Art. 2.
  Le  registrazioni  nelle scritture contabili di cui all'art. 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive  modificazioni,  relative  alle operazioni poste in essere
nel periodo di sospensione di cui all'ordinanza n.  2198/FPC  del  27
dicembre  1991  nonche' quelle poste in essere fino al 1› agosto 1992
possono essere effettuate entro il 30 settembre 1992.