IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 10 ottobre 1991 in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico; Udito il parere dell'Associazione nazionale tecnici di laboratorio - A.N.Te.L. espresso in data 16 ottobre 1991; Udito il parere dell'Associazione italiana tecnici di laboratorio biomedico - A.I.T.E.L.A.B. espresso in data 8 novembre 1991; Riconosciuta la necessita' di modificare le tabelle I e II dell'ordinamentodidattico universitario e di aggiungere alla tabella XXXIX del medesimo la tabella XXXIX- bis, relativa al corso di di- ploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico; Decreta: Articolo unico All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico. La tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata nel senso che la facolta' di medicina e chirurgia puo' rilasciare il predetto diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico. Dopo la tabella XXXIX, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella XXXIX- bis relativa al diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico. L'anzidetta tabella e' allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 novembre 1991 Il Ministro: RUBERTI Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1992 Registro n. 7 Universita' e ricerca, foglio n. 284