Art. 9
        (Variazioni in corso d'opera e locazioni finanziarie)
1.  Eventuali  variazioni  in  corso  d'opera,  anche  dei  tempi  di
esecuzione,   delle   iniziative   gia'   approvate   devono   essere
preventivamente autorizzate, su domanda dell'interessato, con decreto
del  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e non
possono comunque comportare alcun aumento del contributo concesso.
Il decreto di cui sopra e' notificato dal  Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, all'interessato.
2.  I contributi possono essere concessi anche per iniziative oggetto
di  locazione  finanziaria  tramite   societa'   iscritte   nell'albo
istituito   presso  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, ai sensi dell'art. 1 del decreto del  Ministro  per
gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in
attuazione dell'articolo 9, comma 13, della legge 1 marzo  1986,  n.
64.
3.  Le  procedure  e  le  modalita'  di concessione ed erogazione dei
contributi di cui al comma 2, nonche' le modalita' di  controllo  del
regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in
apposita  convenzione  da stipularsi tra il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e le societa'  di  cui  al  medesimo
comma 2, in base ad una convenzione tipo da adottarsi con decreto del
Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 120
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del presente decreto.