DECRETO-LEGGE 1' febbraio 1992, n. 47. (Omissis). Art. 6. 1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, dopo le parole: ", e successive modificazioni.", il seguente periodo: "Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate."; b) all'articolo 37, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Per gli accertamenti notificati nel periodo compreso tra il 1' gennaio e il 30 aprile 1992 puo' essere presentata dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 38 ovvero ai sensi dell'articolo 32; in quest'ultimo caso l'accertamento opera per la differenza, al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui al comma 1."; c) all'articolo 44, comma 1, le parole "ai sensi dell'articolo 54" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 54 e 55"; d) all'articolo 44, il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. La eventuale eccedenza di imposta gia' versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potra' essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate."; e) all'articolo 48, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni."; f) all'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo e' soppresso; g) all'articolo 53, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo."; h) all'articolo 53, il comma 10 e' sostituito dal seguente: " 10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora."; i) all'articolo 57, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "termini di prescrizione e di decadenza riguardanti" sono aggiunte le seguenti: "l'accertamento e"; l) all'articolo 57, comma 3, le parole: "di cui agli articoli da 44 a 48" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48"; m) all'articolo 59, comma 1, le parole: "articoli 34 e 44" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 34, 36 e 44"; n) all'articolo 59, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1, si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.". 2. All'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate.". Art. 7. 1. Il servizio del gioco del lotto automatizzato e' affidato al Ministero delle finanze, che puo' trasferire i propri poteri a societa' a prevalente capitale pubblico. 2. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalita' di trasferimento dei poteri pubblici inerenti al gioco del lotto automatizzato. 3. Nella prima applicazione del presente articolo i poteri di cui sopra sono trasferiti alla societa' aggiudicataria dell'appalto concorso per la concessione del sistema del gioco del lotto automatizzato, indetto dal Ministero delle finanze in data 13 novembre 1990. 4. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' integrato di lire 100,5 miliardi per l'anno 1992; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro nell'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. Art. 8. 1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, e' autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 1992 ed entro il 31 marzo 1993 per l'anno successivo, e' stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, l'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro erogato. Il credito d'imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 10 milioni di litri. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti puo' essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1' giugno 1992. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonche' per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro al fine delle conseguenti contabilizzazioni. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti". 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 9. 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, pari a lire 7.500 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rimborso dei crediti d'imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari". 2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, relativamente alla quota interessi sui titoli di Stato, valutato in lire 975 miliardi a decorrere dall'anno 1993 e alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, al netto del maggior gettito rinveniente dall'applicazione della ritenuta relativa agli interessi sui titoli di Stato, valutato in lire 600 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 100 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento di cui al comma 1. 3. Alle minori entrate derivanti, rispettivamente, dall'esonero dal pagamento della soprattassa di cui all'articolo 4 e dalla detrazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'incentivo di cui all'articolo 5, valutate complessivamente in lire 143 miliardi per il 1992, in lire 106 miliardi per il 1993 ed in lire 159 miliardi per il 1994, si provvede con le maggiori entrate recate dai predetti articoli 4 e 5. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1' febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze CARLI, Ministro del tesoro CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica RUFFOLO, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: MARTELLI