IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  il  primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede
l'istituzione di un "Fondo sanitario nazionale" il cui importo  viene
stanziato,  per  la  parte  corrente, nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro;
  Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n.  833,  il
quale  stabilisce  che  le  somme di cui al Fondo sanitario nazionale
vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per  la
programmazione  economica  (C.I.P.E.) fra tutte le regioni e province
autonome di Trento e  di  Bolzano  su  proposta  del  Ministro  della
sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto legislativo del 16 dicembre 1989, n. 418, con il
quale sono state trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  le  attribuzioni
consultive del Consiglio sanitario nazionale;
  Tenuto  conto  che  la  predetta  conferenza  Stato-regioni, con le
determinazioni del 13 febbraio 1992, ha espresso  il  proprio  parere
sulla  proposta  del  Ministro  della sanita' di ripartizione, fra le
regioni e province autonome, del  Fondo  sanitario  nazionale,  parte
corrente, per il 1992;
  Visto  il  primo  comma  dell'art.  6 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito nella legge 29  febbraio  1980,  n.  33,  il
quale  dispone,  tra  l'altro,  che  le assegnazioni trimestrali alle
regioni  e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   da
effettuarsi  con  decreti  dei  Ministri  del tesoro e del bilancio e
della  programmazione  economica,  per   la   parte   di   rispettiva
competenza,   non  possono  superare  un  quarto  degli  stanziamenti
previsti;
  Visto il secondo comma dell'art.  6  del  citato  decreto-legge  n.
663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che,
fino  a  quando non sara' approvato il piano sanitario nazionale, per
la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici
e dagli standards previsti  dal  secondo  comma  dell'art.  51  della
stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  il  primo comma dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, il quale dispone che il  Governo,  con  apposito  provvedimento,
d'intesa  con la conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, determina - con  effetto
dal  primo  gennaio  1992  -  i  livelli  di  assistenza sanitaria da
assicurare in condizioni  di  uniformita'  sul  territorio  nazionale
nonche'  gli  standard organizzativi e di attivita' da utilizzare per
il  calcolo   capitario   di   finanziamento   di   ciascun   livello
assistenziale per l'anno 1992;
  Visto  che il CIPE con delibera del 25 marzo 1992, nelle more della
predisposizione del provvedimento di cui sopra, - dallo  stanziamento
del  Fondo  sanitario  nazionale  per l'anno 1992 di complessive lire
82.870 miliardi, - ha determinato, in acconto, per il primo  semestre
1992,  l'assegnazione  in  favore  delle regioni e province autonome,
dell'importo complessivo di 39.370 miliardi;
  Tenuto  conto che occorre provvedere, per intanto, all'assegnazione
ed all'erogazione in favore delle regioni e province  autonome  delle
quote  del  primo  trimestre  1992 per un importo complessivo di lire
19.685 miliardi;
  Visto che il CIPE con la stessa delibera  del  25  marzo  1992,  ha
determinato in L. 148.000.000.000 la quota annua 1992 da assegnare in
favore   dell'Associazione   italiana  della  Croce  rossa  in  quote
trimestrali di L. 37.000.000.000;
  Visto il  quarto  comma  dell'art.  51  della  legge  n.  833/1978,
modificato  ed  integrato  dall'art.  6 della legge 7 agosto 1982, n.
526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio
ai Ministeri della sanita' e del tesoro, da  parte  delle  regioni  e
province  autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale
di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/1978, la
quota di propria spettanza, deliberata  dal  CIPE,  viene  trasferita
alle   medesime   in   misura   uguale   alla   corrispondente  quota
dell'esercizio precedente;
  Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del terzo trimestre 1991
da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  Ritenuto necessario provvedere, per  intanto,  all'assegnazione  ed
all'erogazione,  a  titolo  di  acconto, per il primo trimestre 1992,
della somma complessiva di  L.  19.685.000.000.000  in  favore  delle
regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di Bolzano, e di L.
37.000.000.000  in  favore  dell'Associazione  italiana  della  Croce
rossa;
  Visto  il  capitolo  5941  dello  stato  di  previsione  di  questo
Ministero per l'anno finanziario 1992,  che  presenta  la  necessaria
disponibilita' sia in termini di competenza che di cassa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  assegnata,  a  titolo  di acconto, per il primo trimestre 1992,
alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche'  alle
province  autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L.
19.685.000.000.000 ripartita come appresso:
Regione Piemonte. . . . . . . . . . . . . .     L.  1.502.482.500.000
Regione Valle d'Aosta.  . . . . . . . . . .     "      23.588.000.000
Regione Lombardia.  . . . . . . . . . . . .     "   3.185.591.000.000
Provincia autonoma di Bolzano.  . . . . . .     "     105.806.500.000
Provincia autonoma di Trento. . . . . . . .     "     113.876.000.000
Regione Veneto. . . . . . . . . . . . . . .     "   1.557.289.000.000
Regione Friuli-Venezia Giulia.  . . . . . .     "     371.643.000.000
Regione Liguria.  . . . . . . . . . . . . .     "     627.418.000.000
Regione Emilia-Romagna. . . . . . . . . . .     "   1.408.881.000.000
Regione Toscana.  . . . . . . . . . . . . .     "   1.259.287.000.000
Regione Umbria. . . . . . . . . . . . . . .     "     286.739.000.000
Regione Marche. . . . . . . . . . . . . . .     "     502.413.500.000
Regione Lazio.  . . . . . . . . . . . . . .     "   1.834.362.500.000
Regione Abruzzo.  . . . . . . . . . . . . .     "     437.537.500.000
Regione Molise. . . . . . . . . . . . . . .     "     115.232.500.000
Regione Campania. . . . . . . . . . . . . .     "   2.001.053.500.000
Regione Puglia. . . . . . . . . . . . . . .     "   1.410.222.000.000
Regione Basilicata. . . . . . . . . . . . .     "     199.390.500.000
Regione Calabria. . . . . . . . . . . . . .     "     702.286.500.000
Regione Sicilia.  . . . . . . . . . . . . .     "   1.508.994.500.000
Regione Sardegna. . . . . . . . . . . . . .     "     530.906.000.000
                                                   ------------------
                                    Totale. . . L. 19.685.000.000.000
  E'  assegnato,  inoltre, in favore dell'Associazione italiana della
Croce  rossa  l'importo  di  L.  37.000.000.000  per  le   necessita'
finanziarie del primo trimestre 1992.