Art. 3. Possono beneficiare delle disposizioni agevolative previste dalla presente ordinanza i medesimi soggetti destinatari delle precedenti ordinanze, emanate a seguito del sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale specificamente indicati nell'art. 3 dell'ordinanza n. 2145/FPC del 27 giugno 1991. Gli stessi soggetti, entro il termine del 30 giugno 1992, devono produrre ad ogni soggetto creditore, per tutti gli adempimenti per i quali intendono avvalersi dei benefici ad essi riconoscibili, l'istanza prevista dall'art. 5 dell'ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 corredata dalla prescritta documentazione. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 giugno 1992 Il Ministro: CAPRIA