ART. 5 - IMPEGNI CONGIUNTI
  I  due  Governi  e  le  Agenzie da loro designate faranno si che il
presente Memorandum d'Intesa venga attuato con la debita diligenza ed
efficienza  e  che  ciascuna  Parte  fornisca  all'Altra   tutte   le
informazioni ritenute necessarie per la realizzazione del progetto.