Art. 8.
   Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini "Valle d'Aosta"  o
"Vallee  d'Aoste" designati con o senza menzioni di cui all'art. 1 in
vista della vendita devono essere  di  forma  Bordolese,  Borgognona,
Renana, o similari, oppure corrispondenti ad antico uso o tradizione.