Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  di  vini  a  denominazione  di origine controllata di cui
all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione
di cui all'art. 3 e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini  le
specifiche tradizionali caratteristiche qualitative. Sono pertanto da
considerarsi  idonei  i  vigneti  ubicati  in buona esposizione sulle
coste  soleggiate,  purche'  ubicati  entro  i  limiti  delle   quote
altimetriche  indicate nelle zone di produzione. I sesti di impianto,
le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di  potatura  dei  vigneti
destinati  alla  produzione  delle uve della denominazione di origine
controllata di cui all'art. 2 devono essere quelli generalmente usati
o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve  e  dei
vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   Le produzioni massime di uva
per ettaro in coltura specializzata
dei vigneti destinati alla produzione
dei vini di cui all'art. 2 devono
essere le seguenti:
                                             Le uve destinate alla
                                             vinificazione prima
                                             dell'eventuale parziale
                                             denominazione di origine
                                             gradazioni alcolometrich
                                             Gradazione alcolometrica
                          Produzione max           minima naturale
                         (q.li uva per ha)           potenziale
                                 -                        -
"Valle d'Aosta" o "Vallee
d'Aoste" bianco o blanc,
rosso o rouge, rosato o
rose', novello o nouveau         120                    9,00%
"Valle d'Aosta Muller Thurgau"
o "Vallee d'Aoste Muller
Thurgau"                         110                    9,00%
"Valle d'Aosta Gamay" o
"Vallee d'Aoste Gamay"           120                   10,50%
"Valle d'Aosta Pinot Nero"
o "Vallee d'Aoste Pinot Noir"    100                   11,00%
"Valle d'Aosta Pinot Grigio"
o "Vallee d'Aoste Pinot Gris"    100                   10,50%
"Valle d'Aosta Petite Arvine"
o "Vallee d'Aoste Petite Arvine" 120                   10,50%
"Valle d'Aosta Chardonnay" o
"Vallee d'Aoste Chardonnay"      110                   10,50%
"Valle d'Aosta Premetta" o
"Vallee d'Aoste Premetta"        100                   10,00%
"Valle d'Aosta Fumin" o
"Vallee d'Aoste Fumin"           100                   10,50%
"Valle d'Aosta Petit Rouge"
o "Vallee d'Aoste Petit Rouge"    90                   10,50%
"Valle d'Aosta Blanc de
Morgex et de La Salle" o "
Vallee d'Aoste Blanc de Morgex
et de La Salle"                  100                    9,00%
"Valle d'Aosta Chambave" Moscato
o "Vallee d'Aoste Chambave"
Muscat                           100                   10,50%
"Valle d'Aosta Chambave"
Moscato Passito o "Vallee
d'Aoste Chambave"
Muscat Fletri                    100                   10,50%
"Valle d'Aosta Chambave" rosso
o "Vallee d'Aoste Cambave" rouge 100                   10,50%
"Valle d'Aosta Nus" Malvoisie o
"Vallee d'Aoste Nus" Malvoisie    80                   11,00%
"Valle d'Aosta Nus" Malvoisie
Passito o "Vallee d'Aoste Nus"
Malvoisie Fletri                  80                   11,00%
"Valle d'Aosta Nus" rosso o
"Vallee d'Aoste Nus" rouge       100                   10,50%
"Valle d'Aosta Arnad-Montjovet"
o "Vallee d'Aoste
Arnad-Montjovet"                  80                   10,50%
"Valle d'Aosta Torrette" o
"Vallee d'Aoste Torrette"        100                   10,50%
"Valle d'Aosta Donnas" o
"Vallee d'Aoste Donnas"           75                   11,00%
"Valle d'Aosta Enfer d'Arvier"
o "Vallee d'Aoste Enfer d'Arvier" 70                   11,00%
"Valle d'Aosta Arnad Montjovet"
superiore o "Vallee d'Aoste
Arnad-Montjovet" superieur         -                   11,00%
"Valle d'Aosta Torrette" superiore
o "Vallee d'Aoste Torrette"
superieur                          -                   11,50%
 
   Ai  suddetti  limiti  massimi  di  produzione  di  uva  per ettaro
sopraelencati, la produzione dovra' essere riportata, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, attraverso un'accurata cernita delle uve,
purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
   La  regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  annualmente  con   proprio
decreto,  tenuto  conto delle condizioni ambientali di coltivazione e
sentite le organizzazioni  dei  produttori  puo'  fissare  produzioni
massime   per  ettaro  inferiori  a  quelle  stabilite  dal  presente
disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone  geografiche,
l'utilizzo  delle  menzioni  aggiuntive  di  cui  all'art.  1 dandone
comunicazione al M.A.F. ed agli organi di vigilanza.
   Qualora la resa  unitaria  delle  uve  ecceda  il  limite  massimo
stabilito  dalla  regione,  ma rientri in quello massimo previsto dal
presente disciplinare di produzione le uve prodotte  entro  i  limiti
stabiliti  dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di
origine controllata.