(all. 3 - art. 1)
DECRETO-LEGGE 1' febbraio 1992, n. 47.
  (Omissis).
                               Art. 6.
  1.  Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 10, comma 1, lettera a), e'  aggiunto,  in  fine,
dopo le parole: ", e successive modificazioni.", il seguente periodo:
"Nei  confronti  dei  contribuenti  che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed  altre  attivita'  e  non  provvedono  alla
distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di
trecentosessanta  milioni  di lire relativamente a tutte le attivita'
esercitate.";
    b) all'articolo 37, dopo il comma 1,  e'  aggiunto  il  seguente:
"1-bis.  Per  gli accertamenti notificati nel periodo compreso tra il
1' gennaio e il 30 aprile 1992 puo' essere  presentata  dichiarazione
integrativa  ai  sensi dell'articolo 38 ovvero ai sensi dell'articolo
32; in quest'ultimo caso l'accertamento opera per la  differenza,  al
netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui
al comma 1.";
    c)  all'articolo  44,  comma 1, le parole "ai sensi dell'articolo
54" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi  degli  articoli  54  e
55";
    d) all'articolo 44, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
    "  6.  La  eventuale  eccedenza  di imposta gia' versata, che non
trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a
4,  potra'  essere  computata  in   detrazione   nelle   liquidazioni
periodiche  dell'anno  1993.  Non  si  fa  luogo  a  restituzione  di
soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate.";
    e) all'articolo 48, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui
al comma 1, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni  di
cui  all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.";
    f) all'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo e' soppresso;
    g) all'articolo 53, comma 8, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:
  "Da  tale  data  decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini
ordinari per  l'accertamento,  sia  della  base  imponibile  che  del
tributo.";
    h) all'articolo 53, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
  " 10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9
non sono dovuti gli interessi di mora.";
    i) all'articolo 57, comma 2, secondo periodo,
dopo  le parole: "termini di prescrizione e di decadenza riguardanti"
sono aggiunte le seguenti: "l'accertamento e";
    l) all'articolo 57, comma 3, le parole: "di cui agli articoli  da
44  a  48"  sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 44,
45, 46 e 48";
    m) all'articolo 59, comma 1, le parole: "articoli 34 e  44"  sono
sostituite dalle seguenti: "articoli 34, 36 e 44";
    n)  all'articolo  59,  dopo  il  comma 1, e' aggiunto il seguente
comma:
  "1-bis. Nel caso di presentazione della  dichiarazione  integrativa
ai  sensi  dell'articolo  36,  gli importi iscritti a ruolo e versati
indicati  nel  comma  1,  si  scomputano  limitatamente  alla   parte
afferente i maggiori imponibili dichiarati.".
  2.  All'articolo  33,  comma  1,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:   "Nei   confronti   dei   contribuenti    che    esercitano
contemporaneamente  prestazioni  di  servizi ed altre attivita' e non
provvedono  alla  distinta  annotazione   dei   corrispettivi   resta
applicabile   il   limite   di   trecentosessanta   milioni  di  lire
relativamente a tutte le attivita' esercitate.".
                               Art. 7.
  1. Il servizio del gioco del lotto  automatizzato  e'  affidato  al
Ministero  delle  finanze,  che  puo'  trasferire  i  propri poteri a
societa' a prevalente capitale pubblico.
  2. Con decreto del Ministro  delle  finanze  saranno  stabilite  le
modalita'  di trasferimento dei poteri pubblici inerenti al gioco del
lotto automatizzato.
  3. Nella prima applicazione del presente articolo i poteri  di  cui
sopra  sono  trasferiti  alla  societa'  aggiudicataria  dell'appalto
concorso  per  la  concessione  del  sistema  del  gioco  del   lotto
automatizzato,  indetto  dal  Ministero  delle  finanze  in  data  13
novembre 1990.
  4. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e' integrato di lire 100,5  miliardi  per
l'anno  1992;  al  relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio  triennale
1992-1994,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  nell'anno  1992,  all'uopo  utilizzando   lo   specifico
accantonamento.
                               Art. 8.
  1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della
rete distributiva, e' autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50
miliardi  e  di  lire  100  miliardi  al fine di consentire, entro il
limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di  imposta
a  favore  delle  imprese che gestiscono impianti di distribuzione di
carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul  reddito
delle   persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto. Tale credito  non  concorre  alla  formazione  del  reddito
imponibile.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,  da
emanarsi  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto per l'anno 1992 ed entro il
31 marzo 1993 per l'anno successivo, e'  stabilito,  sulla  base  del
volume  di  carburante  erogato nell'anno precedente, l'ammontare del
credito attribuibile per ciascun litro erogato. Il credito  d'imposta
non  compete  per  il  volume  di  carburante erogato superiore ai 10
milioni di litri.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti
delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per  il  periodo
di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi  del
comma  2  e  non  assorbita in sede di versamento della prima rata di
tali acconti puo' essere scomputata, oltre che in sede di  versamento
della  seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei
versamenti   dell'imposta   sul   valore   aggiunto   da   effettuare
successivamente al 1' giugno 1992.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data  di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' per la  esposizione  nella  dichiarazione
dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonche' per i relativi
controlli  e  per  le  comunicazioni  al Ministero del tesoro al fine
delle conseguenti contabilizzazioni.
  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a  lire  50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno
1993,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per la
ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti".
  6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 9.
  1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 1 e
3, pari a lire 7.500 miliardi per l'anno 1992, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
finanziario 1992, all'uopo utilizzando  lo  specifico  accantonamento
"Rimborso   dei   crediti   d'imposta   (regolazione   debitoria)  ed
eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari".
  2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma  3,
relativamente  alla  quota interessi sui titoli di Stato, valutato in
lire 975 miliardi a decorrere dall'anno 1993 e  alle  minori  entrate
derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  2,  al  netto  del maggior
gettito rinveniente dall'applicazione della  ritenuta  relativa  agli
interessi  sui  titoli  di  Stato,  valutato in lire 600 miliardi per
l'anno 1993 ed in lire 100 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede
mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e  1994
dell'accantonamento di cui al comma 1.
  3. Alle minori entrate derivanti, rispettivamente, dall'esonero dal
pagamento della soprattassa di cui all'articolo 4 e dalla detrazione,
ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  dell'incentivo di cui
all'articolo 5, valutate complessivamente in lire 143 miliardi per il
1992, in lire 106 miliardi per il 1993 ed in lire 159 miliardi per il
1994, si  provvede  con  le  maggiori  entrate  recate  dai  predetti
articoli 4 e 5.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                              Art. 10.
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 1' febbraio 1992
                               COSSIGA

                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  FORMICA, Ministro delle finanze
                                  CARLI, Ministro del tesoro
                                  CIRINO   POMICINO,   Ministro   del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                  RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI