Art. 2
 (Modalita' e termini di presentazione delle domande di contributo)
1.  Le  domande  di  contributo  devono  essere presentate secondo le
modalita' stabilite dal Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  con  circolare  pubblicata  sulla  stessa  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto.
2. Le domande di cui al comma 1 devono  essere  presentate  entro  30
giorni  dalla  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale del presente
decreto e devono essere corredate  della  documentazione  di  seguito
elencata:
  a)  certificato  di iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
  b) certificato di vigenza con indicazione dei legali rappresentanti
rilasciato dal competente Tribunale;
  c) certificato rilasciato  dalla  competente  Prefettura  ai  sensi
della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente  "Nuove  disposizioni  per  la  prevenzione
della  delinquenza  di  tipo  mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di
manifestazione di pericolosita' sociale";
  d)  delibere,   ove   necessarie,   relative   alla   progettazione
dell'iniziativa e alla realizzazione della stessa;
  e)  dichiarazione  del  proponente  dalla  quale  risulti  lo stato
dell'iniziativa;
  f) dichiarazione del proponente, da rilasciare anche  se  negativa,
dalla  quale risultino i finanziamenti gia' richiesti o gia' ottenuti
a qualsiasi titolo per la  stessa  iniziativa;  nel  caso  in  cui  i
predetti finanziamenti risultino incompatibili con i limiti di cumulo
di  cui  alla  delibera  CIPE  26  novembre 1991 il proponente dovra'
altresi' dichiarare il proprio impegno a rinunciare ai  finanziamenti
in  questione  prima  della  concessione  dei  contributi  di  cui al
presente decreto;
  g)    schede    tecniche    riassuntive    delle    caratteristiche
dell'iniziativa per cui si richiede il contributo;
  h)  relazione  che  illustri  la  finalita'  dell'iniziativa  e  ne
consenta la valutazione e che contenga almeno i seguenti elementi:
   - relazione tecnica;
   - corografia impianto;
   - planimetria generale;
   - profilo altimetrico;
   - pianta e sezioni sbarramento;
   - pianta e sezioni opera di presa;
   - sezione canale di derivazione (se esistente);
   - sezione canale di scarico;
   - pianta e sezioni vasca di carico (se esistente);
   - profilo condotta forzata (se esistente);
   - pianta  e  sezione  fabbricato  centrale  o  altri  edifici  (se
esistenti);
   -  schemi idraulici ed elettrici dell'impianto idroelettrico nelle
configurazioni prima e dopo l'intervento (nei casi di riattivazione e
potenziamento)
   -  elenco  dettagliato  delle  opere  realizzate  o  da realizzare
completo di computo metrico e preventivo prezzi o costi  sostenuti  a
secondo  che  l'opera  e'  da  realizzare o gia' realizzata secondo i
seguenti raggruppamenti:
   - opere idrauliche
   - opere civili
   - opere elettromeccaniche
   - linea di collegamento
  i) scheda attestante il possesso, da parte del soggetto richiedente
il contributo,  dei  requisiti  economico-finanziari  necessari  alla
realizzazione  e  all'esercizio  dell'iniziativa  proposta;  su  tale
scheda  dovra'  essere  evidenziato  il  rapporto  tra  fondi  propri
(riferiti  all'ultimo bilancio) ed investimento previsto al netto del
contributo;
  Laddove l'indice prospettico, risultante  dal  rapporto  tra  fondi
propri  ed  investimento  previsto  al  netto  di contributo, dovesse
risultare inferiore a 0,5  a  corredo  della  domanda  devono  essere
allegati  gli  ultimi tre bilanci depositati, con relativi allegati e
ogni altro elemento  utile  alla  definizione  delle  caratteristiche
economiche   e  finanziarie  del  soggetto  proponente  in  relazione
all'iniziativa oggetto di domanda di contributo.
  l) copia autentica delle autorizzazioni  o  concessioni  necessarie
alla     realizzazione    dell'iniziativa    ovvero    documentazione
dell'avvenuta   presentazione   delle   istanze   in   ordine    alle
autorizzazioni stesse. Tale documentazione dovra' essere accompagnata
da   una   dichiarazione   del  legale  rappresentante  del  soggetto
richiedente il contributo attestante che le autorizzazioni  acquisite
o richieste, cui si riferisce detta documentazione, sono tutte quelle
necessarie   in   base   alla   normativa  vigente.  Inoltre  per  le
autorizzazioni o  concessioni  non  ancora  ottenute,  il  proponente
dovra'  indicare  la  situazione  esatta  della  procedura,  i  tempi
previsti e le prospettive di esito positivo;
  m) copia della comunicazione all'UTIF  del  cessato  esercizio  nel
caso di riattivazione di impianto;
  n)  dichiarazione di conformita' dei dati contenuti nella domanda e
nelle schede  a  quelli  risultanti  dalla  documentazione  allegata,
sottoscritta  dal  legale  rappresentante del soggetto richiedente il
contributo.
3. In luogo dei certificati di cui alla lettera  a),  b),  e  c)  del
comma  2, gli interessati possono allegare alla domanda dichiarazioni
temporaneamente sostitutive di certificazioni redatte dal richiedente
con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.  Le
certificazioni  temporaneamente  sostituite  devono  comunque  essere
prodotte entro il medesimo termine di cui all'articolo 4 comma 7.
4. Le domande devono essere firmate  dal  legale  rappresentante  del
soggetto  richiedente  il contributo e corredate della documentazione
attestante il relativo titolo di rappresentanza.
5. I dati riportati nella documentazione allegata alla domanda devono
essere adeguatamente giustificati e documentati.
Qualora i dati  derivanti  da  valutazioni  o  stime  effettuate  dal
soggetto  richiedente  non  risultassero adeguatamente giustificati e
documentati,   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, puo' rettificarli in fase di valutazione.
6.  Le domande gia' presentate ai sensi del DM 17 luglio 1991 che non
siano state ammesse a contributo perche' non complete e  prive  della
documentazione  richiesta  dal  medesimo  DM  17 luglio 1991, nonche'
quelle presentate ai sensi dei decreti 17  luglio  1991,  24  gennaio
1992  e  15 aprile 1992 s'intendono confermate e possono essere inte-
grate in conformita'  alle  nuove  modalita'  per  la  concessione  e
l'erogazione dei contributi stabilite dal presente decreto ed entro i
termini di cui all'articolo 2 comma 2.
7.  Nel  caso in cui se ne presenti la necessita', a causa di carenze
formali,   il   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,  provvedera' a richiedere la regolarizzazione della
documentazione presentata.