Art. 10 (Revoche) 1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi: a) qualora, entro 120 giorni dalla data di notifica della concessione del contributo, non vengano documentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'avvio dei lavori o l'avvenuta apertura del cantiere, con perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale, ovvero non vengano documentati, allo stesso Ministero, ordini emessi dal beneficiario inerenti la realizzazione pari ad almeno il 30% dei costi delle forniture di terzi ammesse a contributo; b) nel caso di variazioni in corso d'opera, autorizzate con le modalita' di cui al comma 1 dell'art. 9 che comportino una riduzione dell'investimento previsto, il contributo concesso viene revocato, con lo stesso decreto di autorizzazione, per la quota corrispondente alla riduzione stessa. 2. Nel caso di inadempimento del beneficiario del contributo agli obblighi ed oneri previsti dall'articolo 7, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' revocare il contributo in tutto o in parte in relazione alla gravita' degli inadempimenti.