Art. 5 (Concessione del contributo) 1. I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro duecentodieci giorni dal termine di presentazione delle domande, nella misura massima prevista del 30% della spesa ammessa. Il decreto di concessione fissa l'importo del contributo e i tempi di realizzazione. L'importo del contributo e' pari a quello massimo previsto dall'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Il decreto di concessione e' notificato, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al beneficiario. 2. Nel caso di iniziative la cui realizzazione e' prevista in un arco di tempo pluriennale il contributo e' concesso a valere sulle complessive autorizzazioni pluriennali di spesa disposte per lo scopo e con riferimento alle quote di risorse relative a ciascun anno del periodo considerato.