Art. 6.
  L'esecuzione delle operazioni relative al  collocamento  dei  buoni
del  Tesoro  poliennali  di  cui al presente decreto e' affidata alla
Banca d'Italia.
  I rapporti tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca  d'Italia,
conseguenti  alle  operazioni in parola, saranno regolati dalle norme
contenute in apposita convenzione da stipulare.
  A rimborso delle spese sostenute e a  compenso  del  servizio  reso
sara' corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale
dei  titoli  al  portatore  effettivamente  sottoscritti, a norma del
primo comma dell'art. 1, una provvigione dello 0,75%, contro rilascio
di  apposita  ricevuta  all'atto  del  versamento  alle  sezioni   di
tesoreria del contante.
  Tale  provvigione  verra'  attribuita,  in  tutto  o in parte, agli
incaricati del collocamento partecipanti all'asta in  relazione  agli
impegni  assunti  con  la  Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non
applicare alcun onere  di  intermediazione  sulle  sottoscrizioni  di
terzi  e  di  provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla
consegna dei titoli agli  aventi  diritto,  i  quali  sono  tenuti  a
corrispondere  soltanto  il  prezzo di aggiudicazione, pari al prezzo
fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del "diritto  di
sottoscrizione", nonche' i dietimi di interesse dovuti.
  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".