Art. 5. Entro il 31 dicembre 1993 le disposizioni statutarie e regolamentari della libera Universita' di Bergamo saranno adeguate alle norme del vigente ordinamento universitario valevoli per le universita' statali. Gli attuali organi elettivi della libera Universita' sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi nella composizione prevista dall'ordinamento universitario.