IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto  il  regio  decreto  7 maggio 1899, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1899, con il quale e' stato  approvato
l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Siena;
  Visto  il  regio decreto 4 febbraio 1900, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 1› giugno 1900, con il quale i laghi di Chiusi e
di Montepulciano sono stati radiati dall'elenco su menzionato;
  Visti i regi  decreti  9  settembre  1903,  17  febbraio  1907,  26
febbraio  1920,  5 novembre 1925, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 1903, n. 241; 14 marzo 1907, n. 62; 18 giugno 1920, n. 143
e 22  gennaio  1926,  n.  17,  con  i  quali  sono  stati  approvati,
rispettivamente,  il primo, secondo, terzo e quarto elenco suppletivo
delle acque pubbliche della provincia suddetta;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 giugno 1967,  n.
720;  6  novembre 1967, n. 860; 1› giugno 1968, n. 323; 4 marzo 1969,
n. 121; 8 luglio 1971, n. 1407; 8 novembre 1976, n. 674;  11  gennaio
1978,  n.  1684, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre
1967, n. 240; 3 febbraio 1968, n. 30; 21 settembre 1968, n.  241;  13
maggio  1969,  n. 121; 22 gennaio 1972, n. 19; 4 giugno 1977, n. 151;
22  febbraio  1978,  n.  233,  con  i  quali  sono  stati  approvati,
rispettivamente,  il  quinto,  sesto,  settimo, ottavo, nono e decimo
elenco suppletivo  delle  acque  pubbliche  della  provincia  di  cui
trattasi;
  Visto  il decreto ministeriale 19 giugno 1990, n. 962, con il quale
e' stata disposta la pubblicazione dello schema del dodicesimo elenco
suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima;
  Visti gli atti d'istruttoria esperita su tale  schema  a  norma  di
legge, dei quali risulta che non sono state prodotte opposizioni;
  Considerato  che  le  manifestazioni  idriche  iscritte  nel citato
schema di elenco suppletivo presentano indubbi  caratteri  di  natura
pubblica,  data  la  loro  attitudine  ad  usi  di  pubblico generale
interesse, per cui e'  necessario  provvedere  alla  loro  iscrizione
nell'elenco delle acque pubbliche;
  Sentita  la  regione  Toscana, che si e' pronunziata con lettera n.
4297 del 1› settembre 1976 dell'assessorato dei lavori  pubblici,  ai
sensi  dell'art.  8  del  decreto  del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1972, n. 8;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
espresso con voto n. 424 dell'adunanza del 24 ottobre 1991;
  Visti  l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di leggi
sulle acque e sugli impianti elettrici e  gli  articoli  1  e  2  del
regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
                              Decreta:
  E'  approvato il dodicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche
della provincia  di  Siena,  giusta  l'unito  esemplare  vistato  dal
Ministro  proponente  che e' incaricato della esecuzione del presente
decreto.
   Roma, 30 gennaio 1992
                                                Il Ministro: PRANDINI
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1992
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 153