Articolo V Il presente Accordo non pregiudica i legami giuridici stabiliti dal diritto comune, ne' gli impegni contrattualmente assunti tra le Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti argentini menzionati nell'Articolo I dell'Accordo stesso, restando inteso che la sussistenza dei vincoli giuridici originali non comportera', in alcun caso, una duplicazione dei pagamenti. Pertanto, nessuna disposizione dell'Accordo potra' essere invocata per giustificare qualsiasi modifica dei contratti, convenzioni o accordi in parola, particolarmente quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.