IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO VISTA la legge 9 gennaio 1991 n. 10 recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; VISTO l'articolo 14 della stessa legge, che prevede la concessione di contributi in conto capitale per iniziative volte alla riattivazione, costruzione e potenziamento di impianti idroelettrici; VISTO l'articolo 18 della stessa legge che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissi con proprio decreto le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilita' e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonche' i criteri di valutazione delle domande di finanziamento; VISTO il proprio decreto 17 luglio 1991 con cui sono state fissate le predette modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge n. 10 del 1991; VISTI i propri decreti del 24 gennaio 1992 e del 15 aprile 1992 con i quali sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 per l'anno 1992; RITENUTA l'opportunita' di fissare nuove modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui alla normativa sopracitata per gli anni 1992 e seguenti; DECRETA Art. 1 (Ammissibilita' delle iniziative e cumulabilita' dei benefici) 1. Sono ammissibili ai contributi di cui all'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le iniziative intraprese successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa che rientrano nelle seguenti categorie: a) riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni rinunciate o il cui esercizio e' stato dismesso prima dell'entrata in vigore della legge 10/91; b) costruzione di nuovi impianti idroelettrici nonche' interventi su impianti idroelettrici esistenti che recano nuovi apporti di potenza e/o energia. 2. I limiti di ammissibilita' di cui al comma 1 non si applicano alle iniziative per le quali sia stato richiesto il contributo ai sensi dell'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, qualora le relative domande non siano state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto. 3. Si applicano i limiti di cumulo dei contributi del presente decreto con quelli previsti da altre leggi, quali determinati con la delibera del CIPE del 26 novembre 1991 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1992 e nel rispetto dei vincoli della vigente normativa comunitaria.