Art. 6
                     (Erogazione del contributo)
1.  L'erogazione del contributo e' da richiedersi sulla base di stati
di avanzamento dei lavori da presentare con cadenza non  inferiore  a
sei mesi.
L'erogazione dei contributi sara' disposta nei limiti delle somme che
risulteranno  disponibili  per  lo  scopo  negli  anni interessati in
armonia con quanto previsto all'articolo 5, comma 2.
2. Sui contributi possono  essere  concesse  anticipazioni  in  corso
d'opera  con  le  modalita'  e  nelle  misure stabilite dal decreto 7
giugno  1991   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  di concerto con il Ministro del tesoro, emanato ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 9 gennaio 1991 n.  10  e
comunque nei limiti delle somme che risulteranno disponibili.
3.  Ai  fini dell'erogazione dei contributi dovra' essere prodotta la
documentazione  di  seguito  elencata  e  secondo  le  modalita'  che
verranno  stabilite  con  circolare del Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato:
  a) certificato rilasciato  dalla  competente  Prefettura  ai  sensi
della   legge   19  marzo  1991  n.  55  e  successive  modificazioni
concernente "Nuove disposizioni per la prevenzione della  delinquenza
di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale";
  b)  certificato  di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;
  c) certificato di vigenza rilasciato dal competente Tribunale;
  d) dichiarazione del proponente dalla quale risulti:
   - la data di inizio e di fine dei lavori eseguiti;
   - la forma di accredito del contributo (numero del conto  corrente
bancario  e  relativo istituto di credito o numero del conto corrente
postale, ovvero altre forme di accredito previste in base alla natura
giuridica dei soggetti beneficiari);
  e) dichiarazione del proponente di ottemperare  a  quanto  disposto
dall'art.  36 della legge 20 marzo 1970 che prevede alcuni obblighi a
carico  dei  titolari  dei  benefici  accordati  dallo  Stato  e   di
impegnarsi  ad  applicare,  per  tutta  la  durata  del periodo delle
agevolazioni,  condizioni  non  inferiori  a  quelle  risultanti  dai
contratti di lavoro delle categorie e della zona;
  f)  dichiarazione  del  proponente  circa  il  tipo di contabilita'
adottata  (se  ordinaria  o  speciale)  e  l'obbligo  o  meno   della
produzione    della   bolletta   d'incasso   (per   Comuni,   Aziende
Municipalizzate, ecc.);
  g) delibere di approvazione e liquidazione  della  realizzazione  e
dei  vari  stati  di  avanzamento  della  stessa (per Comuni, Aziende
Municipalizzate, ecc.);
  h) elenco riepilogativo delle spese sostenute  timbrato  e  firmato
dal collaudatore e dal beneficiario;
  i)  certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto su carta
da bollo da un  professionista  iscritto  negli  albi  professionali,
abilitato,  ai  sensi  delle  vigenti leggi, alla progettazione delle
opere cui si riferisce la certificazione, debitamente sottoscritto  e
timbrato  dallo  stesso con il timbro recante il numero di iscrizione
al relativo Albo.
Il certificato di collaudo deve necessariamente indicare le  date  di
inizio  e  fine  lavori, l'importo totale al netto di IVA delle spese
sostenute e attestare:
   - la conformita' dell'opera realizzata all'iniziativa oggetto  del
decreto di concessione del contributo;
   - la conformita' dell'opera realizzata alla normativa vigente;
   -   l'esclusiva   pertinenza   delle  spese  esposte  all'impianto
assentito;
  l) documentazione di spesa  secondo  le  modalita'  indicate  negli
allegati A e B del presente decreto.