(all. 1 - art. 1)
                 Disciplinare di produzione dei vini
         a denominazione di origine controllata "Valdadige"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Valdadige", od in  lingua
tedesca  "Etschtaler",  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  presente  disciplinare  di
produzione.
                               Art. 2.
   La denominazione "Valdadige" e' riservata al vino bianco  ottenuto
dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso
indicata:
    Pinot  bianco,  Pinot  grigio, Riesling italico, Muller thurgau e
Chardonnay da soli o congiuntamente in misura non inferiore al 20%;
    Bianchetta trevigiana, Trebbiano toscano,  Nosiola,  Vernaccia  e
Garganega, da soli o congiuntamente per la differenza.
   La  denominazione  "Valdadige" e' riservata al vino rosso o rosato
ottenuto dalle uve provenienti  dai  vigneti  composti  dai  seguenti
vitigni nella percentuale appresso indicata:
    Schiava   (sottovarieta'   e   sinonimi)  e  Lambrusco  a  foglia
frastagliata da soli o congiuntamente, in  misura  non  inferiore  al
30%, di cui almeno il 20% di Schiava;
    Merlot,  Pinot  nero,  Lagrein,  Teroldego  e  Negrara, da soli o
congiuntamente per la differenza.
   La denominazione "Valdadige"  con  la  specificazione  di  vitigno
"Pinot  grigio",  "Pinot  bianco", "Chardonnay", e' riservata al vino
ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l'85%.
   Possono concorrere le uve provenienti da  altri  vitigni  a  bacca
bianca,  non  aromatici,  raccomandati e autorizzati nelle rispettive
province, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
   La denominazione "Valdadige"  con  la  specificazione  di  vitigno
"Schiava"  e' riservata al vino ottenuto dalle uve del corrispondente
vitigno, nella varieta'  Schiava  grossa,  Schiava  gentile,  Schiava
grigia, da sole o congiuntamente per almeno l'85%.
   Possono  concorrere  le  uve  provenienti da altri vitigni a bacca
nera, non aromatici,  raccomandati  e  autorizzati  nelle  rispettive
province, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
                               Art. 3.
   Le uve destinate  alla  produzione  dei  vini  "Valdadige"  devono
essere prodotte nell'intero territorio dei comuni appresso indicati:
   Provincia di Trento:
    Avio, Ala, Aldeno, Arco, Besenello, Calliano, Calavino, Cavedine,
Cembra,  Dro,  Faedo,  Faver, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignano,
Mezzocorona, Mezzolombardo,  Mori,  Nago,  Torbole,  Nogaredo,  Nomi,
Padergnone,  Pomarolo, Riva, Rovere' della Luna, Rovereto, S. Michele
all'Adige,   Segonzano,   Tenno,   Trambileno,    Trento,    Vezzano,
Villalagarina, Volano, Zambana.
  Provincia di Bolzano:
    Adriano,  Appiano,  Bolzano,  Bronzolo,  Caines, Caldaro, Cermes,
Cornedo  all'Isarco,  Cortaccia,  Cortina  all'Adige,   Egna,   Fie',
Gargazzone,   Lagundo,  Laives,  Lana,  Magre'  all'Adige,  Marlengo,
Merano, Montagna,  Nalles,  Ora,  Parcines,  Postal  Renon,  Rifiano,
Salorno,  San  Pancrazio,  Scena,  Terlano,  Termeno, Tesino, Tirolo,
Vedena.
  Provincia di Verona:
    Brentino, Belluno, Dolce', Rivoli Veronese.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini   a   denominazione  di  origine  controllata
"Valdadige",  devono  essere  quelli  tradizionali  della   zona   di
produzione  e  comunque atti a conferire alle uve ed ai vini derivati
le specifiche caratteristiche.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
   E'  esclusa  ogni  pratica   di   forzatura   ed   e'   consentita
l'irrigazione di soccorso.
   La resa massima di uva ammesa alla produzione dei vini "Valdadige"
non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura
specializzata.   A  detto  limite  anche  in  annate  eccezionalmente
favorevoli la resa dovra' essere riportata  attraverso  una  accurata
cernita  delle  uve, purche' la produzione globale non superi del 20%
il limite massimo.
   La regione Veneto e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
con   proprio   decreto,   sentite  le  organizzazioni  di  categoria
interessate, possono stabilire di anno in anno, prima della vendemmia
un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a  quello
fissato nel presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al
Ministero  dell'agricoltura  ed  al  comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini.
   Le uve destinate alla  vinificazione  devono  assicurare  ai  vini
"Valdadige" un titoli alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5%
per  tipi:  bianco,  rosato,  Pinot  grigio,  Schiava, Pinot bianco e
Chardonnay e del 10% per il tipo rosso.
                               Art. 5.
   Le  operazioni   di   vinificazione   devono   essere   effettuate
all'interno  della  zona di produzione delimitata nel precedente art.
3.
   Tuttavia,  tenuto   conto   delle   situazioni   tradizionali   di
produzione,  e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro
l'intero territorio della provincia di Verona.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro peculiari
caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vinco non  deve  essere  superiore  al
70%.
   Qualora  la resa uva-vino superasse la percentuale sopra indicata,
l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
                               Art. 6.
   I vini "Valdadige"  all'atto  dell'immissione  al  consumo  devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Valdadige" bianco:
    colore: paglierino;
    odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
    sapore: armonico, fresco, moderatamente acido, talvolta amabile;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   "Valdadige" rosso:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, gradevole;
    sapore: armonico, moderatamente acido, talvolta amabile;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   "Valdadige" rosato:
    colore: rosa piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, gradevole, delicato;
    sapore: morbido, lievemente acido, talvolta amabile;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   "Valdadige" Pinot bianco:
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: armonico, fresco, sapido;
    zuccheri riduttori residui: massimo 6 grammi per litro;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 17 per mille.
   "Valdadige" Pinot grigio:
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: armonico, pieno, talvolta amabile;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   "Valdadige" Chardonnay:
    colore: paglierino;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: fresco, sapido, armonico;
    zuccheri riduttori residui: massimo 6 grammi per litro;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   "Valdadige" Schiava:
    colore: da granato a rubino;
    odore: vinoso, gradevole;
    sapore: morbido, moderatamente acido, talvolta amabile;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estatto secco netto minimo: 17 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, per i vini di cui  sopra,  i  limiti
minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
   Nella presentazione e designazione dei vini a  D.O.C.  "Valdadige"
il  nome  del  vitigno  deve  figurare  in  etichetta in caratteri di
dimensioni non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare
la denominazione di origine.
   Nella presentazione e designazione dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  "Valdadige"  e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle  previste  dal  presente
disciplinare,   ivi   compresi   gli   aggettivi   "extra",   "fine",
"superiore", "riserva", "scelto", "selezionato" e similari.
   E' consentito l'uso di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a
nomi,   ragioni   sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   Le  indicazioni  tendenti  a  specificare   l'attivita'   agricola
dell'imbottigliatore   quali   "viticoltore",  "fattoria",  "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri  termini  similari  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
   E'   consentito   altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche  aggiuntive  che   facciano   riferimento   a   unita'
amministrative,  frazioni,  aree,  fattorie  e  localita' dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato  e'
stato  ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22
aprile 1992.
                               Art. 8.
   Chiunque produce, vende, pone in vendita o  comunque  distribuisce
per   il   consumo   con  la  denominazione  di  origine  controllata
"Valdadige", vini che non rispondono alle condizioni ed ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare, e' punito a norma degli articoli
28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                GORIA