Art. 7.
  Le offerte degli operatori, fino ad un massimo  di  cinque,  devono
essere  redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e
devono  contenere  l'indicazione  dell'importo  dei  buoni  che  essi
intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.
  Il  prezzo  offerto  e'  costituito  dal  prezzo fisso di emissione
stabilito in L. 95,95%  e  dall'ulteriore  importo  del  "diritto  di
sottoscrizione"  che  si  intende  pagare.    Tale maggiorazione puo'
essere di un importo minimo di 5  centesimi  di  lira  oppure  di  un
multiplo  di  detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso
vengono  arrotondate  per  eccesso,  mentre  in  mancanza   di   ogni
indicazione  di  maggiorazione,  la  stessa  si intende pari a quella
minima.
  Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire  100  milioni  di
capitale nominale.
  Sul  modulo  di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le
filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le
quali l'operatore intende effettuare
il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.