Art. 17.
  1. L'"organo di controllo" territorialmente competente in relazione
all'aggiudicatario,   nei  casi  in  cui  il  controllo  inerente  la
successiva  trasformazione  del  burro  concentrato,  con   o   senza
rivelatori,  e  del  burro  o  della  crema  di  latte addizionati di
rivelatori esuli dalla propria competenza provvedera' a comunicare:
    a)  all'"organo  di  controllo"  territorialmente  competente  in
relazione  allo  stabilimento  di  destinazione  del  burro  e  burro
concentrato non contenenti rivelatori un  documento  che  contenga  i
dati di cui alla successiva lettera b);
    b)  all'ufficio  periferico  dell'Ispettorato  per la repressione
delle    frodi    territorialmente    competente     in     relazione
all'aggiudicatario  qualora  si  tratti di incorporazione di crema di
latte tracciata nei prodotti finali, di  burro  o  burro  concentrato
denaturati nei prodotti intermedi o nei prodotti finali, un documento
che contenga i seguenti dati:
     generalita'  ed  indirizzo  dell'impresa  aggiudicataria  che ha
effettuato le operazioni di concentrazione e se del caso di  aggiunta
di rivelatori;
    riferimento  al  regolamento  comunitario  da  applicare e numero
d'ordine dell'offerta;
    descrizione del prodotto e se del caso formula  di  denaturazione
adottata con indicazione dei rivelatori utilizzati;
    destinazione (formula A/C/D o formula B) indicata nelle offerte;
    numero   di  identificazione,  tipo,  marchi  e  quantita'  degli
imballaggi;
    quantita' di burro concentrato, tracciato o meno, prodotto  o  di
burro o di crema tracciati prodotti;
    data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
    data  entro  la  quale devono essere utilizzati per la produzione
dei prodotti finiti;
    estremi della comunicazione  effettuata  dall'A.I.M.A.  ai  sensi
dell'art.   12,  quarto  comma,  ovvero  del  documento  doganale  di
importazione.
  2. Analoga comunicazione dovra' essere effettuata  dall'"organo  di
controllo"  o  dall'ufficio dell'Ispettorato per la repressione delle
frodi agli  incaricati  dei  successivi  accertamenti  ai  sensi  del
precedente  art.  15  qualora  la  fabbricazione  dei prodotti finiti
avvenga in uno stabilimento diverso da quello di prima destinazione o
da quello che effettua l'incorporazione nei  prodotti  intermedi  con
l'indicazione  anche  del  peso  del  burro  o  del burro concentrato
contenenti o meno rivelatori, utilizzati  per  la  fabbricazione  dei
prodotti intermedi.
  3. L'"organo di controllo" deve inviare anche copia del certificato
di  analisi  del  burro tracciato o del burro concentrato tracciato o
meno e della crema di latte tracciata di cui al  precedente  art.  16
non appena conosciuto l'esito dell'accertamento analitico.