Art. 3.
  Fatte salve le disposizioni di cui alla  circolare  n.  88  del  26
maggio  1967  e dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973,
e' autorizzata l'importazione dall'Argentina di organi,  ghiandole  e
tessuti per la produzione di medicinali farmaceutici a condizione che
il  previsto  certificato  sanitario  di  scorta sia integrato da una
dichiarazione veterinaria attestante che i prodotti sono stati:
   ottenuti da animali nati e allevati in  Argentina  e  provenienti,
qualora  trattasi  di fissipedi, da allevamenti nei quali non si sono
verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni  ed
intorno  ai quali, nel raggio di 25 chilometri non si sono verificati
casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;
   ottenuti in stabilimenti  autorizzati  all'esportazione  verso  la
CEE.
  L'importazione  di  organi,  ghiandole  e  tessuti  provenienti  da
stabilimenti  non   autorizzati   puo'   essere   consentita   previo
autorizzazione ministeriale da rilasciarsi di volta in volta.