Art. 2 (Modalita' e termini di presentazione delle domande di contributo) 1. Le domande di contributo devono essere presentate secondo le modalita' stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con circolare pubblicata sulla stessa Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 2. Le domande di cui al comma 1 devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto e devono essere corredate della documentazione di seguito elencata: a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) certificato di vigenza con indicazione dei legali rappresentanti rilasciato dal competente Tribunale; c) certificato rilasciato dalla competente Prefettura ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale"; d) delibere, ove necessarie, relative alla progettazione dell'iniziativa e alla realizzazione della stessa; e) dichiarazione del proponente dalla quale risulti lo stato dell'iniziativa; f) dichiarazione del proponente, da rilasciare anche se negativa, dalla quale risultino i finanziamenti gia' richiesti o gia' ottenuti a qualsiasi titolo per la stessa iniziativa; nel caso in cui i predetti finanziamenti risultino incompatibili con i limiti di cumulo di cui alla delibera CIPE 26 novembre 1991 il proponente dovra' altresi' dichiarare il proprio impegno a rinunciare ai finanziamenti in questione prima della concessione dei contributi di cui al presente decreto; g) schede tecniche riassuntive delle caratteristiche dell'iniziativa per cui si richiede il contributo; h) relazione che illustri la finalita' dell'iniziativa e ne consenta la valutazione e che contenga almeno i seguenti elementi: - relazione tecnica; - corografia impianto; - planimetria generale; - profilo altimetrico; - pianta e sezioni sbarramento; - pianta e sezioni opera di presa; - sezione canale di derivazione (se esistente); - sezione canale di scarico; - pianta e sezioni vasca di carico (se esistente); - profilo condotta forzata (se esistente); - pianta e sezione fabbricato centrale o altri edifici (se esistenti); - schemi idraulici ed elettrici dell'impianto idroelettrico nelle configurazioni prima e dopo l'intervento (nei casi di riattivazione e potenziamento) - elenco dettagliato delle opere realizzate o da realizzare completo di computo metrico e preventivo prezzi o costi sostenuti a secondo che l'opera e' da realizzare o gia' realizzata secondo i seguenti raggruppamenti: - opere idrauliche - opere civili - opere elettromeccaniche - linea di collegamento i) scheda attestante il possesso, da parte del soggetto richiedente il contributo, dei requisiti economico-finanziari necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'iniziativa proposta; su tale scheda dovra' essere evidenziato il rapporto tra fondi propri (riferiti all'ultimo bilancio) ed investimento previsto al netto del contributo; Laddove l'indice prospettico, risultante dal rapporto tra fondi propri ed investimento previsto al netto di contributo, dovesse risultare inferiore a 0,5 a corredo della domanda devono essere allegati gli ultimi tre bilanci depositati, con relativi allegati e ogni altro elemento utile alla definizione delle caratteristiche economiche e finanziarie del soggetto proponente in relazione all'iniziativa oggetto di domanda di contributo. l) copia autentica delle autorizzazioni o concessioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa ovvero documentazione dell'avvenuta presentazione delle istanze in ordine alle autorizzazioni stesse. Tale documentazione dovra' essere accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo attestante che le autorizzazioni acquisite o richieste, cui si riferisce detta documentazione, sono tutte quelle necessarie in base alla normativa vigente. Inoltre per le autorizzazioni o concessioni non ancora ottenute, il proponente dovra' indicare la situazione esatta della procedura, i tempi previsti e le prospettive di esito positivo; m) copia della comunicazione all'UTIF del cessato esercizio nel caso di riattivazione di impianto; n) dichiarazione di conformita' dei dati contenuti nella domanda e nelle schede a quelli risultanti dalla documentazione allegata, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo. 3. In luogo dei certificati di cui alla lettera a), b), e c) del comma 2, gli interessati possono allegare alla domanda dichiarazioni temporaneamente sostitutive di certificazioni redatte dal richiedente con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le certificazioni temporaneamente sostituite devono comunque essere prodotte entro il medesimo termine di cui all'articolo 4 comma 7. 4. Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo e corredate della documentazione attestante il relativo titolo di rappresentanza. 5. I dati riportati nella documentazione allegata alla domanda devono essere adeguatamente giustificati e documentati. Qualora i dati derivanti da valutazioni o stime effettuate dal soggetto richiedente non risultassero adeguatamente giustificati e documentati, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' rettificarli in fase di valutazione. 6. Le domande gia' presentate ai sensi del DM 17 luglio 1991 che non siano state ammesse a contributo perche' non complete e prive della documentazione richiesta dal medesimo DM 17 luglio 1991, nonche' quelle presentate ai sensi dei decreti 17 luglio 1991, 24 gennaio 1992 e 15 aprile 1992 s'intendono confermate e possono essere inte- grate in conformita' alle nuove modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi stabilite dal presente decreto ed entro i termini di cui all'articolo 2 comma 2. 7. Nel caso in cui se ne presenti la necessita', a causa di carenze formali, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvedera' a richiedere la regolarizzazione della documentazione presentata.