Art. 5
                    (Concessione del contributo)
1.   I   contributi   sono   concessi   con   decreto   del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro  duecentodieci
giorni  dal  termine  di  presentazione  delle  domande, nella misura
massima prevista del 30% della spesa ammessa.
Il decreto di concessione fissa l'importo del contributo e i tempi di
realizzazione.
L'importo  del  contributo  e'  pari  a   quello   massimo   previsto
dall'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Il  decreto  di  concessione  e'  notificato,  a  cura  del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al beneficiario.
2. Nel caso di iniziative la cui realizzazione e' prevista in un arco
di tempo  pluriennale  il  contributo  e'  concesso  a  valere  sulle
complessive autorizzazioni pluriennali di spesa disposte per lo scopo
e  con  riferimento alle quote di risorse relative a ciascun anno del
periodo considerato.