Art. 3.
  Possono  beneficiare  delle disposizioni agevolative previste dalla
presente ordinanza i medesimi soggetti destinatari  delle  precedenti
ordinanze,  emanate  a  seguito  del sisma del 13 dicembre 1990 nella
Sicilia orientale specificamente indicati nell'art. 3  dell'ordinanza
n. 2145/FPC del 27 giugno 1991. Gli stessi soggetti, entro il termine
del  30  giugno 1992, devono produrre ad ogni soggetto creditore, per
tutti gli adempimenti per i quali intendono avvalersi dei benefici ad
essi riconoscibili, l'istanza prevista dall'art. 5 dell'ordinanza  n.
2057/FPC   del   21   dicembre   1990   corredata   dalla  prescritta
documentazione.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 4 giugno 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA