Art. 6 (Erogazione del contributo) 1. L'erogazione del contributo e' da richiedersi sulla base di stati di avanzamento dei lavori da presentare con cadenza non inferiore a sei mesi. L'erogazione dei contributi sara' disposta nei limiti delle somme che risulteranno disponibili per lo scopo negli anni interessati in armonia con quanto previsto all'articolo 5, comma 2. 2. Sui contributi possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera con le modalita' e nelle misure stabilite dal decreto 7 giugno 1991 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e comunque nei limiti delle somme che risulteranno disponibili. 3. Ai fini dell'erogazione dei contributi dovra' essere prodotta la documentazione di seguito elencata e secondo le modalita' che verranno stabilite con circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato: a) certificato rilasciato dalla competente Prefettura ai sensi della legge 19 marzo 1991 n. 55 e successive modificazioni concernente "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale"; b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; c) certificato di vigenza rilasciato dal competente Tribunale; d) dichiarazione del proponente dalla quale risulti: - la data di inizio e di fine dei lavori eseguiti; - la forma di accredito del contributo (numero del conto corrente bancario e relativo istituto di credito o numero del conto corrente postale, ovvero altre forme di accredito previste in base alla natura giuridica dei soggetti beneficiari); e) dichiarazione del proponente di ottemperare a quanto disposto dall'art. 36 della legge 20 marzo 1970 che prevede alcuni obblighi a carico dei titolari dei benefici accordati dallo Stato e di impegnarsi ad applicare, per tutta la durata del periodo delle agevolazioni, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro delle categorie e della zona; f) dichiarazione del proponente circa il tipo di contabilita' adottata (se ordinaria o speciale) e l'obbligo o meno della produzione della bolletta d'incasso (per Comuni, Aziende Municipalizzate, ecc.); g) delibere di approvazione e liquidazione della realizzazione e dei vari stati di avanzamento della stessa (per Comuni, Aziende Municipalizzate, ecc.); h) elenco riepilogativo delle spese sostenute timbrato e firmato dal collaudatore e dal beneficiario; i) certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto su carta da bollo da un professionista iscritto negli albi professionali, abilitato, ai sensi delle vigenti leggi, alla progettazione delle opere cui si riferisce la certificazione, debitamente sottoscritto e timbrato dallo stesso con il timbro recante il numero di iscrizione al relativo Albo. Il certificato di collaudo deve necessariamente indicare le date di inizio e fine lavori, l'importo totale al netto di IVA delle spese sostenute e attestare: - la conformita' dell'opera realizzata all'iniziativa oggetto del decreto di concessione del contributo; - la conformita' dell'opera realizzata alla normativa vigente; - l'esclusiva pertinenza delle spese esposte all'impianto assentito; l) documentazione di spesa secondo le modalita' indicate negli allegati A e B del presente decreto.