Art. 3
                         (Costi ammissibili)
1.  I  costi  devono essere relativi a spese strettamente connesse al
raggiungimento delle finalita'  di  cui  all'art.  1  della  legge  9
gennaio 1991, n. 10.
2. Sono ammissibili i costi, al netto di IVA, relativi a:
  a)  acquisto  dei  macchinari,  degli impianti e delle attrezzature
relative alla  realizzazione  dell'iniziativa,  nonche'  le  relative
spese di trasporto, montaggio e assemblaggio;
  b)  opere  edili  strettamente  connesse  e dimensionate, anche dal
punto di vista  funzionale,  ai  macchinari,  agli  impianti  e  alle
attrezzature di cui alla  precedente  lettera  a)  ed  esclusivamente
dedicate a quest'ultimi;
  c) altri impianti indispensabili per l'esercizio nel rispetto delle
vigenti  norme,  nonche'  strumentazioni  in  grado  di consentire la
misura dei parametri caratterizzanti l'iniziativa, dimensionati  alle
opere e agli impianti di cui alle precedenti lettere a) e b);
  d)  spese  per direzione lavori e collaudi previsti dalla normativa
vigente per la parte strettamente afferente le opere e  gli  impianti
di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
3.  Non  sono  ammissibili  i  costi relativi ad espropri, a oneri di
urbanizzazione, ad acquisto di terreni e impianti, ad indennizzi,  ad
oneri  finanziari,  ad  atti  amministrativi,  a revisione prezzi, ad
imprevisti.