Art. 4 (Valutazione delle domande di contributo) 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dal termine di presentazione delle domande, trasmette copia delle domande e dei relativi allegati all'ENEL per la prevista istruttoria tecnico-economica. 2. L'ENEL, entro quattro mesi, invia al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato una relazione con l'indicazione di tutti gli elementi istruttori necessari alla valutazione delle domande stesse; 3. Le domande vengono valutate in base ai seguenti parametri: a) quantitativo di energia elettrica producibile su un periodo di vita convenzionale dell'impianto di trenta anni (in kWh), per unita' di investimento ammissibile a contributo, espresso in milioni di lire; b) consegna di una copia delle autorizzazioni e/o concessioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa ovvero documentazione dell'avvenuta presentazione delle istanze in ordine alle autorizzazioni e/o concessioni stesse; c) caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie del soggetto proponente in relazione all'iniziativa oggetto di domanda di contributo. 4. Ai fini di una positiva valutazione dell'iniziativa, il valore del parametro di cui alla lettera a) del precedente comma non deve essere inferiore a 10.000 kWh per milione di lire di investimento ammissibile a contributo. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della valutazione delle caratteristiche economico - finanziarie di cui al comma 3, lettera c), potra' anche avvalersi di istituti di credito e di istituti e societa' finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 6. Le iniziative per le quali sono state espresse valutazioni posi- tive in ordine ai parametri di cui alle lettere b) e c) del comma 3 del presente articolo vengono poste in graduatoria in ordine decrescente del parametro di cui alla lettera a) del medesimo comma 3. Tale parametro verra' calcolato e arrotondato alla seconda cifra decimale. A parita' del parametro di cui sopra, ai fini della formazione della graduatoria viene data priorita' all'iniziativa con maggiore quantitativo di energia elettrica prodotta nell'intera vita dell'iniziativa stessa. 7. Dalla graduatoria utile per la concessione del contributo vengono escluse le domande per le quali non sia pervenuta al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande ovvero al momento della formazione della graduatoria stessa, copia autentica di tutte le autorizzazioni e/o concessioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa di cui al comma 3 lettera b) ad eccezione della concessione di derivazione d'acqua in sostituzione della quale puo' essere inviata l'autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere rilasciata dall'Ufficio competente al rilascio della concessione di derivazione d'acqua. Nel caso in cui la concessione di derivazione d'acqua dovesse risultare scaduta o intestata ad altro beneficiario contestualmente ad essa deve essere presentata una dichiarazione, rilasciata dal competente Ufficio, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e/o voltura. 8. L'esito della valutazione di tutte le domande pervenute e' reso pubblico e comunicato ai soggetti richiedenti entro duecentodieci giorni dal termine di presentazione delle domande.