Art. 10
                              (Revoche)
1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi:
  a)   qualora,  entro  120  giorni  dalla  data  di  notifica  della
concessione del contributo,  non  vengano  documentati  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'avvio dei lavori o
l'avvenuta  apertura  del cantiere, con perizia giurata redatta da un
tecnico  iscritto  all'albo   professionale,   ovvero   non   vengano
documentati,  allo  stesso  Ministero, ordini emessi dal beneficiario
inerenti la realizzazione pari ad  almeno  il  30%  dei  costi  delle
forniture di terzi ammesse a contributo;
  b)  nel  caso  di  variazioni  in corso d'opera, autorizzate con le
modalita' di cui al comma 1 dell'art. 9 che comportino una  riduzione
dell'investimento  previsto,  il  contributo concesso viene revocato,
con lo stesso decreto di autorizzazione, per la quota  corrispondente
alla riduzione stessa.
2.  Nel  caso  di  inadempimento del beneficiario del contributo agli
obblighi   ed   oneri   previsti   dall'articolo   7,   il   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato puo' revocare il
contributo in tutto o in  parte  in  relazione  alla  gravita'  degli
inadempimenti.