Art. 7 (Corretta manutenzione e regolare esercizio) 1. I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale esecuzione, alla corretta manutenzione e al regolare esercizio degli impianti incentivati, secondo le vigenti norme anche tecniche. 2. Entro il 30 aprile di ciascun anno dei tre anni successivi alla data del collaudo dell'impianto, il beneficiario del contributo deve inviare una relazione di corretta manutenzione e di regolare esercizio degli impianti incentivati redatta da un tecnico iscritto all'Albo professionale. 3. I dati tecnici, economici ed energetici di esercizio riportati nella relazione di cui al comma 2 devono permettere un raffronto con quelli previsti all'atto della domanda. Nel caso di differenza tra i dati riscontrati e quelli attesi superiore al 10% dovra' essere fornita apposita nota giustificativa.