DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1992, n. 174. (Omissis). Art. 3. 1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 11, comma 5, le parole: "di tipo A, B, C, D" sono sostituite dalle parole: "di tipo A, B, C, D, F"; b) nell'articolo 15, comma 1, lettera a), dopo le parole: "si avvalgono" sono aggiunte le parole: ", di norma,"; c) nell'articolo 34, comma 1, le parole: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4" sono sostituite dalle parole: "anteriormente al 1' ottobre 1991"; d) nell'articolo 34 il comma 4 e nell'articolo 44 il comma 7, secondo periodo, sono soppressi; e) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" sino alle parole: "e successive modificazioni" sono sostituite dalle parole: "fino al 30 settembre 1991 e' stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonche' per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 1' giugno 1992,"; f) nell'articolo 44, comma 1, dopo le parole: "60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata" sono aggiunte le parole: "dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale"; g) nell'articolo 53, dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti commi: " 12-bis . Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1992."; h) nell'articolo 55, comma 8, le parole: "30 aprile 1992" sono sostituite dalle parole: "30 giugno 1992"; i) nell'articolo 57, comma 4, e nell'articolo 63, comma 9, le parole: "1' settembre 1991" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 1991". 2. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 sino al 1' giugno 1992, il contribuente puo' presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza, al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri del comma 1 dell'articolo 37 e del comma 3 dell'articolo 50 della predetta legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7, 36, commi 3 e 4, e 48 della medesima legge n. 413 del 1991. La disposizione dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1' febbraio 1992, n. 47, e' modificata dal presente comma a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi. Art. 4. 1. Il termine del 30 giugno 1992, previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' prorogato al 30 giugno 1993. 2. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applica a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1991. Art. 5. 1. A decorrere dall'anno 1992 e' concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. All'onere si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale". 2. E' autorizzata per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi al fine di provvedere a tutte le attivita' connesse alle esigenze dei sistemi informatici dell'Amministrazione finanziaria per: a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie; b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici; c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminari alla istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale; d) la semplificazione delle procedure e la realizzazione di servizi informativi al contribuente, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa; e) l'informatizzazione degli uffici centrali e delle direzioni regionali; f) la realizzazione dello scambio informatico di dati con gli altri Stati membri e con la Comunita' europea in materia di IVA e di accise, connesse all'abolizione delle frontiere doganali. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 100 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati". Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica CARLI, Ministro del tesoro MARINI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: MARTELLI