Art. 17. 1. L'"organo di controllo" territorialmente competente in relazione all'aggiudicatario, nei casi in cui il controllo inerente la successiva trasformazione del burro concentrato, con o senza rivelatori, e del burro o della crema di latte addizionati di rivelatori esuli dalla propria competenza provvedera' a comunicare: a) all'"organo di controllo" territorialmente competente in relazione allo stabilimento di destinazione del burro e burro concentrato non contenenti rivelatori un documento che contenga i dati di cui alla successiva lettera b); b) all'ufficio periferico dell'Ispettorato per la repressione delle frodi territorialmente competente in relazione all'aggiudicatario qualora si tratti di incorporazione di crema di latte tracciata nei prodotti finali, di burro o burro concentrato denaturati nei prodotti intermedi o nei prodotti finali, un documento che contenga i seguenti dati: generalita' ed indirizzo dell'impresa aggiudicataria che ha effettuato le operazioni di concentrazione e se del caso di aggiunta di rivelatori; riferimento al regolamento comunitario da applicare e numero d'ordine dell'offerta; descrizione del prodotto e se del caso formula di denaturazione adottata con indicazione dei rivelatori utilizzati; destinazione (formula A/C/D o formula B) indicata nelle offerte; numero di identificazione, tipo, marchi e quantita' degli imballaggi; quantita' di burro concentrato, tracciato o meno, prodotto o di burro o di crema tracciati prodotti; data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; data entro la quale devono essere utilizzati per la produzione dei prodotti finiti; estremi della comunicazione effettuata dall'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 12, quarto comma, ovvero del documento doganale di importazione. 2. Analoga comunicazione dovra' essere effettuata dall'"organo di controllo" o dall'ufficio dell'Ispettorato per la repressione delle frodi agli incaricati dei successivi accertamenti ai sensi del precedente art. 15 qualora la fabbricazione dei prodotti finiti avvenga in uno stabilimento diverso da quello di prima destinazione o da quello che effettua l'incorporazione nei prodotti intermedi con l'indicazione anche del peso del burro o del burro concentrato contenenti o meno rivelatori, utilizzati per la fabbricazione dei prodotti intermedi. 3. L'"organo di controllo" deve inviare anche copia del certificato di analisi del burro tracciato o del burro concentrato tracciato o meno e della crema di latte tracciata di cui al precedente art. 16 non appena conosciuto l'esito dell'accertamento analitico.