 1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e' stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, compreso l'accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la controversia, se non risulta estinta ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa. 2. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 33 si applicano nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito d'impresa. 3. I giudizi in corso, e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi restano sospesi, limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati, subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente dei documenti di cui al comma 5 dell'articolo 34. 4. Si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 34. L'iscrizione provvisoria nei ruoli da effettuare ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e' commisurata alle somme per le quali la contestazione prosegue. Art. 37. 1. Per i periodi di imposta per i quali il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa che non comporta definizione automatica, gli uffici, nell'ambito di programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti, secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica e' ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che l'ammontare del reddito imponibile accertabile superi quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento del reddito aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non e' inferiore al 10 per cento di quella corrispondente alla dichiarazione originaria, la maggior imposta dovuta a seguito dell'accertamento e' comunque limitata alla eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibii dichiarati aumentata della franchigia indicata nel precedente periodo. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Art. 38. 1. Il contribuente con la dichiarazione integrativa puo' richiedere, per i periodi d'imposta diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 34, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite per definizione automatica a norma del presente articolo. 2. La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullita' la richiesta di definizione per tutte le imposte e per tutti i periodi di imposta in relazione ai quali non sono scaduti alla data del 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; ai fini dell'individuazione dei detti periodi di imposta non trova applicazione il disposto dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. La definizione automatica si ottiene versando, in riferimento a ciascuna imposta, un importo pari al 20 per cento dell'imposta lorda e delle addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria. Quando l'imposta lorda e le addizionali superano l'ammontare di lire 10 milioni, la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 18 per cento; quando l'imposta lorda e le addizionali superano l'ammontare di lire 40 milioni, la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 15 per cento. Per i contribuenti titolari di reddito d'impresa che hanno dichiarato in un periodo d'imposta ricavi di ammontare non superiore a lire 700.000.000 se esercenti attivita' di servizi, di intermediazione, di trasporto, alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o a lire 2.000.000.000 se esercenti attivita' di produzione di beni o a lire 5.000.000.000 se esercenti attivita' di commercio all'ingrosso o al minuto compresi gli ambulanti ovvero per i contribuenti esercenti arti o professioni che hanno dichiarato in un anno compensi di ammontare non superiore a lire 700.000.000 la definizione automatica puo' essere effettuta adottando una percentuale pari a quella risultante dal rapporto tra l'incremento, rispetto ai ricavi o compensi dichiarati, dei ricavi o compensi calcolati sulla base dei coefficienti presuntivi determinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990, ridotti, per gli anni precedenti il 1990, tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ed i ricavi o compensi dichiarati, fermi restando gli importi minimi di cui al comma 3. Qualora non sussistano le condizioni per l'applicazione dei coefficienti presuntivi di cui sopra all'anno di imposta 1990, i soggetti di cui al periodo precedente debbono calcolare i ricavi presunti con riferimento al primo anno d'imposta precedente al 1990 in cui il soggetto abbia esercitato l'attivita' durante tutto il periodo di imposta. Per i contribuenti che esercitano attivita' in relazione alle quali sono previsti diversi limiti di ricavi si fa riferimento all'attivita' da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi stessi se le operazioni effettuate sono state annotate distintamente nelle scritture contabili; in mancanza della distinta annotazione si fa riferimento al limite di lire 5.000.000.000 relativamente all'ammontare complessivo dei ricavi. Le disposizioni precedenti si applicano a condizione che il reddito di impresa ed il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni dichiarati non siano inferiori al 60 per cento dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato. In tale ipotesi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono insieme i redditi sopra menzionati, le percentuali corrispondenti a quelle risultanti dal rapporto sopra menzionato vanno determinate separatamente per ciascun reddito e si applica, in ogni caso, la percentuale piu' elevata. La percentuale determinata, ai sensi del presente comma, nei riguardi delle societa' ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle aziende gestite in comunione tra i coniugi e' applicabile anche ai fini dell'eventuale definizione automatica dell'imposta dovuta dai soci o associati o dal coniuge qualora i redditi da partecipazione, unitamente agli altri redditi eventualmente dichiarati in relazione ai quali puo' applicarsi la percentuale corrispondente a quella risultante dal rapporto sopra menzionato, non siano inferiori al 60 per cento dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato. In tale ipotesi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o piu' dei redditi sopra menzionati, si applica la percentuale piu' elevata. Le detrazioni d'imposta, le ritenute e i crediti d'imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria. 3. Salvo quanto disposto nei commi da 4 a 8, i contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno 100.000 lire per le persone fisiche e per le societa' semplici che producono redditi diversi da quelli di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Per le persone fisiche e per le societa' ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, titolari di reddito di impresa e di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone guiridiche detto importo e' elevato a lire 400.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a lire 18 milioni, a lire 800.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a lire 200 milioni, a lire 1.200.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a lire 360 milioni a lire 1.600.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 1 miliardo di lire, a lire 2.000.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 10 miliardi di lire, e di lire 400.000 per ogni miliardo in piu'. Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte le imposte di cui al comma 1. 4. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita, rilevante agli effetti degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, la dichiarazione integrativa deve recare la diminuzione del 30 per cento della perdita dichiarata e deve essere versato un importo pari al 10 per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma. Per la definizione automatica dei periodi di imposta chiusi in perdita o in pareggio deve essere versato un importo almeno pari a quello minimo indicato al comma 3 per ciascuno dei periodi stessi. Al fine di stabilire se un periodo di imposta e' chiuso in perdita o in pareggio non si tiene conto delle compensazioni previste dalle disposizioni dianzi richiamate, e l'aumento di cui al comma 2 e' applicato sull'imposta, comprese le relative addizionali, corrispondente al reddito non ridotto per effetto di tale compensazione. Per le perdite dei periodi di imposta definiti ai sensi del presente articolo, con esclusione dell'ultimo periodo cosi' definito, non si applicano le disposizioni predette fermo restando, per i periodi medesimi, l'effetto della compensazione effettuata in sede di dichiarazione originaria ai fini della corresponsione delle imposte in base ad essa dovute. 5. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali non e' stata presentata la dichiarazione dei redditi, deve essere versato un importo pari a lire 2.000.000 per ciascuno dei periodi stessi; per le societa' e le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tale importo e' elevato a lire 4.000.000. Se la dichiarazione dei redditi non e' stata presentata in alcuno dei periodi di imposta indicati nel comma 2, le relative imposte non possono essere definite per definizione automatica. 6. Non puo' essere definita in modo automatico l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata. 7. Agli effetti delle disposizioni recate dai commi da 1 a 6 la presentazione avvenuta, anche se non ne sussistevano le condizioni, del certificato di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' considerata presentazione della dichiarazione dei redditi. Se la presentazione del certificato e' avvenuta in presenza delle predette condizioni, per la definizione automatica del reddito relativo ai periodi di imposta cui si riferisce il certificato stesso, non si applicano le maggiorazioni di cui ai commi 2 e 3. 8. Se le maggiorazioni indicate nel comma 2 riguardano l'imposta locale sui redditi e una delle imposte personali sui redditi, l'eventuale differenza, dovuta sino a concorrenza degli importi minimi di cui al comma 3, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i versamenti per gli importi di cui ai commi 4 e 5. Art. 39. 1. Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalita' di cui all'articolo 41. 2. I versamenti delle imposte devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di aprile e luglio 1992 e luglio 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1' dicembre 1991 al 30 aprile 1992 devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 30 settembre 1992 e per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre 1993. 3. Al controllo delle dichiarazioni integrative ed alla conseguente liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni stesse, provvedono gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio con le modalita' di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, calcolato con decorrenza dall'anno 1992. 4. Entro il termine di cui al comma 3, sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizioni in ruolo speciale secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli ed al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire 20.000. 5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche qualora successivamente alla data del 30 aprile 1992 divengano definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative. Le imposte dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 30 aprile 1992 per i periodi di imposta per i quali siano presentate dichiarazioni integrative prive dei requisiti di validita' devono essere iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 3. 6. Sulle somme dovute e non versate ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 del medesimo decreto. 7. L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a seguito delle dichiarazioni integrative, non sono deducibili ai fini del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Art. 40. 1. La liquidazione di cui all'articolo 39 e' eseguita, per tutte le annualita' di imposta incluse nella dichiarazione integrativa, dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio cui detta dichiarazione e' stata presentata avvalendosi di procedure automatizzate sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze e di quelli comunicati dagli uffici presso i quali sono state o dovevano essere presentate le dichiarazioni annuali per i periodi di imposta inclusi nelle dichiarazioni integrative. 2. I centri di servizio procedono alla iscrizione a ruolo o alla esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette procedono a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. 3. Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualita' di imposte per le quali e' stata presentata dichiarazione integrativa si provvede mediante determinazione di un unico importo tenendo conto dei risultati della liquidazione effettuata con riferimento a ciascuna di dette annualita'. 4. Alle iscrizioni, ai rimborsi o agli sgravi relativi alle annualita' di imposta per le quali e' stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 34 e 36, provvedono, per ciascuna annualita', sulla base delle comunicazioni degli uffici che hanno effettuato la liquidazione, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento. Art. 41. 1. Gli importi di cui al comma 1 dell'articolo 39 sono riscossi mediante versamento diretto con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni da eseguirsi mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 2. Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega ad una azienda di credito, o distinta di versamento al concessionario della riscossione, le caratteristiche e le modalita' di rilascio delle attestazioni da parte dei detti soggetti nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Art. 42. 1. Le sanzioni amministrative per omissione, infedelta' o incompletezza delle dichiarazioni annuali dei redditi, compresa quella prevista nell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applicano se l'imposta resta definita per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative; in caso contrario si applicano le sanzioni per incompleta e infedele dichiarazione commisurate alla maggiore imposta definitivamente accertata. Non si applicano altresi' le sanzioni amministrative per la tardivita' delle dichiarazioni e per le altre violazioni anche formali relative alle imposte sui redditi commesse dai contribuenti nei periodi di imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione integrativa. 2. Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente capo non sono dovuti interessi e soprattasse. Art. 43. 1. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente capo sono tenuti al pagamento dei relativi contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'8 per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purche' il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato in due rate di pari importo di cui la prima entro il 30 aprile 1992 e la seconda entro il 30 novembre 1992. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 30 aprile 1992, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. Il pagamento dei contributi o premi e delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente articolo. 2. I maggiori redditi risultanti dalle dichiarazioni integrative di cui ai precedenti articoli non rilevano ad effetti diversi da quelli previsti nel presente titolo. 3. I carichi contributivi afferenti il 1987 e anni precedenti dovuti dalle imprese agricole singole od associate per il proprio personale dipendente e dalle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche per le gestioni di propria competenza, possono essere versati, senza aggravio di interessi, tramite appositi bollettini predisposti dal Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) in venti rate trimestrali uguali e consecutive a decorrere dal 1' giugno 1992. Per avvalersi della dilazione gli interessati debbono presentare allo SCAU apposita domanda entro il 28 febbraio 1992. 4. Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 3 le sanzioni civili sono applicate in misura pari agli interessi del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti in materia di versamenti di contributi e premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative con la esclusione delle spese legali. Capo II IMPOSTE INDIRETTE Art. 44. 1. Le controversie in materia di imposta sul valore aggiunto, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano intervenuti accertamento definitivo o pronunzia non piu' impugnabile, possono essere definite con il solo pagamento di un importo pari al 60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata, diminuita del 25 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione e, in ogni caso, in misura non inferiore al 20 per cento della maggiore imposta accertata; in caso di eccedenza di credito non riconosciuta ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la controversia puo' essere definita con il solo pagamento di un importo pari al 50 per cento di tale eccedenza. 2. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata la decisione della commissione tributaria di primo grado e penda ancora controversia, la controversia stessa si estingue con il pagamento di un importo pari al 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio e, comunque, non inferiore al 70 per cento dell'imposta o della maggiore imposta determinata dalla commissione tributaria. 3. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata la decisione successiva a quella di primo grado e penda ancora controversia, la controversia stessa si estingue con il pagamento di un importo pari al 30 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio e, comunque, non inferiore all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta determinata dalla commissione di secondo grado, dalla commissione centrale o dalla Corte d'appello. 4. Nelle ipotesi di dichiarazioni a credito, le percentuali di cui ai commi 2 e 3 devono essere applicate, nei relativi casi, alla eccedenza di credito non riconosciuta rispettivamente dall'ufficio o dalle commissioni tributarie, aumentata della eventuale imposta richiesta dall'ufficio o determinata dalle commissioni. 5. L'imposta versata ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni viene computata in detrazione dagli ammontari risultanti dall'applicazione delle percentuali anzidette. 6. Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate. 7. La definizione di cui ai commi da 1 a 6 si rende applicabile agli accertamenti notificati entro il 30 settembre 1991. Per gli accertamenti notificati dopo tale data ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, il contribuente interessato alla definizione dei propri rapporti tributari ai sensi del presente titolo puo' presentare le dichiarazioni integrative ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50; in quest'ultimo caso non si applica la franchigia prevista dal comma 3 dello stesso articolo 50. Art. 45. 1. Per la definizione di cui all'articolo 44, l'Amministrazione finanziaria invia ai contribuenti, entro il 31 gennaio 1992 una lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito a definire la pendenze mediante il pagamento delle somme indicate, ripartite per annualita', entro il 30 aprile 1992 presso il compente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto. E' consentito al contribuente di definire le controversie relative a singole annualita' d'imposta o quelle riguardanti singoli rilievi specificamente indicati in apposita istanza da presentare contestualmente al pagamento della prima o unica rata. 2. Qualora l'imposta da pagare superi l'importo di lire 3.000.000 il relativo versamento puo' essere effettuato in tre rate di uguale importo con l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo di cui la prima entro il 30 aprile 1992, la seconda entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993. 3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1' dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono effettuare i versamenti della imposta rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il 30 settembre 1993. 4. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui all'articolo 44, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la controversia si estingue a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Art. 46. 1. I contribuenti che pur avendo controversie pendenti non abbiano ricevuto entro il 20 febbraio 1992 la lettera raccomandata di cui all'articolo 45, comma 1, possono definire le controversie secondo le modalita' ed i termini previsti negli articoli precedenti presentando, entro il 30 aprile 1992, istanza contenente la liquidazione dell'imposta all'ufficio competente, redatta su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1992. 2. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1' dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la suddetta istanza entro il 20 agosto 1992, pagando gli importi relativi entro la stessa data. Art. 47. 1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse rel- ative ad infrazioni formali sull'osservanza delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, che non prevedono applicazione di imposta, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e modi previsti negli articoli precedenti. Art. 48. 1. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data sono sospesi fino al 30 aprile 1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni previste negli articoli da 44 a 47. 2. I giudizi si estingono subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente delle ricevute, rilasciate dal competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, comprovanti l'avvenuto integrale pagamento dell'imposta dovuta, ovvero della distinta di versamento al concessionario della riscossione delle somme iscritte a ruolo. 3. Qualora il contribuente abbia definito singoli rilievi, il giudizio prosegue limitatamente a quelli non definiti. 4. L'ordinanza di estinzione e' revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 65. Art. 49. 1. Per ciascuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto entro il 5 marzo 1991 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di rettifica o accertamento, l'imposta sul valore aggiunto puo' essere definita, su richiesta del contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa sia stata comunque presentata anteriormente alla detta data. 2. Restano escluse dalla definizione le dichiarazioni annuali a credito relative all'anno 1990 con richiesta di computazione dell'intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo e in tal caso anche i periodi di imposta immediatamente precedenti per i quali e' stata analogamente presentata la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza. E', comunque, ammessa la definizione qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito. 3. La definizione di cui al comma 1 opera a condizione che venga riconosciuta una maggiore imposta determinata aumentando quella dovuta in base alle dichiarazioni annuali prodotte, ivi comprese quelle presentate per la regolarizzazione di adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, purche' comportanti un maggior versamento di imposta, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo. Quando l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile superano gli ammontari di lire 200 milioni, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e quando superano gli ammontari di lire 300 milioni le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento. 4. Per periodo d'imposta si intende l'anno solare o, in caso di inizio o cessazione di attivita', il minor periodo di tempo in relazione al quale e' stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione annuale. 5. La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullita', la richiesta di definizione per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione annuale. 6. I contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione di cui ai commi da 1 a 5 a condizione che per ciascun periodo d'imposta sia riconosciuta nelle dichiarazioni integrative una maggiore imposta per un ammontare di almeno: a) lire 300.000 per i soggetti con volume d'affari fino a lire 18.000.000; b) lire 600.000 per quelli con volume d'affari superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 360.000.000; c) lire 900.000 per gli altri soggetti. 7. I contribuenti di cui al comma 2 dell'articolo 38, per ciascun periodo d'imposta, fermo restando in ogni caso l'importo minimo previsto dal comma 6 del presente articolo, possono rideterminare l'importo determinato ai sensi del comma 3 del presente articolo moltiplicandolo per il rapporto tra la percentuale di scostamento dell'ammontare dei corrispettivi di operazioni imponibili dichiarato rispetto a quello risultante dall'applicazione dei coefficienti di cui al comma 2 dell'articolo 38 e le percentuali di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 38. Qualora la percentuale di scostamento sia uguale o superiore a quelle sopra richiamate, l'importo determinato ai sensi del comma 3 del presente articolo e' dovuto per intero. Si applicano le disposizioni del decimo periodo del comma 2 dell'articolo 38. Art. 50. 1. I contribuenti sono ammessi a presentare le dichiarazioni annuali omesse, comportanti un versamento d'imposta non inferiore a lire 300.000, o a rettificare, indicando la maggiore imposta dovuta ovvero il minor credito spettante, le dichiarazioni presentate ancorche' con ritardo superiore ad un mese. Le detrazioni d'imposta non possono essere riconosciute in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria. 2. Nei suddetti casi non si procede all'applicazione di sanzioni e interessi di mora. 3. Qualora il contribuente si avvalga della facolta' di cui al comma 1, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli ed agli accertamenti secondo le regole ordinarie; l'accertamento in rettifica e' ammesso nei casi di dichiarazione a debito, per ciascun periodo di imposta, a condizione che l'ammontare della maggiore imposta accertabile superi quello comulativamente risultante dalla dichiarazione originaria eventualmente presentata e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento dell'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa; se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il 10 per cento quella indicata nell'originaria dichiarazione, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento e' comunque limitata all'eccedenza rispetto agli importi cumulativamente dichiarati aumentati della relativa franchigia. Se trattasi di dichiarazione a credito, l'accertamento dell'ufficio e' ammesso e la franchigia del 50 per cento opera limitatamente all'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 4. Nelle ipotesi previste dal comma 3 rimangono fermi le sanzioni e gli interessi di mora relativi alla dichiarazione e al versamento limitatamente alla eccedenza dell'imposta accertata rispetto a quella cumulativamente dichiarata, aumentata della franchigia. Art. 51. 1. Le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 49 e 50 devono essere spedite per lettera raccomandata tra il 1' e il 30 aprile 1992 all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione e' l'attuale domicilio fiscale del contribuente. 2. Nei casi di fusione o incorporazione, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto risultante dalla fusione o incorporazione. 3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1' dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa entro il 30 settembre 1992. 4. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', in conformita' ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1992. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di attuazione e le istruzioni per la compilazione dei modelli. 5. Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare: a) l'ufficio o gli uffici ai quali ha presentato o avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni annuali relative ai detti periodi; b) l'ammontare della maggiore imposta dovuta che riconosce per ciascun periodo d'imposta; c) gli altri dati ed elementi richiesti nel modello. 6. L'ammontare di cui alla lettera b) del comma 5 deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile 1992. Se l'ammontare stesso e' superiore a lire 3.000.000, puo' essere versato, con l'applicazione di interessi nella misura del 9 per cento, in tre rate di uguale importo di cui la prima entro il 30 aprile 1992, la seconda entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1' dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono effettuare i versamenti dell'imposta rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il 30 settembre 1993. 7. I versamenti devono essere eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalita' stabilite con il decreto previsto dal comma 4. 8. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui all'articolo 44, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la dichiarazione integrativa produce effetti a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo. 9. I contribuenti che non abbiano mai presentato la dichiarazione annuale, prima di spedire la dichiarazione integrativa, devono presentare la dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'attribuzione del numero di partita. 10. Gli ammontari di cui alla lettera b) del comma 5 e quelli dei versamenti eseguiti devono essere annotati a norma dell'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 otttobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con l'indicazione degli estremi della dichiarazione integrativa e delle attestazioni di versamento. Art. 52. 1. La definizione di cui agli articoli 44 e 49 opera anche nei casi in cui siano state emesse o utilizzate fatture per operazioni inesistenti, a condizione che: se la definizione e' chiesta dal cedente o prestatore, si sia corrisposto o si corrisponda per intero la relativa imposta; se la definizione e' chiesta dall'acquirente o committente, si eliminino gli effetti dell'indebita detrazione. 2. Le sanzioni amministrative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e quelle previste per le violazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, nonche' gli interessi di mora, non si applicano nei casi in cui l'imposta resti definita ai sensi degli articoli 44 e 49. 3. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta nonche' per quelle stabilite dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora notificati i relativi avvisi di irrogazione, possono essere definite a condizione che venga presentata apposita istanza all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiuno del domicilio fiscale dell'autore della violazione, versando, ai sensi del comma 7 dell'articolo 51, l'importo di lire 500.000 per ogni periodo di imposta in cui sono state commesse le infrazioni. Tale importo e' ridotto a lire 150.000 per le infrazioni commesse dai vettori e a lire 50.000 per quelle commesse dai conducenti in relazione all'osservanza degli obblighi previsti in materia di documenti di accompagnamento dei beni viaggianti. 4. Per le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le pene pecuniarie non si applicano qualora il minimo edittale non superi lire 40.000. Art. 53. 1. Le controversie di valutazione relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, alle successioni e donazioni nonche' all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, per le quali alla data del 30 settembre 1991 non sia intervenuta pronunzia, non piu' impugnabile, emessa dagli organi del contenzioso tributario, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento di un'ulteriore imposta determinata secondo i criteri previsti dall'articolo 44, comma 1, della presente legge, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte. 2. Per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate entro il 31 marzo 1991, per le scritture private non autenticate formate entro la stessa data, purche' tutti registrati entro il 20 aprile 1991, e per le denunzie e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si sia verificato entro il 31 marzo 1991 e la cui presentazione sia stata effettuata non oltre il 30 settembre 1991 ai fini delle imposte indicate nel comma 1, qualora alla data del 30 settembre 1991 non sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente puo' chiedere che l'imposta sia liquidata sulla base del valore o dell'incremento imponibile dichiarato, aumentato del 25 per cento senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. L'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non puo' comunque essere inferiore al 25 per cento del valore finale dichiarato. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si assume come valore iniziale per le successive applicazioni dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quello dichiarato aumentato della meta' del maggiore valore accertato dall'ufficio agli effetti dell'imposta di registro e delle successioni e donazioni, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 2, quello dichiarato dal contribuente aumentato del 25 per cento. 4. In caso di accertamento di valore effettuato a seguito della mancata presentazione nei termini della istanza di attribuzione di rendita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, le controversie di valutazione pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e sulle donazioni nonche' all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, potranno essere definite per un valore corrispondente alla rendita catastale attribuita rivalutata ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, senza soprattasse e penalita' ma con i soli interessi. A tal fine il contribuente deve presentare l'istanza di cui al citato articolo 12 entro il 30 aprile 1992 direttamente all'ufficio del registro, per la successiva trasmissione della stessa al competente ufficio tecnico erariale, il quale provvedera' entro dieci mesi dal ricevimento all'attribuzione della rendita catastale e all'invio del relativo certificato all'ufficio del registro. 5. Le altre controversie pendenti alla data del 30 settembre 1991 relative all'applicazione delle imposte di cui al comma 1, nonche' le controversie pendenti in relazione all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, possono essere definite, su richiesta del contribuente, con il pagamento del 50 per cento dell'imposta liquidata dall'ufficio, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. Possono essere altresi' definite le controversie pendenti alla stessa data e relative alla sola applicazione di soprattasse e pene pecuniarie per tardiva registrazione di atti e denunzie comportanti l'applicazione delle imposte di cui al comma 1, alle condizioni e modalita' previste dall'articolo 47 della presente legge. 6. Le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge relative alla applicazione delle imposte di cui al comma 1, il cui presupposto si sia verificato entro il 31 marzo 1991, possono essere definite, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte, a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto all'adempimento delle formalita' omesse e al conseguente versamento del tributo. 7. La definizione di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si rende applicabile anche agli accertamenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono decorsi i termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria. 8. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 5, 6 e 7 deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento domanda in carta semplice, in duplice esemplare, all'ufficio competente e all'organo giurisdizionale presso il quale pende ricorso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con indicazione delle generalita' e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Il mancato invio della predetta domanda in duplice esemplare all'ufficio competente e al predetto organo giurisdizionale comporta la decadenza dal diritto di usufruire della definizione. Le somme dovute debbono essere pagate a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione. 9. Per le controversie pendenti e le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'applicazione delle altre tasse e imposte indirette sugli affari, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo dovuto e all'adempimento delle formalita' se previste. A tali fini deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio del registro apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione delle generalita' e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Qualora il tributo debba essere liquidato direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda da presentarsi al competente ufficio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; negli altri casi le somme dovute debbono essere pagate all'ufficio competente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione ovvero dalla richiesta dell'ufficio notificata a mezzo posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio indicato nella domanda stessa. La presente disposizione si applica anche alla tassa regionale automobilistica. 10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 non sono dovuti gli interessi di mora. 11. Le domande di definizione sono irrevocabili ed esplicano efficacia nei confronti di tutti i coobbligati, anche se prodotte da un solo obbligato. 12. I giudizi in corso sono sospesi per effetto della domanda, ivi compresa quella prevista dal comma 4, e si estinguono a seguito del pagamento delle imposte dovute, ai sensi del presente articolo; dell'avvenuto pagamento l'ufficio dovra' dare comunicazione al competente organo giurisdizionale o amministrativo adito. L'ordinanza di estinzione e' revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 65. 13. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi gia' corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 54. 1. Le controversie, anche di natura amministrativa, in materia di imposta generale sull'entrata riguardanti accertamenti e/o liquidazioni dell'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il solo pagamento dell'imposta in contestazione, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. Art. 55. 1. I comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le province e le regioni, nonche' le unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e, ove istituite, le aziende di promozione turistica, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora provveduto a presentare le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 1987 al 1990, e sempre che non sia stato notificato accertamento, sono esonerati dal presentarle se provvedono a versare, nei termini e con le modalita' di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative imposte nella misura risultante dalla tabella di cui all'allegato B alla presente legge, nonche' per le IPAB nella misura risultante dalla quarta classe demografica relativa ai comuni e per le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e le aziende di promozione turistica, nella misura risultante dalla citata tabella relativamente alla prima classe delle province. Per le unita' sanitarie locali la misura corrisponde a quella prevista per i comuni che hanno una fascia demografica uguale. Gli stessi enti sono altresi' esonerati dal presentare le dichiarazioni dei redditi non presentate per gli anni dal 1981 al 1986, sempre che non sia stato notificato accertamento, ove provvedano a versare, nei termini e con le modalita' di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative imposte in misura doppia di quella prevista dalla medesima tabella. L'esonero della presentazione delle dichiarazioni e' comunque subordinato al fatto che vengano definiti, mediante versamento delle somme in precedenza indicate, i rapporti di imposta relativi a tutti gli anni dal 1981 al 1990 per i quali la dichiarazione non risulti ancora presentata alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stato ancora notificato accertamento. 2. Per gli anni per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la dichiarazione ma non sia ancora stato notificato accertamento, i relativi rapporti di imposta possono essere definiti, a richiesta dell'ente, elevando del 10 per cento l'imponibile dichiarato e provvedendo a versare, nei termini e con le modalita' di cui al comma 6, l'ammontare delle maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili cosi' definiti. Nel caso di dichiarazione in perdita, i rapporti si intendono definiti con il pagamento, per ognuna delle dichiarazioni in perdita, di una somma in misura pari alla meta' di quella prevista dalla citata tabella. La definizione deve comprendere tutti gli anni per i quali sia stata presentata la dichiarazione e non sia stato ancora notificato accertamento. 3. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia gia' stato notificato accertamento d'ufficio o in rettifica, e questo non sia divenuto definitivo ne' sia stata notificata alcuna decisione delle commissioni tributarie, i relativi rapporti di imposta possono essere definiti, a richiesta dell'ente, riducendo l'imponibile o il maggior imponibile accertati, rispettivamente del 70 o del 90 per cento, a seconda che si tratti di accertamento d'ufficio o in rettifica. Nel caso di accertamento che si limiti a ridurre la perdita dichiarata, il rapporto si definisce, a richiesta dell'ente, riducendo la perdita dichiarata di un ammontare pari al 10 per cento della differenza tra perdita dichiarata e perdita accertata. 4. Se, alla data di entrata in vigore della presente, siano gia' state notificate una o piu' decisioni delle commissioni tributarie, e queste non siano ancora divenute definitive, la controversia si estingue, a richiesta dell'ente, sulla base di quanto stabilito dall'ultima decisione, oppure sulla base degli imponibili o maggiori imponibili accertati dall'ufficio, ridotti rispettivamente del 30 o del 50 per cento, a seconda che si tratti di accertamento d'ufficio o in rettifica. 5. Le maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili o ai maggiori imponibili cosi' definiti devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui al comma 6, computando in diminuzione gli importi iscritti a ruolo e versati ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e non possono comunque essere compensate con gli eventuali crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni gia' presentate. Al rimborso di tali crediti si provvedera' d'ufficio. 6. La definizione dei rapporti di imposta ai sensi dei commi da 1 a 5 e' in ogni caso subordinata alla presentazione, a pena di nullita', di apposita domanda dell'ente interessato. La domanda deve essere presentata o spedita mediante lettera raccomandata entro il 30 giugno 1992 all'ufficio delle imposte competente e ad essa devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti previsti dai commi da 1 a 5. Le domande e i versamenti devono essere effettuati mediante utilizzo di stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 marzo 1992 con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono dettate le istruzioni per la compilazione dei modelli. 7. In caso di definizione ai sensi dei commi da 1 a 6, non si terra' conto ne' degli accertamenti ne' delle decisioni eventualmente notificati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Per i rapporti di imposta cosi' definiti non si fa luogo all'applicazione di sanzioni, ne' all'applicazione di interessi sulle somme a tale titolo versate. 8. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 giugno 1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa. Gli uffici a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidita' delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; in tali casi e' revocata l'ordinanza di estinzione. 9. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi e per l'adempimento di tutti gli obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni, gia' differiti dall'articolo 9 del decreto- legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e successivi provvedimenti di proroga, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1992. 10. Gli accertamenti dei redditi relativi a tutti gli anni per i quali e' stato differito il termine di presentazione della dichiarazione e che non siano stati definiti ai sensi della presente legge dovranno comunque essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 1995. 11. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche agli Istituti autonomi per le case popolari od agli analoghi enti comunque denominati a seguito della riorganizzazione operata dalle regioni. Ai fini dell'inquadramento nelle classi demografiche di cui alla citata tabella gli Istituti sono assimilati alle province nel cui territorio svolgono la loro attivita'. Art. 56. 1. I comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le province e le regioni, nonche' le unita' sanitarie locali, le IPAB, le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e, ove istituite, le aziende di promozione turistica, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora presentato, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta compresi dal 1987 al 1990, sempre che non sia stato notificato accertamento, sono esonerati dal presentarle se provvedono a versare, per ogni periodo d'imposta, le somme indicate nella tabella di cui all'allegato B alla presente legge; per le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e le aziende di promozione turistica nella misura risultante dalla citata tabella relativamente alla prima classe delle province e per le IPAB nella misura risultante dalla quarta classe demografica relativa ai comuni. Per le unita' sanitarie locali la misura corrisponde a quella prevista per i comuni che hanno una fascia demografica uguale. Le anzidette somme sono raddoppiate ai fini dell'esonero della presentazione delle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta compresi dal 1982 al 1986. L'esonero e' operante solo se richiesto per tutti i periodi d'imposta. 2. I rapporti relativi ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la dichiarazione annuale ma non sia stato ancora notificato avviso di rettifica, possono essere definiti elevando del 10 per cento l'imposta dovuta in base alla dichiarazione. Nel caso di dichiarazione annuale a credito, i rapporti si intendono definiti con il pagamento, per ogni periodo d'imposta, di una somma pari alla meta' di quella prevista dalla citata tabella. La definizione e' operante se richiesta per tutti i periodi d'imposta. 3. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica e questi non siano gia' divenuti definitivi ne' sia stata notificata alcuna decisione delle commissioni tributarie, i relativi rapporti possono essere definiti riducendo l'imposta o la maggiore imposta accertata, rispettivamente, del 70 o del 90 per cento e computando in detrazione l'imposta eventualmente gia' versata ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Non si fa luogo, comunque, a restituzioni di imposte, soprattasse e pene pecuniarie gia' riscosse. Ove con la rettifica eseguita dall'ufficio sia stato ridotto il credito di imposta dichiarato, il rapporto si definisce con il pagamento di un ammontare pari al 10 per cento della differenza tra il credito dichiarato e quello accertato. 4. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano gia' state notificate una o piu' decisioni delle commissioni tributarie e queste non siano ancora divenute definitive, la controversia si estingue sulla base di quanto stabilito dall'ultima decisione, oppure sulla base dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio, ridotta rispettivamente del 30 o del 50 per cento e computando in detrazione l'imposta eventualmente gia' versata ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Non si fa luogo, comunque, a restituzioni di imposte, soprattasse e pene pecuniarie gia' riscosse. Ove le decisioni delle commissioni abbiano ridotto il credito di imposta dichiarato, la controversia si estingue con il pagamento di un ammontare pari alla differenza tra il credito dichiarato e quello stabilito dall'ultima decisione, oppure pari al 30 per cento della differenza tra il credito dichiarato e quello accertato dall'ufficio. 5. Le somme dovute ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui al comma 6 dell'articolo 55. 6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 55. 7. Il termine del 31 dicembre 1991 previsto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e' ulteriormente differito al 5 marzo 1992 per quanto riguarda le dichiarazioni e versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione e la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque gia' adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilita' prevista per gli enti pubblici interessati. I periodi d'imposta cui si applicano le disposizioni contenute nel presente comma e nei precedenti provvedimenti di proroga, sono quelli chiusi anteriormente al 1' gennaio 1991. 8. Gli accertamenti e le rettifiche relativi a tutti i periodi d'imposta per i quali e' stato differito il termine di presentazione della dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e per i quali non sia intervenuta definizione ai sensi dei commi 1 e 2 dovranno essere comunque effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 1995. 9. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche agli istituti autonomi per le case popolari od agli analoghi enti comunque denominati a seguito della riorganizzazione operata dalle regioni. Ai fini dell'inquadramento nelle classi demografiche di cui alla citata tabella, gli Istituti sono assimilati alle province nel cui territorio svolgono la loro attivita'. Capo III DISPOSIZIONI COMUNI Art. 57. 1. Le dichiarazioni integrative di cui alla presente legge, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni non possono essere modificate dagli uffici ne' contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme di cui ai Capi I e II del presente titolo; in tale ipotesi gli uffici, in sede di liquidazione delle dichiarazioni integrative, devono accertare, in base agli elementi in esse contenuti, quali effetti i contribuenti abbiano inteso conseguire, tenendo anche conto del principio di conservazione degli effetti giuridici degli atti. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed alle dichiarazioni integrative indicate nell'articolo 33, comma 1, secondo periodo, della presente legge, ma le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni integrative. Tuttavia le maggiori imposte derivanti dalla liquidazione della dichiarazione originaria, in caso di accertamento o di prosecuzione della controversia, si considerano dichiarate ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 42. 2. I termini per l'accertamento relativamente ai periodi di imposta per i quali puo' essere presentata dichiarazione integrativa che non siano scaduti alla data del 31 dicembre 1991, sono prorogati di due anni nei confronti dei soggetti che non hanno presentato la predetta dichiarazione. Relativamente ai tributi di cui al comma 1 dell'articolo 53 sono altresi' sospesi, sino al 31 dicembre 1993, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive diversi da quelli di cui all'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non operano relativamente ai periodi di imposta per i quali siano state presentate le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 34 e 36, ad eccezione di quelli per i quali sono stati notificati accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero i contribuenti si siano avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 44 a 48 ne' per i periodi di imposta con accertamenti gia' definiti quando siano state presentate dichiarazioni integrative con definizione automatica per tutti i periodi di imposta per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica. 4. Agli effetti degli articoli 32, 38 e 49 non si considerano omesse le dichiarazioni originarie presentate anteriormente alla data del 1' settembre 1991 con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente. Sono considerate valide le dichiarazioni integrative presentate, nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti. 5. Gli uffici, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, provvedono al controllo della completezza e della veridicita' degli elementi presi a base per l'applicazione dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 38, comma 2, e alla riscossione dei maggiori importi dovuti e non versati. In tali ipotesi la misura delle soprattasse di cui agli articoli 39, comma 6, e 51, comma 8, e' raddoppiata. 6. Nei confronti di coloro che alla data del 30 settembre 1991 hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi a condizione che venga presentata, tra il 1' ed il 30 aprile 1992, apposita istanza all'ufficio delle imposte competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa e venga effettuato il pagamento della somma di lire due milioni per ciascuno dei periodi di imposta cui le violazioni si riferiscono. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformita' al modello approvato con il decreto di cui all'articolo 32, comma 3. I versamenti devono essere effettuati nei termini e nei modi previsti negli articoli da 39 a 41. Art. 58. 1. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attivita' relative all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 40 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'articolo 79, nel registro dei beni ammortizzabili". 2. L'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1991, utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, puo', entro il 30 aprile 1992, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1992, mediante il pagamento di una somma a titolo d'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in re- gime di impresa. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 28 febbraio 1992, saranno stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta. 3. Per bene proveniente dal patrimonio personale dell'imprenditore deve intendersi il bene, di proprieta' dell'imprenditore stesso, non acquistato nell'esercizio d'impresa, indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa. 4. Il gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo concorre ad assicurare le maggiori entrate previste per l'anno 1992 dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Art. 59. 1. Gli importi dovuti sulle annualita' definite ai sensi degli articoli 34 e 44 saranno da computare al netto degli importi pagati o iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e potranno essere rateizzati in un numero massimo di cinque anni senza il pagamento degli interessi, se l'ammontare di detti importi supera i 500 milioni per ciascuna imposta. 2. Ai fini di cui al comma 1, alla dichiarazione integrativa dovra' essere allegata la fotocopia delle cartelle esattoriali, se esistenti, e delle ricevute di versamento da cui risultino le causali di versamento, ovvero l'attestazione del competente ufficio tributario relativa alle causali. Art. 60. 1. Al fine di agevolare l'attuazione delle norme contenute nella presente legge, l'intendente di finanza, accertate le esigenze dei dipendenti uffici finanziari, puo' disporre, fino al termine indicato nel comma 3 dell'articolo 39, per la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, il temporaneo distacco di personale da lui amministrato da uno ad altro degli uffici finanziari medesimi anche se di settore diverso da quello di appartenenza. Art. 61. 1. Il curatore del fallimento, sentito il parere del comitato dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, il commissario liquidatore ed il commissario dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorita' di vigilanza, possono avvalersi delle disposizioni della presente legge. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro i termini previsti dalle predette disposizioni. I relativi debiti sono equiparati a quelli previsti dall'articolo 111, primo comma, numero 1), delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 2. Possono avvalersi delle disposizioni della presente legge anche i curatori di eredita' giacenti e gli amministratori di eredita' devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti. Art. 62. 1. Nello stato di previsione dell'entrata sono istituiti appositi capitoli cui affluiscono le riscossioni di cui alla presente legge relative alle singole imposte. 2. Sui capitoli di cui al comma 1 affluiscono le riscossioni degli interessi e delle soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento. Capo IV SOSTITUTI DI IMPOSTA Art. 63. 1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, e successive modificazioni, per i periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle gia' presentate ancorche' con ritardo superiore ad un mese. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa e' stata comunque presentata entro la stessa data. 2. I soggetti di cui al comma 1, tra il 1' ed il 30 aprile 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente agli ammontari complessivi dei vari pagamenti effettuati e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facolta' prevista nel comma 1. Nei casi di fusione e trasformazione si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 32. 3. Le dichiarazioni integrative, a pena di nullita', devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio 1992 con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle relative norme e per la presentazione delle dichiarazioni integrative nonche' le istruzioni per la compilazione dei detti modelli. 4. In caso di accertamento in rettifica o d'ufficio notificato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, se il sostituto d'imposta non accetta di corrispondere l'intero importo delle ritenute o delle maggiori ritenute accertate, la controversia prosegue per la differenza. 5. I versamenti delle ritenute dovute in base alle dichiarazioni integrative devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di aprile e luglio 1992 e luglio 1993. Si applicano le disposizioni dell'articolo 39, commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5 e 6. 6. Le sanzioni amministrative previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non si applicano se l'ammontare delle ritenute resta definito per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative. In caso contrario si applicano le sanzioni commisurate alle maggiori ritenute definitivamente accertate. Si applicano altresi' le disposizioni del comma 1, secondo periodo, e del comma 2 dell'articolo 42. 7. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per la deducibilita' delle somme o dei valori ai fini delle imposte sul reddito. 8. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 32, dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 34, dei commi 3 e 4 dell'articolo 36 e del comma 1 dell'articolo 57. 9. Relativamente alle somme e ai valori per i quali il termine di presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente al 1' settembre 1991, ai fini della applicazione della normativa di cui al presente articolo si considerano validi i versamenti delle ritenute effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che venga presentata dichiarazione integrativa. Restano ferme, relativamente ai predetti versamenti, le somme pagate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di interessi, soprattasse e pene pecuniarie. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse rel- ative ad infrazioni diverse da quelle connesse all'effettuazione delle ritenute, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni. Capo V DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE DOGANALI Art. 64. 1. Le controversie relative ai tributi amministrati dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette pendenti presso l'Amministrazione o davanti all'autorita' giudiziaria alla data di entrata in vigore della presente legge per violazioni commesse fino al 30 settembre 1991, possono, su istanza del contribuente, essere definite con il pagamento dei tributi, accertati dagli uffici impositori, ove dovuti, e del 20 per cento del minimo della relativa pena pecuniaria. 2. Le violazioni commesse fino al 30 settembre 1991 relative ai tributi di cui al comma 1, costituenti reati suscettibili di definizione in via amministrativa, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere, ad istanza dell'interessato, estinte con il pagamento dei tributi accertati ove dovuti e del 20 per cento del minimo della sanzione pecuniaria applicabile. 3. Per le infrazioni di cui ai commi 1 e 2, non ancora accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati potranno ottenere l'estinzione, nei limiti dei fatti spontaneamente dichiarati nell'istanza. 4. Le istanze irrevocabili, di cui ai commi 1 e 2, dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il pagamento effettuato nei termini e modalita' stabilite nell'apposito decreto ministeriale. L'osservanza di tali condizioni comporta l'abbandono delle indennita' di mora e degli interessi e la compensazione delle spese di lite. CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE Art. 65. 1. Le disposizioni per la definizione agevolata delle pendenze e delle situazioni tributarie, di cui ai precedenti Capi del presente titolo non si applicano: a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis, 648-ter del codice penale o per taluni dei delitti richiamati nel citato articolo 648-bis; b) ai condannati, se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; d) alle societa' nelle cui attivita' economiche o finanziarie risultino, nella sentenza, impiegati denaro, beni o altre utilita' provenienti dai reati indicati nel citato articolo 648-bis del codice penale. 2. Qualora la sentenza e il provvedimento di cui al comma 1, per fatti precedentemente commessi, divengano definitivi successivamente alla presentazione della dichiarazione integrativa o della istanza, di definizione, queste rimangono prive di effetti e l'azione di accertamento puo' comunque essere esercitata entro il secondo anno successivo a quello in cui la sentenza e il provvedimento sono divenuti definitivi. Le somme versate, relativamente ai singoli tributi, non sono in ogni caso ripetibili. 3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 copia della sentenza definitiva di condanna o del provvedimento definitivo e' trasmessa a cura della cancelleria al locale ufficio delle imposte per l'inoltro all'ufficio competente, se diverso. Art. 66. 1. Ai fini degli accertamenti induttivi previsti dall'articolo 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni, possono essere utilizzati i coefficienti presuntivi di cui all'articolo 38, comma 2.