Art. 3. Il patrimonio mobile e immobile della libera Universita' degli studi di Bergamo e' devoluto all'Universita' statale. E' mantenuta l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprieta' di enti pubblici nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle concessioni stesse. I rapporti giuridici attivi e passivi della libera Universita' passano in capo all'Universita' statale. Restano fermi, in favore dell'Universita' degli studi di Bergamo, gli impegni assunti dagli enti locali, da altri enti pubblici e privati. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 in premessa citato sara' provveduto alla redazione dell'inventario del patrimonio della nuova Universita'. Resta fermo l'obbligo di liquidare alla Universita' statale di Bergamo l'ammontare dei contributi previsti dalle convenzioni in atto, non ancora versati alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991.