Art. 8 (Verifiche) 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre verifiche ed accertamenti circa l'effettiva e completa realizzazione degli impianti o delle loro modifiche. Tali verifiche vengono disposte, anche con metodo a campione, in modo da coprire la generalita' delle iniziative incentivate. Si adotteranno inoltre i seguenti criteri di priorita': a) complessita' tecnica dell'iniziativa; b) complessita' delle modalita' della copertura finanziaria dell'iniziativa; c) rilevanza economica dell'iniziativa; d) modifiche o variazioni in corso d'opera successive alla liquidazione di uno stato di avanzamento; e) variazione dei tempi di esecuzione; f) richiesta del beneficiario per giustificati motivi; g) presentazione dei giustificativi di spesa con elenchi di fatture accompagnati da dichiarazione sostitutiva di notorieta'. 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto puo' istituire commissioni costituite da un massimo di tre esperti tecnici ed amministrativi, anche con la partecipazione di personale dell'ENEA, ai fini dell'effettuazione delle verifiche. Le commissioni danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'esito delle verifiche. Gli oneri connessi all'effettuazione delle verifiche restano a carico dei soggetti beneficiari del contributo.