Art. 7
            (Corretta manutenzione e regolare esercizio)
1. I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale esecuzione,
alla  corretta  manutenzione  e  al regolare esercizio degli impianti
incentivati, secondo le vigenti norme anche tecniche.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno dei tre  anni  successivi  alla
data  del collaudo dell'impianto, il beneficiario del contributo deve
inviare  una  relazione  di  corretta  manutenzione  e  di   regolare
esercizio  degli  impianti incentivati redatta da un tecnico iscritto
all'Albo professionale.
3. I dati tecnici, economici ed  energetici  di  esercizio  riportati
nella  relazione di cui al comma 2 devono permettere un raffronto con
quelli previsti all'atto della domanda.
Nel caso di  differenza  tra  i  dati  riscontrati  e  quelli  attesi
superiore al 10% dovra' essere fornita apposita nota giustificativa.