ART. 8 - RESPONSABILITA'
  In conformita' all'Art. 9 dell'Accordo firmato il 20 agosto 1975 il
Governo  della  Repubblica  Islamica del Pakistan dovra' ritenere gli
esperti che lavorano nel Paese in conformita' al presente  Memorandum
d'Intesa, esenti dalle responsabilita' relative ad ogni danno causato
nell'esercizio  delle proprie funzioni, eccetto nei casi in cui venga
mutualmente stabilito da entrambi i Governi che tali  danni  derivino
da grossolana negligenza o da intenzionale cattiva condotta.