Art. 4
              (Valutazione delle domande di contributo)
1.  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato
entro trenta giorni  dal  termine  di  presentazione  delle  domande,
trasmette copia delle domande e dei relativi allegati all'ENEL per la
prevista istruttoria tecnico-economica.
2. L'ENEL, entro quattro mesi, invia al Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato una relazione con l'indicazione di tutti
gli  elementi  istruttori  necessari  alla  valutazione delle domande
stesse;
3. Le domande vengono valutate in base ai seguenti parametri:
  a) quantitativo di energia elettrica producibile su un  periodo  di
vita  convenzionale dell'impianto di trenta anni (in kWh), per unita'
di investimento ammissibile a  contributo,  espresso  in  milioni  di
lire;
  b)  consegna  di  una  copia  delle  autorizzazioni e/o concessioni
necessarie alla realizzazione dell'iniziativa  ovvero  documentazione
dell'avvenuta    presentazione   delle   istanze   in   ordine   alle
autorizzazioni e/o concessioni stesse;
  c) caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie del  soggetto
proponente   in   relazione  all'iniziativa  oggetto  di  domanda  di
contributo.
4. Ai fini di una positiva valutazione dell'iniziativa, il valore del
parametro di cui alla lettera a) del precedente comma non deve essere
inferiore  a  10.000  kWh  per  milione  di  lire   di   investimento
ammissibile a contributo.
5.  Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai
fini della valutazione delle caratteristiche economico -  finanziarie
di  cui al comma 3, lettera c), potra' anche avvalersi di istituti di
credito e di istituti e societa' finanziarie ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
6.  Le  iniziative per le quali sono state espresse valutazioni posi-
tive in ordine ai parametri di cui alle lettere b) e c) del  comma  3
del   presente  articolo  vengono  poste  in  graduatoria  in  ordine
decrescente del parametro di cui alla lettera a) del  medesimo  comma
3.  Tale  parametro verra' calcolato e arrotondato alla seconda cifra
decimale.
A parita' del parametro di cui sopra, ai fini della formazione  della
graduatoria   viene   data   priorita'  all'iniziativa  con  maggiore
quantitativo  di  energia   elettrica   prodotta   nell'intera   vita
dell'iniziativa stessa.
7.  Dalla graduatoria utile per la concessione del contributo vengono
escluse le domande per  le  quali  non  sia  pervenuta  al  Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, entro 90 giorni dal
termine  di  presentazione  delle  domande  ovvero  al  momento della
formazione della graduatoria stessa,  copia  autentica  di  tutte  le
autorizzazioni   e/o   concessioni   necessarie   alla  realizzazione
dell'iniziativa di cui al comma  3  lettera  b)  ad  eccezione  della
concessione  di  derivazione d'acqua in sostituzione della quale puo'
essere inviata l'autorizzazione provvisoria  all'inizio  delle  opere
rilasciata  dall'Ufficio  competente al rilascio della concessione di
derivazione d'acqua.
Nel caso  in  cui  la  concessione  di  derivazione  d'acqua  dovesse
risultare  scaduta  o intestata ad altro beneficiario contestualmente
ad essa deve essere  presentata  una  dichiarazione,  rilasciata  dal
competente   Ufficio,   attestante   l'avvenuta  presentazione  della
richiesta di rinnovo e/o voltura.
8. L'esito della valutazione di tutte le domande  pervenute  e'  reso
pubblico  e  comunicato  ai  soggetti richiedenti entro duecentodieci
giorni dal termine di presentazione delle domande.