Art. 8
                             (Verifiche)
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'
disporre  verifiche  ed  accertamenti  circa  l'effettiva  e completa
realizzazione degli impianti o delle loro modifiche.  Tali  verifiche
vengono  disposte, anche con metodo a campione, in modo da coprire la
generalita' delle iniziative incentivate. Si  adotteranno  inoltre  i
seguenti criteri di priorita':
  a) complessita' tecnica dell'iniziativa;
  b)   complessita'   delle  modalita'  della  copertura  finanziaria
dell'iniziativa;
  c) rilevanza economica dell'iniziativa;
  d)  modifiche  o  variazioni  in  corso  d'opera  successive   alla
liquidazione di uno stato di avanzamento;
  e) variazione dei tempi di esecuzione;
  f) richiesta del beneficiario per giustificati motivi;
  g) presentazione dei giustificativi di spesa con elenchi di fatture
accompagnati da dichiarazione sostitutiva di notorieta'.
2.  Il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con
proprio decreto puo' istituire commissioni costituite da  un  massimo
di tre esperti tecnici ed amministrativi, anche con la partecipazione
di  personale  dell'ENEA, ai fini dell'effettuazione delle verifiche.
Le   commissioni   danno   immediata   comunicazione   al   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato dell'esito delle
verifiche.  Gli  oneri  connessi  all'effettuazione  delle  verifiche
restano a carico dei soggetti beneficiari del contributo.