(all. 5 - art. 1)
DECRETO-LEGGE 26 marzo 1992, n. 244.
 (Omissis).
                               Art. 6.
  1.  Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 10, comma 1, lettera a), e'  aggiunto,  in  fine,
dopo le parole: ", e successive modificazioni.", il seguente periodo:
"Nei  confronti  dei  contribuenti  che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed  altre  attivita'  e  non  provvedono  alla
distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di
trecentosessanta  milioni  di lire relativamente a tutte le attivita'
esercitate.";
    b) all'articolo 44, comma 1, le parole: "ai  sensi  dell'articolo
54"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "ai sensi degli articoli 54 e
55";
    c) all'articolo 44, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  " 6. La eventuale eccedenza di imposta gia' versata, che non  trovi
compensazione  con  l'imposta  da versare a norma dei commi da 1 a 4,
potra' essere computata in detrazione nelle  liquidazioni  periodiche
dell'anno  1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene
pecuniarie gia' pagate.";
    d) all'articolo 48, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui
al comma 1, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni  di
cui  all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.";
    e) all'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo e' soppresso;
    f) all'articolo 53, comma 8, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  "Da  tale  data  decorrono, in caso di mancato pagamento, i
termini ordinari per l'accertamento, sia della  base  imponibile  che
del tributo.";
    g) all'articolo 53, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
  " 10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9
non sono dovuti gli interessi di mora.";
    h)  all'articolo  57,  comma  2, secondo periodo, dopo le parole:
"termini di prescrizione e di decadenza riguardanti" sono aggiunte le
seguenti: "l'accertamento e";
    i) all'articolo 57, comma 3, le parole: "di cui agli articoli  da
44  a  48"  sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 44,
45, 46 e 48";
    l) all'articolo 59, comma 1, le parole: "articoli 34 e  44"  sono
sostituite dalle seguenti: "articoli 34, 36 e 44";
    m)  all'articolo  59,  dopo  il  comma 1, e' aggiunto il seguente
comma:
  "1-bis. Nel caso di presentazione della  dichiarazione  integrativa
ai  sensi  dell'articolo  36,  gli importi iscritti a ruolo e versati
indicati  nel  comma  1,  si  scomputano  limitatamente  alla   parte
afferente i maggiori imponibili dichiarati.".
  2.  All'articolo  33,  comma  1,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:   "Nei   confronti   dei   contribuenti    che    esercitano
contemporaneamente  prestazioni  di  servizi ed altre attivita' e non
provvedono   alla   distinta   annotazione  dei  corrispettivi  resta
applicabile  il  limite   di   trecentosessanta   milioni   di   lire
relativamente a tutte le attivita' esercitate.".
                               Art. 7.
  1.  Il  servizio  del  gioco del lotto automatizzato e' affidato al
Ministero delle finanze,  che  puo'  trasferire  i  propri  poteri  a
societa' a prevalente capitale pubblico.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze saranno stabilite le
modalita' di trasferimento dei poteri pubblici inerenti al gioco  del
lotto automatizzato.
  3.  Nella  prima applicazione del presente articolo i poteri di cui
sopra  sono  trasferiti  alla  societa'  aggiudicataria  dell'appalto
concorso   per  la  concessione  del  sistema  del  gioco  del  lotto
automatizzato,  indetto  dal  Ministero  delle  finanze  in  data  13
novembre 1990.
  4. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della
legge  11  marzo 1988, n. 67, e' integrato di lire 100,5 miliardi per
l'anno 1992; al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  nell'anno  1992,  all'uopo  utilizzando   lo   specifico
accantonamento.
                               Art. 8.
  1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della
rete distributiva, e' autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50
miliardi  e  di  lire  100  miliardi  al fine di consentire, entro il
limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di  imposta
a  favore  delle  imprese che gestiscono impianti di distribuzione di
carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul  reddito
delle   persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto. Tale credito  non  concorre  alla  formazione  del  reddito
imponibile.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,  da
emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente decreto per l'anno 1992 ed entro il 31 marzo 1993 per l'anno
successivo, e' stabilito, sulla base del volume di carburante erogato
nell'anno  precedente,  l'ammontare  del  credito  attribuibile   per
ciascun litro erogato. Il credito d'imposta non compete per il volume
di carburante erogato superiore ai 10 milioni di litri.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti
delle  imposte  sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo
di imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.  L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del
comma 2 e non assorbita in sede di versamento  della  prima  rata  di
tali  acconti puo' essere scomputata, oltre che in sede di versamento
della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione  dei
versamenti   dell'imposta   sul   valore   aggiunto   da   effettuare
successivamente al 1' giugno 1992.
  4. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro  del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite  le  modalita'
per  la  esposizione  nella  dichiarazione dei redditi del credito di
imposta  utilizzato,  nonche'  per  i  relativi  controlli  e  per le
comunicazioni al Ministero  del  tesoro  al  fine  delle  conseguenti
contabilizzazioni.
  5.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi  per  l'anno
1993,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1992-1994,  al
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per la
ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti".
  6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 9.
  1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 1 e
3,  pari  a lire 7.500 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario  1992,  all'uopo  utilizzando lo specifico accantonamento
"Rimborso  dei   crediti   d'imposta   (regolazione   debitoria)   ed
eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari".
  2.  All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3,
relativamente alla quota interessi sui titoli di Stato,  valutato  in
lire  975  miliardi a decorrere dall'anno 1993, e alle minori entrate
derivanti dall'attuazione  dell'articolo  2,  al  netto  del  maggior
gettito  rinveniente  dall'applicazione  della ritenuta relativa agli
interessi sui titoli di Stato, valutato  in  lire  600  miliardi  per
l'anno 1993 ed in lire 100 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede
mediante  parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994
dell'accantonamento di cui al comma 1.
  3. Alle minori entrate derivanti, rispettivamente, dall'esonero dal
pagamento della soprattassa di cui all'articolo 4 e dalla detrazione,
ai fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  dell'incentivo  di  cui
all'articolo 5, valutate complessivamente in lire 143 miliardi per il
1992, in lire 106 miliardi per il 1993 ed in lire 159 miliardi per il
1994,  si  provvede  con  le  maggiori  entrate  recate  dai predetti
articoli 4 e 5.
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                              Art. 10.
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  abrogano  quelle  del
decreto-legge 1' febbraio 1992, n. 47.
  2. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Napoli, addi' 26 marzo 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  FORMICA, Ministro delle finanze
                                  CARLI, Ministro del tesoro
                                  CIRINO   POMICINO,   Ministro   del
                                  bilancio  e  della   programmazione
                                  economica
                                  BODRATO,  Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  PRANDINI,   Ministro   dei   lavori
                                  pubblici
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI