Articolo V
  Il presente Accordo non pregiudica i legami giuridici stabiliti dal
diritto comune, ne' gli impegni contrattualmente assunti tra le Parti
per  le  operazioni  cui si riferiscono i debiti argentini menzionati
nell'Articolo  I  dell'Accordo  stesso,  restando   inteso   che   la
sussistenza dei vincoli giuridici originali non comportera', in alcun
caso,  una duplicazione dei pagamenti. Pertanto, nessuna disposizione
dell'Accordo  potra'  essere  invocata  per  giustificare   qualsiasi
modifica   dei   contratti,   convenzioni   o   accordi   in  parola,
particolarmente quelle concernenti le condizioni di  pagamento  e  le
date di scadenza.