Art. 3.
  Il patrimonio mobile e  immobile  della  libera  Universita'  degli
studi di Bergamo e' devoluto all'Universita' statale.
  E'   mantenuta  l'eventuale  assegnazione  in  uso  gratuito  degli
immobili di proprieta' di enti pubblici nei  termini  previsti  dagli
atti che hanno dato origine alle concessioni stesse.
  I  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi della libera Universita'
passano in capo all'Universita' statale.
  Restano fermi, in favore dell'Universita' degli studi  di  Bergamo,
gli  impegni  assunti  dagli  enti  locali,  da altri enti pubblici e
privati.
  Entro sei mesi dall'emanazione del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  ottobre 1991 in premessa citato sara' provveduto alla
redazione dell'inventario del patrimonio della nuova Universita'.
  Resta fermo l'obbligo di  liquidare  alla  Universita'  statale  di
Bergamo  l'ammontare  dei  contributi  previsti  dalle convenzioni in
atto, non ancora versati alla data di entrata in vigore del  predetto
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991.