Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio i vini "Valdadige Pinot bianco" e "Valdadige Chardonnay" provenienti dalla vendemmia 1992, nel rispetto delle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve - entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 1992 Il Ministro: GORIA