IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire; Visto il comma 5 del medesimo art. 20 che demanda al CIPE, sentito il nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici, l'approvazione dei progetti suscettibili di immediata realizzazione; Visto il citato comma 1, che autorizza le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita' in data 7 dicembre 1988; Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 con la quale sono state determinate le quote di mutuo in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990, ed e' stata altresi' riservata la complessiva somma di 418,700 miliardi di lire per i programmi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei policlinici universitari e degli istituti zooprofilattici sperimentali; Visto l'art. 4, comma 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale ha previsto che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanita', possano essere ammessi direttamente alla contrazione di mutui per la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988 a valere su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE; Vista la proposta del Ministro della sanita', concernente la ripartizione della predetta somma di 418,700 miliardi di lire tra gli istituti ed i policlinici interessati; Considerato che il Ministero della sanita' nella predetta proposta di riparto ha privilegiato i programmi di cui ha verificato la sicura ed immediata fattibilita', prevedendo nei confronti dei progetti non interamente finanziabili nel primo triennio, il completamento dei trienni successivi utilizzando eventualmente anche le quote del Fondo sanitario nazionale in conto capitale; Ritenuto di condividere i criteri di riparto proposti dal Ministro della sanita'; Visto il parere espresso in data 27 settembre 1989 dal Consiglio sanitario nazionale in sede di proposta di ripartizione della disponibilita' relativa al primo triennio, recepita con propria deliberazione del 13 ottobre 1989; Delibera: La somma di lire 418,700 miliardi viene ripartita tra gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali, i policlinici universitari a diretta gestione e l'Istituto superiore di sanita', secondo quanto riportato nella tabella in allegato che fa parte integrante della presente deliberazione. Il Ministro della sanita', in sede di presentazione del prossimo piano triennale di investimenti in sanita', portera' ad adeguata soluzione il problema dei policlinici misti. Roma, 31 marzo 1992 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO