Art. 6.
  La  ripartizione  della  somma ricavata dalla vendita dei biglietti
sara' disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art.
17  del  regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20  novembre  1948,  n. 1677, e successive modificazioni,
ferme restando le disposizioni del presente decreto.