(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
LEGGE 5 marzo 1990, n. 45.
  Norme per  la  ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi  ai  fini
previdenziali per i liberi professionisti.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Facolta' di ricongiunzione
   1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o  al  lavoratore
autonomo,  che  sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza
per liberi professionisti, e' data facolta', ai fini  del  diritto  e
della  misura  di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di
tutti  i  periodi  di  contribuzione  presso  le  sopracitate   forme
previdenziali,  nella  gestione  cui  risulta iscritto in qualita' di
lavoratore dipendente o autonomo.
   2. Analoga facolta' e' data al libero professionista che sia stato
iscritto  a  forme  obbligatorie   di   previdenza   per   lavoratori
dipendenti,  pubblici  o  privati, o per lavoratori autonomi, ai fini
della ricongiunzione di tutti i periodi di  contribuzione  presso  le
medesime  forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in
qualita' di libero professionista.
   3. Sono  parimenti  ricongiungibili  i  periodi  di  contribuzione
presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
   4. Dopo il compimento dell'eta' pensionabile la ricongiunzione, ai
fini  del  diritto  e  della misura di un'unica pensione, puo' essere
richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si  possano
far  valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime
obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata.
   5. Il libero professionista  che  goda  della  erogazione  di  una
pensione   di   anzianita',   puo'  chiedere  all'ente  erogatore  la
ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la
liquidazione di un supplemento di  pensione  commisurato  alla  nuova
contribuzione  trasferita. La richiesta di ricongiunzione puo' essere
esercitata una sola volta,  entro  un  anno  dalla  cessazione  della
successiva  contribuzione.  Sono  a  totale carico del richiedente le
eventuali differenze tra la  riserva  matematica  necessaria  per  la
copertura  assicurativa  relativa  al  periodo utile considerato e le
somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2.
                               Art. 2.
                     Modalita' di ricongiunzione
   1. Ai fini di cui  all'articolo  1,  la  gestione  o  le  gestioni
interessate  trasferiscono  a  quella  in cui opera la ricongiunzione
l'ammontare   dei   contributi   di   loro   pertinenza    maggiorati
dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
   2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle
posizioni  assicurative  pone  a  carico  del  richiedente  la  somma
risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in
base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,  necessaria
per  la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato,
e le somme versate dalla gestione o  dalle  gestioni  assicurative  a
norma del comma 1.
   3.  Il  pagamento  della  somma  di  cui  al  comma  2 puo' essere
effettuato, su domanda, in un numero di rate  mensili  non  superiore
alla  meta'  delle  mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti,
con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso  di
variazione  medio  annuo  dell'indice  dei  prezzi  al consumo per le
famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT  con  riferimento
al  periodo  di  dodici  mesi  che  termina  al 31 dicembre dell'anno
precedente.
   4. Il debito residuo al momento della  decorrenza  della  pensione
puo'  essere  recuperato  ratealmente  sulla  pensione stessa fino al
raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3.
                               Art. 3.
                      Esercizio della facolta'
   1. Le facolta' di cui all'articolo 1 possono essere esercitate una
sola  volta,  salvo  che  il  richiedente  non  possa   far   valere,
successivamente  alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione,
un periodo di assicurazione di  almeno  dieci  anni,  di  cui  almeno
cinque  di  contribuzione  continuativa  in  regime  obbligatorio  in
relazione ad attivita' effettivamente esercitata.
   2. La facolta' di chiedere la ricongiunzione di ulteriori  periodi
di  contribuzione  successivi  alla  data  da cui ha effetto la prima
ricongiunzione e per i quali non sussistano i  requisiti  di  cui  al
comma  1,  puo'  esercitarsi  solo  all'atto del pensionamento e solo
presso la gestione sulla quale sia stata  precedentemente  accentrata
la posizione assicurativa.
                               Art. 4.
          Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento
   1.  Per  gli  effetti  di  cui  agli  articoli  1  e 2 la gestione
previdenziale  presso  cui  si  intende   accentrare   la   posizione
assicurativa  chiede,  entro sessanta giorni dalla data della domanda
di ricongiunzione, alla gestione o alle  gestioni  interessate  tutti
gli  elementi  necessari od utili per la costituzione della posizione
assicurativa e  la  determinazione  dell'onere  di  riscatto.    Tali
elementi  devono  essere  comunicati  entro novanta giorni dalla data
della richiesta.
   2. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la  gestione
presso   cui   si   accentra   la   posizione  assicurativa  comunica
all'interessato  l'ammontare  dell'onere  a  suo  carico  nonche'  il
prospetto  delle  possibili  rateizzazioni. Ove la relativa somma non
sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime
tre rate,  alla  gestione  di  cui  sopra  entro  i  sessanta  giorni
successivi  alla  ricezione della comunicazione, o non sia presentata
entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui  all'articolo
2,  comma  3,  s'intende  che  l'interessato  abbia  rinunciato  alle
facolta' di cui all'articolo 1.
   3. Il versamento, anche parziale,  dell'importo  dovuto  determina
l'irrevocabilita' della domanda di ricongiunzione.
   4.  La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al comma
2, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il  trasferimento
degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di
loro pertinenza secondo i seguenti criteri:
     a)  i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli
interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere  dal
primo  giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino
al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale
si effettua il trasferimento;
     b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli
interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere  dal
primo  giorno  dell'anno  successivo  a  quello in cui e' avvenuto il
versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di  esso
e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in
cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli
eventuali   interessi   di   dilazione   incassati   dalla   gestione
trasferente;
     c)  per  i  periodi  coperti  da  contribuzione  figurativa,   o
riconoscibili  figurativamente  nella  gestione  di provenienza, sono
trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi  figurativi  base
ed   integrativi   senza   alcuna  maggiorazione  per  interessi;  il
trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa  e'  stata
effettuata  nella  gestione  medesima  senza  alcuna  attribuzione di
fondi.
   5. Dagli importi da trasferire sono escluse le somme  riscosse  ma
non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.
   6.  Il  trasferimento  delle  somme  deve  essere effettuato entro
sessanta giorni dalla data della  richiesta.  In  caso  di  ritardato
trasferimento la gestione debitrice e' tenuta alla corresponsione, in
aggiunta  agli  importi  dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6
per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla  data
della richiesta.
                               Art. 5.
      Determinazione del diritto e della misura della pensione
   1. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della
pensione   unica   derivante   dalla   ricongiunzione   dei   periodi
assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale  si
accentra   la   posizione   assicurativa,   purche'   i   periodi  di
contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o  sia  stata
raggiunta  l'eta'  per  il collocamento a riposo per aver maturato il
diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le  specifiche  norme
per la pensione di inabilita' o invalidita'.
   2.  Per  i  contributi  versati  in  misura  fissa si assume quale
reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici,  il  decuplo  dei
contributi medesimi.
                               Art. 6.
               Coincidenza di periodi di contribuzione
   1.  Ai  fini  dell'applicazione  degli  articoli  1  e  2,  ove si
verifichi coincidenza di piu' periodi coperti da  contribuzione  sono
utili  quelli relativi ad attivita' effettiva. In mancanza di questa,
la contribuzione e' utile una sola volta ed e' quella di importo piu'
elevato.  La  contribuzione  non  considerata  verra'  rimborsata  su
richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.
   2.  Gli  importi  dei versamenti volontari non considerati vanno a
scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui  all'articolo  2,
comma 2.
                               Art. 7.
                      Facolta' per i superstiti
   1.  Le  facolta' previste dagli articoli precedenti possono essere
esercitate  anche  dai  superstiti  entro  due   anni   dal   decesso
dell'interessato, subentrando i medesimi ai fini della presente legge
nelle posizioni giuridiche del dante causa.
                               Art. 8.
            Esclusione dall'applicazione di disposizioni
   1.  Nei  confronti  dei  soggetti  che si avvalgono delle facolta'
previste dalla presente legge, non  si  applicano  le  norme  di  cui
all'articolo  21  della legge 20 settembre 1980, n. 576, all'articolo
20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, all'articolo 21 della  legge  20
ottobre  1982, n. 773, e all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986,
n. 21.
                               Art. 9.
Norme integrative alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, recante riforma
   della Cassa nazionale di previdenza  e  assistenza  a  favore  dei
   dottori commercialisti.
   1.  I  limiti  di anzianita' di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 29 gennaio 1986, n. 21, non si applicano  a  coloro  che  hanno
compiuto  rispettivamente  65 o 70 anni di eta' prima dell'entrata in
vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
   2. In caso di sbilancio della gestione della Cassa di previdenza a
favore dei dottori commercialisti  si  provvedera'  ad  innalzare  le
aliquote   contributive  a  carico  degli  iscritti,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 13 della predetta legge n. 21 del 1986,  senza
alcun aggravio a carico dello Stato.
                              Art. 10.
                          Entrata in vigore
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 5 marzo 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
                              LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 458):
             Presentato  dall'on.  MANCINI  Vincenzo  ed  altri  il 2
          luglio 1987.
             Assegnato  alla  XI  commissione   (Lavoro),   in   sede
          referente, il
          14 ottobre 1987, con pareri delle commissioni II e V.
             Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 21
          ottobre 1987 e 20 gennaio 1988.
             Assegnato   nuovamente  alla  XI  commissione,  in  sede
          legislativa,
          il 1› giugno 1988.
             Esaminato dalla XI commissione, in sede  legislativa,  e
          approvato il 13 luglio 1988, in un testo unificato con atti
          numeri 399, 478,
          1716 e 1748.
          Senato della Repubblica (atto n. 1217):
             Assegnato   all'11a   commissione   (Lavoro),   in  sede
          deliberante, il
          26 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1a, 2a,  5a  e
          6a.
             Esaminato  dall'11a commissione, in sede deliberante, il
          21, 28 settembre 1988; 5 ottobre 1988; 1›, 2 febbraio 1989.
             Assegnato  nuovamente  all'11a  commissione,   in   sede
          referente, il
          2 febbraio 1989.
             Esaminato  dall'11a commissione, in sede referente, il 2
          febbraio 1989.
             Relazione scritta annunciata il 18 febbraio  1989  (atto
          n. 1217/ A - relatore sen. ZANELLA).
             Esaminato  in  aula  il  28 febbraio 1989 (deliberato il
          rinvio in commissione).
             Esaminato dall'11a  commissione  il  7  marzo  1989,  10
          maggio 1989, 13 settembre 1989, 4 ottobre 1989.
             Assegnato   nuovamente   all'11a  commissione,  in  sede
          deliberante,
          il 9 ottobre 1989.
             Esaminato dall'11a commissione, in sede  deliberante,  e
          approvato, con modificazioni, il 14 dicembre 1989.
          Camera dei deputati (atto n. 458- B):
             Assegnato   alla   XI   commissione  (Lavoro),  in  sede
          legislativa,
          il 18 gennaio 1990, con pareri delle commissioni I e V.
             Esaminato dalla XI commissione il 25 gennaio  1990;  1›,
          8, 15 febbraio 1990 e approvato il 21 febbraio 1990.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 2:
             Il   testo   dell'art.   13  della  legge  n.  1338/1962
          (Disposizioni  per  il  miglioramento  dei  trattamenti  di
          pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia e i superstiti) e' il seguente:
             "Art.  13.  -  Ferme restando le disposizioni penali, il
          datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per
          l'assicurazione  obbligatoria  invalidita',   vecchiaia   e
          superstiti  e  che non possa piu' versarli per sopravvenuta
          prescrizione ai sensi dell'art. 55  del  R.D.L.  4  ottobre
          1935,  n.  1827, puo' chiedere all'Istituto nazionale della
          previdenza sociale di costituire,  nei  casi  previsti  dal
          successivo  quarto comma, una rendita vitalizia riversibile
          pari  alla  pensione   o   quota   di   pensione   adeguata
          dell'assicurazione    obbligatoria   che   spetterebbe   al
          lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
             La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le
          rispettive    quote    di   pertinenza,   all'assicurazione
          obbligatoria  e  al  Fondo  di  adeguamento,  dando   luogo
          all'attribuzione  a  favore  dell'interessato di contributi
          base  corrispondenti,  per  valore  e  numero,   a   quelli
          considerati ai fini del calcolo della rendita.
             La  rendita  integra  con  effetto immediato la pensione
          gia' in essere; in caso contrario i contributi cui al comma
          precedente sono  valutati  a  tutti  gli  effetti  ai  fini
          dell'assicurazione   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
          vecchiaia e i superstiti.
             Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta'
          concessagli   dal   presente   articolo    su    esibizione
          all'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  di
          documenti di data certa, dai  quali  possano  evincersi  la
          effettiva  esistenza  e  la  durata del rapporto di lavoro,
          nonche'  la  misura  della  retribuzione   corrisposta   al
          lavoratore interessato.
             Il  lavoratore,  quando non possa ottenere dal datore di
          lavoro la costituzione della rendita a norma  del  presente
          articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro,
          salvo  il  diritto  al risarcimento del danno, a condizione
          che  fornisca  all'Istituto  nazionale   della   previdenza
          sociale   le   prove   del   rapporto  di  lavoro  e  della
          retribuzione indicate nel comma precedente.
             Per la costituzione della rendita, il datore di  lavoro,
          ovvero  il  lavoratore  allorche'  si  verifichi  l'ipotesi
          prevista  al  quarto  comma,  deve   versare   all'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale la riserva matematica
          calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo  deter-
          minate  e variate, quando occorra, con decreto del Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio
          di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza
          sociale".
          Note all'art. 8:
             - Il testo dell'art. 21 della legge n. 576/1980 (Riforma
          del sistema previdenziale forense) e' il seguente:
             "Art. 21 (Retribuzione dei  contributi).  -  Coloro  che
          cessano  dall'iscrizione  alla  Cassa senza aver maturato i
          requisiti assicurativi per il diritto alla  pensione  hanno
          diritto  di  ottenere  il  rimborso  dei  contributi di cui
          all'art. 10, nonche' degli eventuali contributi  minimi  e'
          percentuali previsti dalla precedente legislazione, esclusi
          quelli  di cui alla tabella E allegata alla legge 22 luglio
          1975, n. 319.
             Sulle somme da rimborsare e' dovuto  l'interesse  legale
          dal 1› gennaio successivo ai relativi pagamenti.
             Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli
          eredi  dell'iscritto  che  non  abbia  maturato  diritto  a
          pensione,  sempreche'  non  abbiano  titolo  alla  pensione
          indiretta.
             In   caso   di   nuova   iscrizione,   l'iscritto   puo'
          ripristinare   il   precedente   periodo   di    anzianita'
          restituendo  alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta
          dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione  secondo
          la  tabella  di  cui  all'art.  16  a  decorrere dalla data
          dell'avvenuto rimborso".
             - Il testo dell'art. 20 della legge n. 6/1981 (Norme  in
          materia  di  previdenza per gli ingegneri e gli architetti)
          e' il seguente:
             "Art. 20 (Restituzione dei  contributi).  -  Coloro  che
          cessano  dall'iscrizione  alla  Cassa senza aver maturato i
          requisiti assicurativi per il diritto alla  pensione  hanno
          diritto  di  ottenere  il  rimborso  dei  contributi di cui
          all'art. 9, nonche' degli eventuali contributi  individuali
          previsti dalla precedente legislazione.
             Sulle  somme  da rimborsare e' dovuto l'interesse legale
          dal 1› gennaio successivo ai relativi pagamenti.
             Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli
          eredi  dell'iscritto  che  non  abbia  maturato  diritto  a
          pensione,  sempreche'  non  abbiano  titolo  alla  pensione
          indiretta.
             In   caso   di   nuova   iscrizione,   l'iscritto   puo'
          ripristinare    il   precedente   periodo   di   anzianita'
          restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con  l'aggiunta
          dell'interesse  del 10 per cento e la rivalutazione secondo
          gli adeguamenti  di  cui  all'art.  15,  secondo  comma,  a
          decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso".
             - Il testo dell'art. 21 della legge n. 773/1982 (Riforma
          della  Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore
          dei geometri) e' il seguente:
             "Art. 21 (Restituzione dei  contributi).  -  Coloro  che
          cessano  dall'iscrizione  alla  Cassa senza aver maturato i
          requisiti assicurativi per il diritto alla  pensione  hanno
          diritto  di  ottenere  il  rimborso  dei  contributi di cui
          all'art. 10, primo comma, lettera a), e secondo comma.
             Sulle somme da  rimborsare  sono  dovuti  gli  interessi
          legali con decorrenza dal 1› gennaio successivo ai relativi
          pagamenti.
             Il  rimborso  di cui ai precedenti commi spetta anche ai
          superstiti dell'iscritto che non abbia maturato  diritto  a
          pensione,  sempreche'  non  abbiano  titolo  alla  pensione
          indiretta.
             In   caso   di   nuova   iscrizione,   l'iscritto   puo'
          ripristinare    il   precedente   periodo   di   anzianita'
          restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con  l'aggiunta
          dell'interesse  del 10 per cento e la rivalutazione secondo
          le  norme  di  cui  all'art.  16  a  decorrere  dalla  data
          dell'avvenuto rimborso.
             La  restituzione  dei  contributi  versati  in base alle
          previgenti normative si effettua alle condizioni e  con  le
          modalita'  previste  dall'art.  20  della  legge 4 febbraio
          1967, n. 37.
             Il geometra puo' chiedere che l'importo dovutogli  venga
          trasferito  ad  altro istituto o cassa di previdenza per la
          ricongiunzione dei periodi assicurativi".
             -  Il testo dell'art. 21 della legge n. 21/1986 (Riforma
          della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a  favore
          dei dottori commercialisti) e' il seguente:
             "Art.  21 (Restituzione dei contributi). - 1. Coloro che
          cessano dall'iscrizione alla Cassa senza  aver  maturato  i
          requisiti  per  il  diritto  a  pensione  hanno diritto, su
          richiesta, al  rimborso  dei  contributi  versati  a  norma
          dell'art.  10,  maggiorati  degli  interessi  legali dal 1›
          gennaio  successivo  alla  data  dei  relativi  versamenti,
          nonche'  di  una  somma  pari  ad  un quinto del contributo
          soggettivo  annuo  convenzionale  fissato   dall'art.   27,
          moltiplicato   per   gli  anni  di  iscrizione  alla  Cassa
          anteriori a quello di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  maggiorata  degli  interessi  legali a far tempo da
          quest'ultima data.
             2. Il rimborso di cui al precedente comma  spetta  anche
          agli  eredi  dell'iscritto che non abbia maturato diritto a
          pensione, sempreche'  non  abbiano  diritto  alla  pensione
          indiretta. In tal caso, quando eredi siano le persone indi-
          cate  alle  lettere  a)  e  b) del comma 1 dell'art. 7 e il
          rimborso risulti inferiore a lire  10  milioni,  questo  e'
          integrato a tale importo.
             3.  In  caso  di  nuova iscrizione, l'iscritto che abbia
          richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del  comma  1
          puo'  ripristinare  il  pregresso  periodo  di  anzianita',
          restituendo alla Cassa la somma dei contributi  di  cui  ha
          ottenuto  il rimborso, rivalutata a norma dell'ultimo comma
          dell'art. 15, per il periodo dall'anno di rimborso all'anno
          di reiscrizione e maggiorata degli interessi al  tasso  del
          10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso.
             4.  Coloro  che  cessano dall'iscrizione alla Cassa dopo
          trenta anni o venticinque anni di contribuzione senza  aver
          conseguito  il diritto a pensione per ragioni di eta' e che
          non abbiano chiesto il rimborso dei contributi ai sensi del
          comma 1 o che, avendolo richiesto, abbiano  poi  restituito
          detti  contributi  ai  sensi  del  comma  3,  conseguono il
          diritto a pensione al  raggiungimento  rispettivamente  del
          sessantacinquesimo e del settantesimo anno di eta'. In caso
          di  loro  premorienza,  gli  eredi hanno diritto a pensione
          indiretta secondo le disposizioni dell'art. 7".
          Note all'art. 9:
             - Il testo dell'art. 2, comma 1, della citata  legge  n.
          21/1986  e'  il  seguente:  "1. La pensione di vecchiaia e'
          corrisposta  a   coloro   che   abbiano   compiuto   almeno
          sessantacinque  anni  di  eta',  dopo almeno trenta anni di
          effettiva iscrizione e contribuzione,  oppure  che  abbiano
          compiuto   almeno   settanta   anni  di  eta'  dopo  almeno
          venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione".
             - Il testo dell'art. 13 della predetta legge n.  21/1986
          e' il seguente:
             "Art.   13   (Variabilita'  dei  contributi).  -  1.  La
          percentuale di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b), e
          il contributo minimo,  di  cui  al  comma  2  del  medesimo
          articolo,  possono  essere  variati  ogni quattro anni, con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          con   effetto  dal  1›  gennaio  dell'anno  successivo.  La
          percentuale non puo' eccedere rispettivamente il 15  ed  il
          4,5 per cento.
             2. La percentuale di cui all'art. 11 puo' essere variata
          annualmente,  con  decreto  del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, con effetto dal  1›  gennaio  dell'anno
          successivo. Essa non puo' eccedere il 5 per cento.
             3.  I  provvedimenti  di  cui  ai  commi precedenti sono
          adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione
          della Cassa, o su richiesta  motivata  di  questo,  e  sono
          pubblicati   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana.
             4. Per determinare le  aliquote  si  tiene  conto  delle
          risultanze  dei  bilanci  consuntivi  della  Cassa e di una
          verifica  tecnica,   da   disporre   ogni   quattro   anni,
          sull'equilibrio   della  gestione  e  dell'andamento  delle
          entrate contributive e degli oneri  di  pensione  accertati
          con  riferimento  al  quadriennio  di  gestione, nonche' di
          eventuali adeguate proiezioni previsionali.
             5. Le percentuali e  il  contributo  minimo  di  cui  al
          presente  articolo devono essere aumentati quando la misura
          delle entrate  annue  complessive  non  sia  sufficiente  a
          provvedere  a  tutte  le  spese  per il funzionamento della
          Cassa ed alla integrazione del fondo per la previdenza, che
          non deve essere inferiore a tre volte  l'ultima  annualita'
          delle  pensioni  erogate.  Le  percentuali  possono  essere
          diminuite quando le entrate  complessive  della  Cassa  per
          contributi e redditi patrimoniali superino del 10 per cento
          le uscite, comprendenti le spese per il funzionamento della
          Cassa  e  per  le  prestazioni  erogate nell'anno stesso, e
          comunque il fondo per la previdenza sia  di  ammontare  non
          inferiore a cinque annualita' delle pensioni in essere alla
          fine di ciascun anno".