IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto il regio decreto 7 maggio 1899, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1899, con il quale e' stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Siena; Visto il regio decreto 4 febbraio 1900, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 1 giugno 1900, con il quale i laghi di Chiusi e di Montepulciano sono stati radiati dall'elenco su menzionato; Visti i regi decreti 9 settembre 1903, 17 febbraio 1907, 26 febbraio 1920, 5 novembre 1925, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1903, n. 241; 14 marzo 1907, n. 62; 18 giugno 1920, n. 143 e 22 gennaio 1926, n. 17, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il primo, secondo, terzo e quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia suddetta; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 giugno 1967, n. 720; 6 novembre 1967, n. 860; 1 giugno 1968, n. 323; 4 marzo 1969, n. 121; 8 luglio 1971, n. 1407; 8 novembre 1976, n. 674; 11 gennaio 1978, n. 1684, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1967, n. 240; 3 febbraio 1968, n. 30; 21 settembre 1968, n. 241; 13 maggio 1969, n. 121; 22 gennaio 1972, n. 19; 4 giugno 1977, n. 151; 22 febbraio 1978, n. 233, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di cui trattasi; Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1990, n. 962, con il quale e' stata disposta la pubblicazione dello schema del dodicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima; Visti gli atti d'istruttoria esperita su tale schema a norma di legge, dei quali risulta che non sono state prodotte opposizioni; Considerato che le manifestazioni idriche iscritte nel citato schema di elenco suppletivo presentano indubbi caratteri di natura pubblica, data la loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse, per cui e' necessario provvedere alla loro iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche; Sentita la regione Toscana, che si e' pronunziata con lettera n. 4297 del 1 settembre 1976 dell'assessorato dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 424 dell'adunanza del 24 ottobre 1991; Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Decreta: E' approvato il dodicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che e' incaricato della esecuzione del presente decreto. Roma, 30 gennaio 1992 Il Ministro: PRANDINI Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1992 Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 153