(all. 4 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 3
                   DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO
                           12 MAGGIO 1992
   Art. 2 (Requisiti di esperienza e  di  onorabilita').  -  1.  Alle
societa'  e  agli enti di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni
di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n.  197.
Le  disposizioni richiamate si applicano a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
   2. Agli amministratori, sindaci, direttori  generali  e  dirigenti
muniti di rappresentanza si applicano altresi' le disposizioni di cui
agli  articoli  8,  comma  2, e 9 del citato decreto-legge n. 143 del
1991.
   3. Per la verifica dei requisiti, si fa rinvio  alle  disposizioni
di  cui  all'art.  6  del  decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1985, n. 350.
   Art. 3 (Requisiti di onorabilita' della compagine sociale).  -  1.
Ai  partecipanti al capitale o al fondo di dotazione delle societa' o
degli enti di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni dell'art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.
   2. Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 9 della  legge
4 giugno 1985, n. 281, cosi' come modificato dall'art. 31 della legge
19 marzo 1990, n. 55, la Banca d'Italia puo' richiedere alle societa'
e  agli  enti di cui all'art. 1 i nominativi dei soci quali risultano
dal libro dei soci e dalle comunicazioni  ricevute,  nonche'  dati  e
informazioni sul capitale sociale o fondo di dotazione.
                     LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197
   Art. 6.
    (Omissis).
   3.  Le  cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di
amministratore delegato e  di  direttore  generale,  o  che  comunque
comportino   l'esercizio   di   funzioni   equivalenti   presso   gli
intermediari di cui ai commi 2 e 2- bis possono essere  ricoperte,  a
decorrere  dal  secondo  anno  dalla  data di entrata in vigore della
legge di conversione  del  presente  decreto,  solo  da  persone  che
abbiano  maturato  un'adeguata  esperienza  per  uno  o  piu' periodi
complessivamente non inferiori  a  tre  anni  mediante  esercizio  di
attivita'  professionale  in  materie attinenti al settore giuridico,
economico e finanziario o di  insegnamento  nelle  medesime  materie,
ovvero   mediante   svolgimento  di  funzioni  di  amministrazione  o
dirigenziali presso enti pubblici  economici  o  presso  imprese  del
settore finanziario o societa' di capitali.
   4.  A  decorrere  dal secondo anno dalla data di entrata in vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto  almeno  uno  dei
sindaci  effettivi  e uno dei sindaci supplenti degli intermediari di
cui ai commi 2 e 2- bis deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri
o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori  ufficiali  dei
conti. La presidenza del collegio viene attribuita ad uno dei sindaci
aventi i requisiti anzidetti.
   Art. 8.
    (Omissis).
   2.  Agli  amministratori,  sindaci, direttori generali e dirigenti
muniti di rappresentanza dei soggetti di  cui  al  presente  capo  si
applicano  le  disposizioni  dell'art.  5  del decreto del Presidente
della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.
   Art. 9. - 1. La condanna con sentenza non definitiva per  uno  dei
reati  di  cui  all'art.  5, n. 3), del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 350 del 1985 o l'applicazione  provvisoria  della
misura  interdettiva prevista dal comma 3 dell'art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo  della  legge
19  marzo  1990,  n.  55, comportano la sospensione dalle funzioni di
amministratore, sindaco e direttore generale esercitate  presso  enti
creditizi e presso ogni intermediario di cui all'art. 6, commi 2 e 2-
bis.  La  sospensione  e' dichiarata dal consiglio di amministrazione
ovvero  dall'organo,  comunque  denominato,  titolare   di   funzione
equivalente,  entro  trenta  giorni  dal  momento  in cui ne ha avuto
conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione e'  punita  con  la
reclusione  fino  ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a
lire  cinque  milioni.  Per  gli  enti  creditizi  la  sopensione  e'
dichiarata  con le modalita' di cui all'art. 6 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 350 del 1985.
               DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                       27 GIUGNO 1985, N. 350
   Art. 6. - 1.  Il  difetto  dei  requisiti  di  cui  ai  precedenti
articoli  2  e  3  e  l'esistenza  di  una delle situazioni di cui ai
precedenti articoli 4 e  5  determinano,  in  caso  di  nomina  o  di
elezione, la decadenza dall'ufficio degli amministratori, dei sindaci
e dei direttori generali. La decadenza e' dichiarata dal consiglio di
amministrazione  ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di
funzione equivalente. In caso di inerzia essa  e'  pronunciata  dalla
Banca d'Italia.
   2.  A  tal fine, entro trenta giorni dalla nomina o dall'elezione,
gli interessati ad esclusione di coloro la  cui  nomina  e'  soggetta
alle  disposizioni  della  legge  24  gennaio  1978,  n.  14,  devono
presentare  al  consiglio  di  amministrazione  dell'ente,   per   le
conseguenti  comunicazioni  alla  Banca  d'Italia,  la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti o l'inesistenza  di  una  delle
situazioni di cui al comma 1.