Art. 2. Le registrazioni nelle scritture contabili di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative alle operazioni poste in essere nel periodo di sospensione di cui all'ordinanza n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991 nonche' quelle poste in essere fino al 1 agosto 1992 possono essere effettuate entro il 30 settembre 1992.