ALLEGATO 3 DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO 12 MAGGIO 1992 Art. 2 (Requisiti di esperienza e di onorabilita'). - 1. Alle societa' e agli enti di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Le disposizioni richiamate si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, e 9 del citato decreto-legge n. 143 del 1991. 3. Per la verifica dei requisiti, si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. Art. 3 (Requisiti di onorabilita' della compagine sociale). - 1. Ai partecipanti al capitale o al fondo di dotazione delle societa' o degli enti di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. 2. Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, cosi' come modificato dall'art. 31 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la Banca d'Italia puo' richiedere alle societa' e agli enti di cui all'art. 1 i nominativi dei soci quali risultano dal libro dei soci e dalle comunicazioni ricevute, nonche' dati e informazioni sul capitale sociale o fondo di dotazione. LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197 Art. 6. (Omissis). 3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti presso gli intermediari di cui ai commi 2 e 2- bis possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o piu' periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attivita' professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o societa' di capitali. 4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti degli intermediari di cui ai commi 2 e 2- bis deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita ad uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti. Art. 8. (Omissis). 2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. Art. 9. - 1. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'art. 5, n. 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 o l'applicazione provvisoria della misura interdettiva prevista dal comma 3 dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo della legge 19 marzo 1990, n. 55, comportano la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e presso ogni intermediario di cui all'art. 6, commi 2 e 2- bis. La sospensione e' dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione e' punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Per gli enti creditizi la sopensione e' dichiarata con le modalita' di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1985, N. 350 Art. 6. - 1. Il difetto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e l'esistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 determinano, in caso di nomina o di elezione, la decadenza dall'ufficio degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali. La decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. In caso di inerzia essa e' pronunciata dalla Banca d'Italia. 2. A tal fine, entro trenta giorni dalla nomina o dall'elezione, gli interessati ad esclusione di coloro la cui nomina e' soggetta alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14, devono presentare al consiglio di amministrazione dell'ente, per le conseguenti comunicazioni alla Banca d'Italia, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti o l'inesistenza di una delle situazioni di cui al comma 1.