(all. 4 - art. 1)
DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1992, n. 174.
  (Omissis).
                               Art. 3.
  1.  Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) nell'articolo 11, comma 5, le parole: "di tipo  A,  B,  C,  D"
sono sostituite dalle parole: "di tipo A, B, C, D, F";
    b)  nell'articolo  15,  comma  1, lettera a), dopo le parole: "si
avvalgono" sono aggiunte le parole: ", di norma,";
    c) nell'articolo 34, comma 1, le parole: "anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto  previsto  al
comma  4"  sono sostituite dalle parole: "anteriormente al 1' ottobre
1991";
    d) nell'articolo 34 il comma 4 e nell'articolo  44  il  comma  7,
secondo periodo, sono soppressi;
    e)  nell'articolo  36, comma 1, le parole da: "anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge" sino alle parole:  "e
successive  modificazioni"  sono sostituite dalle parole: "fino al 30
settembre 1991  e'  stato  notificato  accertamento  in  rettifica  o
d'ufficio,  nonche' per gli accertamenti parziali di cui all'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni,  notificati  fino  al  1'  giugno
1992,";
    f)  nell'articolo  44,  comma  1,  dopo  le parole: "60 per cento
dell'imposta o della maggiore imposta  accertata"  sono  aggiunte  le
parole:  "dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio
penale";
    g) nell'articolo 53, dopo il comma 12, sono aggiunti  i  seguenti
commi:
  "  12-bis . Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di
cui  al  comma  12,  e'   altresi'   sospesa   l'applicazione   delle
disposizioni  di  cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986,   n.   131,   e
all'articolo   40,  comma  2,  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.  346.
   12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al
comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1992.";
    h) nell'articolo 55, comma 8, le parole: "30  aprile  1992"  sono
sostituite dalle parole: "30 giugno 1992";
    i)  nell'articolo  57,  comma  4, e nell'articolo 63, comma 9, le
parole:  "1'  settembre  1991"  sono  sostituite  dalle  parole:  "30
novembre 1991".
  2.   Per  gli  accertamenti  diversi  da  quelli  parziali  di  cui
all'articolo 41-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 sino al
1'  giugno  1992,  il  contribuente  puo'  presentare   dichiarazioni
integrative  ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38  e  49
ovvero  degli  articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
nel  caso  di  dichiarazioni  integrative  presentate  ai  sensi  dei
predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza, al
netto degli importi determinati con l'applicazione  dei  criteri  del
comma  1  dell'articolo  37  e  del  comma  3  dell'articolo 50 della
predetta legge n. 413 del 1991. Si applicano  le  disposizioni  degli
articoli  34,  commi  5,  6 e 7, 36, commi 3 e 4, e 48 della medesima
legge n. 413 del 1991. La  disposizione  dell'articolo  6,  comma  1,
lettera  b), del decreto-legge 1' febbraio 1992, n. 47, e' modificata
dal presente comma a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto.
  3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della legge
30  dicembre  1991, n. 413, i contributi o premi dovuti alle gestioni
previdenziali  ed  assistenziali   si   considerano   relativi   agli
imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei
capi   I  e  IV  del  titolo  VI  della  stessa  legge  quando  nelle
dichiarazioni integrative risultano esplicitamente  indicati  redditi
propri  o  somme  erogate  a  dipendenti  assoggettabili  ai predetti
contributi o premi.
                               Art. 4.
  1. Il termine del 30 giugno 1992, previsto dall'articolo  8,  comma
10,  del  decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,  n.  165,  in  materia  di
revisione  delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari,
e' prorogato al 30 giugno 1993.
  2. La disposizione di cui all'articolo 11,  comma  1,  lettera  b),
della  legge  30  dicembre  1991,  n. 413, si applica a partire dalla
dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1991.
                               Art. 5.
  1. A decorrere  dall'anno  1992  e'  concesso  all'Unione  italiana
ciechi  un  contributo  annuo  di  lire  4.000  milioni. All'onere si
provvede, per gli anni 1992, 1993  e  1994,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale".
  2.  E' autorizzata per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100
miliardi al fine di provvedere a tutte  le  attivita'  connesse  alle
esigenze  dei  sistemi  informatici  dell'Amministrazione finanziaria
per:
    a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie;
    b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici;
    c) la realizzazione di  servizi  d'automazione  preliminari  alla
istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale;
    d)  la  semplificazione  delle  procedure  e  la realizzazione di
servizi informativi al contribuente,  anche  attraverso  i  mezzi  di
comunicazione di massa;
    e)  l'informatizzazione  degli  uffici centrali e delle direzioni
regionali;
    f) la realizzazione dello scambio informatico  di  dati  con  gli
altri  Stati membri e con la Comunita' europea in materia di IVA e di
accise, connesse all'abolizione delle frontiere doganali.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 100
miliardi per il 1992, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dello   stanziamento   iscritto  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo
utilizzando  l'accantonamento:  "Istituzione dei centri di assistenza
fiscale  per  i  lavoratori  dipendenti  e  pensionati".   Le   somme
eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate
nell'anno 1993.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 6.
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 28 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  FORMICA, Ministro delle finanze
                                  CIRINO   POMICINO,   Ministro   del
                                  bilancio  e  della   programmazione
                                  economica
                                  CARLI, Ministro del tesoro
                                  MARINI, Ministro del lavoro e della
                                  previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI