280.
                       Roma, 21 febbraio 1992
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
              ed il Governo della Repubblica Argentina
          per il consolidamento del debito estero argentino
             di cui al Processo Verbale firmato a Parigi
                  il 21 dicembre 1989, con lettera
                      e allegati finanziari (1)
                (Entrata in vigore: 21 febbraio 1992)
(1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.
          ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
              ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
          PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO ARGENTINO
      DI CUI AL PROCESSO VERBALE FIRMATO A PARIGI IL 21.12.1989
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
Argentina,  nello  spirito  di  amicizia  e di cooperazione economica
esistente fra i due Paesi ed in  applicazione  del  Processo  Verbale
sulla  ristrutturazione  del debito estero argentino firmato a Parigi
il 21 dicembre 1989, hanno convenuto quanto segue:
                             Articolo I
                 Oggetto del presente Accordo sono:
a) i debiti dell'Argentina verso l'Italia, di cui all'allegato 1), in
scadenza nel periodo 1.1.1990-31.3.1991 e non regolati, derivanti  da
contratti  o  convenzioni  finanziarie conclusi prima del 10.12.1983,
assistiti da garanzia dello  Stato  Italiano  per  il  tramite  della
Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in
seguito denominata "SACE");
b)  i  debiti della stessa categoria di quelli indicati al precedente
par. a),  scadenti  entro  il  31.12.1989  e  non  regolati,  di  cui
all'allegato 2);
c)  i  debiti derivanti dagli Accordi italo-argentini del 12.9.1986 e
del 21.11.1988, in scadenza  nel  periodo  1.1.1990-31.3.1991  e  non
regolati, di cui all'allegato 3);
d)  i  debiti della stessa categoria di quelli indicati al precedente
par. c), arretrati al 31.12.1989 e non regolati, di cui  all'allegato
4).
  L'ammontare  dei  debiti  in  questione  indicato negli allegati al
presente Accordo potra' essere modificato di comune  accordo  fra  le
Parti.