Art. 5.
  Entro  il  31  dicembre   1993   le   disposizioni   statutarie   e
regolamentari  della  libera  Universita' di Bergamo saranno adeguate
alle norme del vigente  ordinamento  universitario  valevoli  per  le
universita' statali.
  Gli attuali organi elettivi della libera Universita' sono prorogati
sino  all'insediamento  dei  nuovi organi nella composizione prevista
dall'ordinamento universitario.