Art. 2.
  I soggetti che intendono porre in commercio i vini "Valdadige Pinot
bianco" e "Valdadige Chardonnay" provenienti  dalla  vendemmia  1992,
nel rispetto delle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono
tenuti  ad  effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai
sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, recante norme relative all'albo dei  vigneti  ed  alla  denuncia
delle  uve  -  entro  quaranta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 giugno 1992
                                                   Il Ministro: GORIA