Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Valdadige", od in lingua tedesca "Etschtaler", e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione "Valdadige" e' riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata: Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Muller thurgau e Chardonnay da soli o congiuntamente in misura non inferiore al 20%; Bianchetta trevigiana, Trebbiano toscano, Nosiola, Vernaccia e Garganega, da soli o congiuntamente per la differenza. La denominazione "Valdadige" e' riservata al vino rosso o rosato ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata: Schiava (sottovarieta' e sinonimi) e Lambrusco a foglia frastagliata da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 30%, di cui almeno il 20% di Schiava; Merlot, Pinot nero, Lagrein, Teroldego e Negrara, da soli o congiuntamente per la differenza. La denominazione "Valdadige" con la specificazione di vitigno "Pinot grigio", "Pinot bianco", "Chardonnay", e' riservata al vino ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l'85%. Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%. La denominazione "Valdadige" con la specificazione di vitigno "Schiava" e' riservata al vino ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno, nella varieta' Schiava grossa, Schiava gentile, Schiava grigia, da sole o congiuntamente per almeno l'85%. Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%. Art. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini "Valdadige" devono essere prodotte nell'intero territorio dei comuni appresso indicati: Provincia di Trento: Avio, Ala, Aldeno, Arco, Besenello, Calliano, Calavino, Cavedine, Cembra, Dro, Faedo, Faver, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago, Torbole, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pomarolo, Riva, Rovere' della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Segonzano, Tenno, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana. Provincia di Bolzano: Adriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fie', Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magre' all'Adige, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Parcines, Postal Renon, Rifiano, Salorno, San Pancrazio, Scena, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo, Vedena. Provincia di Verona: Brentino, Belluno, Dolce', Rivoli Veronese. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige", devono essere quelli tradizionali della zona di produzione e comunque atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura ed e' consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva ammesa alla produzione dei vini "Valdadige" non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione globale non superi del 20% il limite massimo. La regione Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, possono stabilire di anno in anno, prima della vendemmia un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Valdadige" un titoli alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% per tipi: bianco, rosato, Pinot grigio, Schiava, Pinot bianco e Chardonnay e del 10% per il tipo rosso. Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Verona. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vinco non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva-vino superasse la percentuale sopra indicata, l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C. Art. 6. I vini "Valdadige" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Valdadige" bianco: colore: paglierino; odore: vinoso, gradevole, caratteristico; sapore: armonico, fresco, moderatamente acido, talvolta amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. "Valdadige" rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, gradevole; sapore: armonico, moderatamente acido, talvolta amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. "Valdadige" rosato: colore: rosa piu' o meno intenso; odore: vinoso, gradevole, delicato; sapore: morbido, lievemente acido, talvolta amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. "Valdadige" Pinot bianco: colore: giallo paglierino; odore: gradevole, caratteristico; sapore: armonico, fresco, sapido; zuccheri riduttori residui: massimo 6 grammi per litro; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 17 per mille. "Valdadige" Pinot grigio: colore: giallo paglierino; odore: gradevole, caratteristico; sapore: armonico, pieno, talvolta amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. "Valdadige" Chardonnay: colore: paglierino; odore: gradevole, caratteristico; sapore: fresco, sapido, armonico; zuccheri riduttori residui: massimo 6 grammi per litro; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. "Valdadige" Schiava: colore: da granato a rubino; odore: vinoso, gradevole; sapore: morbido, moderatamente acido, talvolta amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estatto secco netto minimo: 17 per mille. E' facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. Nella presentazione e designazione dei vini a D.O.C. "Valdadige" il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "superiore", "riserva", "scelto", "selezionato" e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, fattorie e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Art. 8. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Valdadige", vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA