(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                   Al Presidente della Repubblica
   Il consiglio comunale  di  Misilmeri  (Palermo),  rinnovato  nelle
consultazioni  elettorali  del  6  maggio  1990, presenta fenomeni di
infiltrazione  di   tipo   mafioso   che   condizionano   la   libera
determinazione  degli  amministratori e compromettono l'imparzialita'
degli organi elettivi, il buon andamento  dell'amministrazione  e  il
funzionamento  dei  servizi,  con  grave  pregiudizio  per  lo  stato
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
   Invero, dal prefetto di Palermo, con relazione in data  14  maggio
1992,  e'  stata evidenziata la sussistenza di collegamenti tra gravi
episodi delittuosi riconducibili ad una unica matrice di tipo mafioso
e la  vita  amministrativa  del  comune,  nonche'  la  condizione  di
permeabilita' di quest'ultimo ad influenze ed interferenze mafiose.
   A  tal  proposito  sono  emersi  elementi circa rapporti di taluni
amministratori con alcune delle vittime degli omicidi perpetrati  nel
territorio  di  Misilmeri,  tra  i  quali  rileva quello del fratello
dell'attuale sindaco; episodio che ha suscitato vasta eco e  reazioni
nell'opinione  pubblica  e  nell'ambito pubblico amministrativo ed in
relazione al quale e' stata evidenziata la tesi di un  intimo  legame
tra  mafia  ed amministrazione di quel comune. La serie di omicidi di
pregiudicati e di personaggi ritenuti appartenenti alla locale  cosca
mafiosa  testimonia  l'esistenza  di una lotta per il potere condotta
con il frequente ricorso alla violenza ed all'intimidazione.
   Come  ulteriori  elementi  significativi   della   situazione   di
condizionamento  in  cui  versa  il comune, si configurano altresi' i
numerosi episodi di danneggiamento a scopo intimidatorio in danno  di
strutture   pubbliche   e   di   beni   di   proprieta'  di  pubblici
amministratori che si sono registrati negli  ultimi  anni;  attentati
verosimilmente  collegati  con le vicende amministrative del comune e
volti ad impedire una gestione dell'ente locale  conforme  ai  canoni
della legalita'.
   Rileva   in  tal  senso  l'incendio  doloso  appiccato  ai  locali
dell'ufficio tecnico comunale nel giugno del 1990,  che  provoco'  la
distruzione di ampia parte della documentazione relativa agli appalti
per  la  realizzazione  di opere pubbliche. L'atto criminoso coincise
peraltro con l'avvio di indagini riguardanti l'espletamento  di  gare
di appalto nel comune.
   La    compromissione   dei   principi   di   legalita'   e   buona
amministrazione emerge dalla circostanza che  diversi  componenti  il
consiglio  comunale,  alcuni  dei quali ricoprono cariche nell'ambito
degli organi di governo locale o ne hanno  comunque  fatto  parte  in
passato,  risultano  essere  stati  interessati  o  sono  attualmente
coinvolti in inchieste e procedimenti penali concernenti anche  reati
contro  la  P.A.  o  illeciti  commessi  nell'esercizio  di pubbliche
potesta'.
   Sintomatici dell'inquietante contiguita' di interessi mafiosi  con
l'amministrazione  comunale  sono  i rapporti di parentela, amicizia,
affari, che alcuni consiglieri comunali risultano avere o aver  avuto
con  persone  socialmente pericolose perche' indiziate di appartenere
alla mafia, di cui talune gia' sottoposte alla misura di  prevenzione
della sorveglianza speciale della P.S. ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575.
   In particolare il sindaco Pietro Carlino risulta legato da vincoli
di  parentela  con  Salvatore Carlino, indiziato mafioso, con Carlino
Isidoro, ucciso a Misilmeri il 17 febbraio 1992, indicato come  molto
vicino  alla  cosca mafiosa facente capo a Cammarota Gabriele, ucciso
nell'ottobre  1991  con  Rizzolo  Pietro,  indiziato  mafioso  e  con
Garofalo   Gaetano,   sospettato  di  appartenere  ad  organizzazione
mafiosa.
   L'ex assessore  ed  ex  vice  sindaco  Vicari  Antonino  e'  stato
sottoposto  con  decreto del tribunale di Palermo del 17 luglio 1972,
confermato dalla corte d'appello, alla misura  di  prevenzione  della
sorveglianza  speciale  della  P.S. con divieto di soggiorno ai sensi
della  legge  31  marzo  1965,  n.  575,  in  quanto  sospettato   di
appartenere ad associazione mafiosa.
   Il  predetto  in  quanto sottoposto con provvedimento definitivo a
misura  di  prevenzione  e'  decaduto  di  diritto  dalla  carica  di
consigliere  in  applicazione  dei  commi 1 e 4-quinquies dell'art. 1
della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
   A  carico  del  predetto  risultano  inoltre  numerosi  precedenti
penali, tra i quali rileva il provvedimento di diffida emesso in data
26 settembre 1984.
   Il  consigliere Bonanno Giuseppe, che ha ricoperto anche la carica
di assessore da luglio a novembre 1990, risulta legato da rapporto di
parentela con  Bonanno  Cosimo,  gia'  sottoposto  alla  sorveglianza
speciale  di  P.S.  ed  indiziato  di  appartenenza  alla  mafia; nei
confronti del predetto amministratore e' pendente procedimento penale
per il reato di cui all'art. 323 del codice penale.
   Anche i consiglieri Lo Franco  Marco,  Priola  Giuseppe,  Falletta
Giuseppe,  risultano  vicini  per  rapporti di parentela o amicizia a
persone appartenenti alla mafia od a pregiudicati.
   Al vaglio delle competenti  autorita'  sono,  inoltre,  sottoposti
diversi  fatti  di  rilevanza  penale coinvolgenti gli amministratori
comunali  di  Misilmeri  riguardanti   reati   contro   la   pubblica
amministrazione,  episodi  di  attentati  ed  intimidazioni  di  tipo
mafioso, appalti e frequentazioni sospette di persone indiziate  come
mafiose. La situazione di illegalita' diffusa, che emerge anche dalle
procedure  per  l'aggiudicazione  di  appalti  pubblici,  di  degrado
amministrativo, di ricorso frequente ad irregolarita' ed illeciti per
il perseguimento di fini estranei all'interesse pubblico,  unitamente
alle    influenze    esterne,    oltre   a   condizionare   l'operato
dell'amministrazione  sono  comprovate  da  un   ulteriore   episodio
significativo riguardante il consigliere Schimmenti Pietro.
   Il  predetto, infatti, ha ricoperto per lungo tempo e fino al 1990
la carica di sindaco, nonostante nei suoi confronti ricorresse  causa
di  ineleggibilita'  derivante  dalla  circostanza  che  al  fratello
Natale,  titolare  di  un'impresa   edile,   erano   stati   affidati
dall'amministrazione  comunale,  a  partire dal 1982, diversi appalti
per la realizzazione di opere pubbliche.
   La situazione in cui  il  rappresentante  dell'amministrazione  si
trovava  ad  operare  in  potenziale  conflitto  di  interessi con la
pubblica amministrazione si e' protratta per  anni  ed  ha  coinvolto
anche   l'attuale   consiglio   comunale,   risolvendosi   solo   con
l'intervento del tribunale di Palermo che in data 23 novembre 1990 ha
dichiarato la ineleggibilita' dello Schimmenti alla carica di sindaco
e la conseguente nullita' della delibera con la  quale  il  consiglio
comunale medesimo nel luglio del 1990 lo aveva eletto.
   Lo stato di compromissione del buon andamento dell'amministrazione
e  dei servizi, nonche' l'esistenza di grave pregiudizio per l'ordine
e la  sicurezza  pubblica  di  quel  centro  trovano  conferma  nelle
ricorrenti  crisi  amministrative  su  cui  sembrano influire fattori
estranei all'interesse pubblico, nella mancata approvazione del piano
regolatore generale,  nel  profilarsi  del  fenomeno  dell'abusivismo
edilizio.
   Indicativa  a  tale  proposito  e'  la  circostanza  che nell'area
interessata ai lavori per la realizzazione di una scuola elementare -
gia' affidati in appalto per  l'importo  di  L.  1.431.000.000  circa
dall'amministrazione comunale, la quale aveva provveduto alla stipula
del relativo contratto con l'impresa aggiudicataria - sono iniziati e
proseguiti i lavori per la costruzione di un fabbricato abusivo.
   Da  quanto sopra appare chiaro il collegamento diretto e indiretto
con la  criminalita'  organizzata,  con  conseguente  condizionamento
degli  amministratori del comune di Misilmeri, che ha determinato una
situazione nella quale il processo di formazione della volonta' degli
amministratori subisce continue  alterazioni,  la  trasparenza  e  la
funzionalita'    dell'attivita'    amministrativa   sono   gravemente
compromesse e lo stato della sicurezza  pubblica  e'  pericolosamente
pregiudicato.
   Emerge  pertanto  l'urgenza  dell'intervento  dello Stato mediante
provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale  di
Misilmeri.
   Il  prefetto  di  Palermo,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge  22
luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del
consiglio  comunale  di  Misilmeri  con rapporto del 14 maggio 1982 e
nelle more, ritenuti sussistenti i motivi di urgente necessita',  con
decreto  n.  G9208086/Gab.  datato  21  maggio 1992 ne ha disposto la
sospensione, assicurando  la  provvisoria  amministrazione  dell'ente
mediante invio di commissari.
   Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate
nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito
nella  legge  22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento
del consiglio comunale di  Misilmeri  (Palermo)  si  formula  rituale
proposta per l'adozione della misura di rigore.
    Roma, 4 giugno 1992
                                     Il Ministro dell'interno: SCOTTI