Art. 9 (Variazioni in corso d'opera e locazioni finanziarie) 1. Eventuali variazioni in corso d'opera, anche dei tempi di esecuzione, delle iniziative gia' approvate devono essere preventivamente autorizzate, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e non possono comunque comportare alcun aumento del contributo concesso. Il decreto di cui sopra e' notificato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'interessato. 2. I contributi possono essere concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria tramite societa' iscritte nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione dell'articolo 9, comma 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64. 3. Le procedure e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2, nonche' le modalita' di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le societa' di cui al medesimo comma 2, in base ad una convenzione tipo da adottarsi con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.