ART. 8 - RESPONSABILITA' In conformita' all'Art. 9 dell'Accordo firmato il 20 agosto 1975 il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan dovra' ritenere gli esperti che lavorano nel Paese in conformita' al presente Memorandum d'Intesa, esenti dalle responsabilita' relative ad ogni danno causato nell'esercizio delle proprie funzioni, eccetto nei casi in cui venga mutualmente stabilito da entrambi i Governi che tali danni derivino da grossolana negligenza o da intenzionale cattiva condotta.