Art. 4. Le uova da cova di cui all'art. 1 per essere ammesse all'importazione in Italia devono essere scortate da un certificato di origine e sanita' rilasciato da un veterinario di Stato o a cio' autorizzato dallo Stato, portante l'indicazione della localita' di provenienza e quella di destinazione, attestante che: 1) provengono da allevamenti sottoposti a regolari controlli veterinari; 2) provengono da allevamenti situati al centro di una zona di 20 km di raggio in cui non si sono verificati casi di malattia di Newcastle o influenza aviare negli ultimi tre mesi; 3) provengono da allevamenti in cui non sono stati segnalati casi di salmonellosi clinicamente manifesta negli ultimi sei mesi; 4) sono destinate esclusivamente alla incubazione.