ALLEGATO Al Presidente della Repubblica Il consiglio comunale di Misilmeri (Palermo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso che condizionano la libera determinazione degli amministratori e compromettono l'imparzialita' degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Invero, dal prefetto di Palermo, con relazione in data 14 maggio 1992, e' stata evidenziata la sussistenza di collegamenti tra gravi episodi delittuosi riconducibili ad una unica matrice di tipo mafioso e la vita amministrativa del comune, nonche' la condizione di permeabilita' di quest'ultimo ad influenze ed interferenze mafiose. A tal proposito sono emersi elementi circa rapporti di taluni amministratori con alcune delle vittime degli omicidi perpetrati nel territorio di Misilmeri, tra i quali rileva quello del fratello dell'attuale sindaco; episodio che ha suscitato vasta eco e reazioni nell'opinione pubblica e nell'ambito pubblico amministrativo ed in relazione al quale e' stata evidenziata la tesi di un intimo legame tra mafia ed amministrazione di quel comune. La serie di omicidi di pregiudicati e di personaggi ritenuti appartenenti alla locale cosca mafiosa testimonia l'esistenza di una lotta per il potere condotta con il frequente ricorso alla violenza ed all'intimidazione. Come ulteriori elementi significativi della situazione di condizionamento in cui versa il comune, si configurano altresi' i numerosi episodi di danneggiamento a scopo intimidatorio in danno di strutture pubbliche e di beni di proprieta' di pubblici amministratori che si sono registrati negli ultimi anni; attentati verosimilmente collegati con le vicende amministrative del comune e volti ad impedire una gestione dell'ente locale conforme ai canoni della legalita'. Rileva in tal senso l'incendio doloso appiccato ai locali dell'ufficio tecnico comunale nel giugno del 1990, che provoco' la distruzione di ampia parte della documentazione relativa agli appalti per la realizzazione di opere pubbliche. L'atto criminoso coincise peraltro con l'avvio di indagini riguardanti l'espletamento di gare di appalto nel comune. La compromissione dei principi di legalita' e buona amministrazione emerge dalla circostanza che diversi componenti il consiglio comunale, alcuni dei quali ricoprono cariche nell'ambito degli organi di governo locale o ne hanno comunque fatto parte in passato, risultano essere stati interessati o sono attualmente coinvolti in inchieste e procedimenti penali concernenti anche reati contro la P.A. o illeciti commessi nell'esercizio di pubbliche potesta'. Sintomatici dell'inquietante contiguita' di interessi mafiosi con l'amministrazione comunale sono i rapporti di parentela, amicizia, affari, che alcuni consiglieri comunali risultano avere o aver avuto con persone socialmente pericolose perche' indiziate di appartenere alla mafia, di cui talune gia' sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. In particolare il sindaco Pietro Carlino risulta legato da vincoli di parentela con Salvatore Carlino, indiziato mafioso, con Carlino Isidoro, ucciso a Misilmeri il 17 febbraio 1992, indicato come molto vicino alla cosca mafiosa facente capo a Cammarota Gabriele, ucciso nell'ottobre 1991 con Rizzolo Pietro, indiziato mafioso e con Garofalo Gaetano, sospettato di appartenere ad organizzazione mafiosa. L'ex assessore ed ex vice sindaco Vicari Antonino e' stato sottoposto con decreto del tribunale di Palermo del 17 luglio 1972, confermato dalla corte d'appello, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con divieto di soggiorno ai sensi della legge 31 marzo 1965, n. 575, in quanto sospettato di appartenere ad associazione mafiosa. Il predetto in quanto sottoposto con provvedimento definitivo a misura di prevenzione e' decaduto di diritto dalla carica di consigliere in applicazione dei commi 1 e 4-quinquies dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. A carico del predetto risultano inoltre numerosi precedenti penali, tra i quali rileva il provvedimento di diffida emesso in data 26 settembre 1984. Il consigliere Bonanno Giuseppe, che ha ricoperto anche la carica di assessore da luglio a novembre 1990, risulta legato da rapporto di parentela con Bonanno Cosimo, gia' sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. ed indiziato di appartenenza alla mafia; nei confronti del predetto amministratore e' pendente procedimento penale per il reato di cui all'art. 323 del codice penale. Anche i consiglieri Lo Franco Marco, Priola Giuseppe, Falletta Giuseppe, risultano vicini per rapporti di parentela o amicizia a persone appartenenti alla mafia od a pregiudicati. Al vaglio delle competenti autorita' sono, inoltre, sottoposti diversi fatti di rilevanza penale coinvolgenti gli amministratori comunali di Misilmeri riguardanti reati contro la pubblica amministrazione, episodi di attentati ed intimidazioni di tipo mafioso, appalti e frequentazioni sospette di persone indiziate come mafiose. La situazione di illegalita' diffusa, che emerge anche dalle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici, di degrado amministrativo, di ricorso frequente ad irregolarita' ed illeciti per il perseguimento di fini estranei all'interesse pubblico, unitamente alle influenze esterne, oltre a condizionare l'operato dell'amministrazione sono comprovate da un ulteriore episodio significativo riguardante il consigliere Schimmenti Pietro. Il predetto, infatti, ha ricoperto per lungo tempo e fino al 1990 la carica di sindaco, nonostante nei suoi confronti ricorresse causa di ineleggibilita' derivante dalla circostanza che al fratello Natale, titolare di un'impresa edile, erano stati affidati dall'amministrazione comunale, a partire dal 1982, diversi appalti per la realizzazione di opere pubbliche. La situazione in cui il rappresentante dell'amministrazione si trovava ad operare in potenziale conflitto di interessi con la pubblica amministrazione si e' protratta per anni ed ha coinvolto anche l'attuale consiglio comunale, risolvendosi solo con l'intervento del tribunale di Palermo che in data 23 novembre 1990 ha dichiarato la ineleggibilita' dello Schimmenti alla carica di sindaco e la conseguente nullita' della delibera con la quale il consiglio comunale medesimo nel luglio del 1990 lo aveva eletto. Lo stato di compromissione del buon andamento dell'amministrazione e dei servizi, nonche' l'esistenza di grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica di quel centro trovano conferma nelle ricorrenti crisi amministrative su cui sembrano influire fattori estranei all'interesse pubblico, nella mancata approvazione del piano regolatore generale, nel profilarsi del fenomeno dell'abusivismo edilizio. Indicativa a tale proposito e' la circostanza che nell'area interessata ai lavori per la realizzazione di una scuola elementare - gia' affidati in appalto per l'importo di L. 1.431.000.000 circa dall'amministrazione comunale, la quale aveva provveduto alla stipula del relativo contratto con l'impresa aggiudicataria - sono iniziati e proseguiti i lavori per la costruzione di un fabbricato abusivo. Da quanto sopra appare chiaro il collegamento diretto e indiretto con la criminalita' organizzata, con conseguente condizionamento degli amministratori del comune di Misilmeri, che ha determinato una situazione nella quale il processo di formazione della volonta' degli amministratori subisce continue alterazioni, la trasparenza e la funzionalita' dell'attivita' amministrativa sono gravemente compromesse e lo stato della sicurezza pubblica e' pericolosamente pregiudicato. Emerge pertanto l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Misilmeri. Il prefetto di Palermo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Misilmeri con rapporto del 14 maggio 1982 e nelle more, ritenuti sussistenti i motivi di urgente necessita', con decreto n. G9208086/Gab. datato 21 maggio 1992 ne ha disposto la sospensione, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Misilmeri (Palermo) si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore. Roma, 4 giugno 1992 Il Ministro dell'interno: SCOTTI